Costituiscono illeciti disciplinari nell'esercizio delle funzioni:

  • a)(( fatto salvo quanto previsto dalle lettere b), c), g) e m))), i comportamenti che, violando i doveri di cui all'articolo 1, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti;
  • b)l'omissione della comunicazione, al Consiglio superiore della magistratura, della sussistenza di una delle situazioni di incompatibilita' di cui agli articoli 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, come modificati dall'articolo 29 del presente decreto;
  • c)la consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;
  • d)i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell'ambito dell'ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori;
  • e)l'ingiustificata interferenza nell'attivita' giudiziaria di altro magistrato;
  • f)l'omessa comunicazione al capo dell'ufficio, da parte del magistrato destinatario, delle avvenute interferenze;
  • g)la grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile;
  • h)il travisamento dei fatti determinato da negligenza inescusabile;
  • i)LETTERA ABROGATA DALLA L. 24 OTTOBRE 2006, N. 269;
  • l)l'emissione di provvedimenti privi di motivazione, ovvero la cui motivazione consiste nella sola affermazione della sussistenza dei presupposti di legge senza indicazione degli elementi di fatto dai quali tale sussistenza risulti, quando la motivazione e' richiesta dalla legge;
  • m)l'adozione di provvedimenti adottati nei casi non consentiti dalla legge, per negligenza grave e inescusabile, che abbiano leso diritti personali o, in modo rilevante, diritti patrimoniali;
  • n)la reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari ((, delle direttive)) o delle disposizioni sul servizio giudiziario o sui servizi organizzativi e informatici adottate dagli organi competenti;
  • o)l'indebito affidamento ad altri di attivita' rientranti nei propri compiti;
  • p)l'inosservanza dell'obbligo di risiedere nel comune in cui ha sede l'ufficio in assenza dell'autorizzazione prevista dalla normativa vigente se ne e' derivato concreto pregiudizio all'adempimento dei doveri di diligenza e laboriosita';
  • q)il reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni; si presume non grave, salvo che non sia diversamente dimostrato, il ritardo che non eccede il triplo dei termini previsti dalla legge per il compimento dell'atto;
  • q-bis)l'omessa collaborazione del magistrato nell'attuazione delle misure di cui all'articolo 37, comma 5-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche' la reiterazione, all'esito dell'adozione di tali misure, delle condotte che le hanno imposte, se attribuibili al magistrato;
  • r)il sottrarsi in modo abituale e ingiustificato all'attivita' di servizio;
  • s)per il dirigente dell'ufficio o il presidente di una sezione o il presidente di un collegio, l'omettere di assegnarsi affari e di redigere i relativi provvedimenti;
  • t)l'inosservanza dell'obbligo di rendersi reperibile per esigenze di ufficio quando esso sia imposto dalla legge o da disposizione legittima dell'organo competente;
  • u)la divulgazione, anche dipendente da negligenza, di atti del procedimento coperti dal segreto o di cui sia previsto il divieto di pubblicazione, nonche' la violazione del dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione, o sugli affari definiti, quando e' idonea a ledere indebitamente diritti altrui;
  • v)pubbliche dichiarazioni o interviste che riguardino i soggetti coinvolti negli affari in corso di trattazione, ovvero trattati e non definiti con provvedimento non soggetto a impugnazione ordinaria, quando sono dirette a ledere indebitamente diritti altrui nonche' ((la violazione di quanto disposto dall'articolo 5, commi 1, 2, 2-bis e 3)), del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106;
  • z)LETTERA ABROGATA DALLA L. 24 OTTOBRE 2006, N. 269;
  • aa)il sollecitare la pubblicita' di notizie attinenti alla propria attivita' di ufficio ovvero il costituire e l'utilizzare canali informativi personali riservati o privilegiati;
  • bb)LETTERA ABROGATA DALLA L. 24 OTTOBRE 2006, N. 269;
  • cc)l'adozione intenzionale di provvedimenti affetti da palese incompatibilita' tra la parte dispositiva e la motivazione, tali da manifestare una precostituita e inequivocabile contraddizione sul piano logico, contenutistico o argomentativo;
  • dd)l'omissione, da parte del dirigente l'ufficio o del presidente di una sezione o di un collegio, della comunicazione agli organi competenti di fatti a lui noti che possono costituire illeciti disciplinari compiuti da magistrati dell'ufficio, della sezione o del collegio;
  • ee)l'omissione, da parte del dirigente l'ufficio ovvero da parte del magistrato cui compete il potere di sorveglianza, della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della sussistenza di una delle situazioni di incompatibilita' previste dagli articoli 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come da ultimo modificati dall'articolo 29 del presente decreto, ovvero delle situazioni che possono dare luogo all'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, come modificati dagli articoli 26, comma 1 e 27 del presente decreto;
  • ee-bis)l'omessa adozione da parte del capo dell'ufficio delle iniziative di cui all'articolo 37, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche' l'omessa segnalazione al capo dell'ufficio da parte del presidente di sezione delle situazioni di cui all'articolo 37, comma 5-quater, del citato decreto-legge n. 98 del 2011;
  • ee-ter)l'omissione, da parte del capo dell'ufficio o del presidente di una sezione, della comunicazione, rispettivamente, al consiglio giudiziario e al consiglio direttivo della Corte di cassazione o al capo dell'ufficio, delle condotte del magistrato dell'ufficio che non collabori nell'attuazione delle misure di cui all'articolo 37, comma 5-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
  • ff)l'adozione di provvedimenti non previsti da norme vigenti ovvero sulla base di un errore macroscopico o di grave e inescusabile negligenza;
  • gg)l'emissione di un provvedimento restrittivo della liberta' personale ((in assenza dei presupposti previsti)) dalla legge, determinata da negligenza grave ed inescusabile ((; l'avere indotto l'emissione di un provvedimento restrittivo della liberta' personale in assenza dei presupposti previsti dalla legge, omettendo di trasmettere al giudice, per negligenza grave e inescusabile, elementi rilevanti)).
  • gg-bis)l'inosservanza dell'articolo 123 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Fermo quanto previsto dal comma 1, lettere g), h), i), l), m), n), o), p), cc) e ff), l'attivita' di interpretazione di norme di diritto e quella di valutazione del fatto e delle prove non danno luogo a responsabilita' disciplinare.

Testo vigente dal 21 giugno 2022

Corte di cassazione

12 pronunce che riguardano l’art. 2, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 21719/2026

    25 giugno 2026

    La nozione di "grave scorrettezza" richiamata dall'art. 2, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 109 del 2006, nel rendere sanzionabili disciplinarmente i comportamenti del magistrato nei confronti delle parti, dei difensori, di altri magistrati e di chiunque abbia con esso rapporti nell'ambito dell'ufficio giudiziario, ha carattere elastico e, pertanto, in funzione del giudizio di sussunzione dei fatti accertati nella norma che tipizza il predetto illecito, il giudice disciplinare deve attingere sia ai principi che la disposizione, anche implicitamente, richiama, sia a fattori esterni presenti nella coscienza comune, così da fornire concretezza alla parte mobile della disposizione che, come tale, è suscettibile di adeguamento rispetto al contesto storico sociale in cui deve trovare operatività, con la conseguenza che deve ritenersi violato il dovere di correttezza gravante sul magistrato dall'inosservanza di quelle regole di civile comportamento che devono connotare i rapporti sociali - regole di educazione, di lealtà, di onestà intellettuale e pratica, di convenienza sociale - e la cui osservanza è volta, nello specifico, a preservare, anzitutto, le relazioni interpersonali nel rispetto della diversità dei ruoli e, con esse, il buon andamento dell'ufficio giudiziario e la sua stessa unitarietà funzionale, essendo dato di comune esperienza quello per cui, sul profilo oggettivo del servizio, si riverbera, in modo virtuoso, il corretto svolgimento delle prime. (Principio applicato in relazione alla condotta del magistrato consistita nel conservare bottiglie contenenti liquido biologico negli scaffali degli armadi della stanza di studio condivisa con altra collega e in uso anche ai rispettivi collaboratori e al personale di cancelleria).

    Art. 2 · Art. 606 c.p.p. · Art. 105 cost.

    Rassegna di giugno 2026, p. 18

  • Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 21552/2026

    24 giugno 2026

    La condotta del magistrato, tradottasi nell'attività interpretativa e applicativa di norme di diritto, è censurabile sotto il profilo disciplinare nel solo caso in cui il provvedimento giurisdizionale sia stato adottato sulla base di un errore macroscopico o di una negligenza grave e inescusabile, rivelatrice di scarsa ponderazione, approssimazione, frettolosità o limitata diligenza, idonee a riverberarsi negativamente sulla credibilità del magistrato o sul prestigio dell'ordine giudiziario. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata che aveva ritenuto integrato l'illecito disciplinare nella condotta del magistrato che, in una causa di risarcimento del danno da sinistro stradale mortale, aveva liquidato - discostandosi dalle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, applicando la personalizzazione in misura superiore al massimo previsto dalla tabelle milanesi adottate ed estendendola anche al danno parentale già liquidato nella misura massima - una somma ritenuta abnorme, limitandosi ad analizzare il contenuto tecnico della decisione e a ritenerla erronea ed eccessiva nel risultato).

    Art. 2

    Rassegna di giugno 2026, p. 17

  • Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 16765/2026

    28 maggio 2026

    In tema di responsabilità disciplinare del magistrato, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. n. 109 del 2006, con sentenza della Corte cost. n. 170 del 2015, il trasferimento definitivo di sede o d'ufficio non è più applicabile automaticamente nel caso di violazioni previste dall'art. 2, comma 1, lett. a), del medesimo d.lgs., ma può essere disposto, ai sensi del primo periodo del medesimo art. 13, comma 1, quando, per la condotta tenuta, la permanenza nella stessa sede o nello stesso ufficio appare in contrasto con il buon andamento dell'amministrazione della giustizia, con la conseguenza che, risiedendo la ratio della norma nella necessità di impedire che il contesto ambientale in cui il magistrato opera determini ulteriori occasioni di violazioni disciplinari, è imprescindibile una motivazione specifica sul punto nel provvedimento che lo dispone.

    Art. 2 · Art. 13 Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilita'

    Rassegna di maggio 2026, p. 18 ↗

  • Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 8623/2026

    7 aprile 2026

    In tema di illecito disciplinare, ex art. 2, comma 1, lett. a) e g), del d.lgs. n. 109 del 2006, compiuto dal magistrato nell'esercizio delle funzioni e consistente nella grave violazione di legge, ai fini della scusabilità dell'errore tecnico - giuridico commesso è necessario che la soluzione data alla questione controversa risulti quantomeno opinabile, seppure in contrasto con altri orientamenti espressi sul medesimo tema, sicché va esclusa in presenza di un dato normativo chiaro e univocamente interpretato dalla giurisprudenza. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto integrato l'illecito disciplinare della grave violazione della l. n. 140 del 2003, considerata l'assenza di ogni margine di opinabilità in relazione all'esclusione di ogni possibilità di utilizzazione, nei confronti di un parlamentare, delle captazioni effettuate in assenza di autorizzazione).

    Art. 2 · Art. 6 Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 19 ↗

Tutte le 95 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di luglio/agosto 2025 ↗, ottobre 2025 ↗, novembre 2025 ↗, gennaio 2026 ↗, febbraio 2026 ↗, marzo/aprile 2026 ↗, maggio 2026 ↗ e giugno 2026 (sito della Corte).

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 21 giugno 2022

Confronto con la versione in vigore dal 21 febbraio 2012 al 21 giugno 2022. 14 parole tolte, 268 parole aggiunte in 8 capoversi.

a) fatto salvo quanto previsto dalle lettere b) tolto: e caggiunto: , c), g) e m), i comportamenti che, violando i doveri di cui all'articolo 1, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti;

n) la reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentariaggiunto: , delle direttive o delle disposizioni sul servizio giudiziario o sui servizi organizzativi e informatici adottate dagli organi competenti;

aggiunto: q-bis) l'omessa collaborazione del magistrato nell'attuazione delle misure di cui all'articolo 37, comma 5-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche' la reiterazione, all'esito dell'adozione di tali misure, delle condotte che le hanno imposte, se attribuibili al magistrato;

… a impugnazione ordinaria, quando sono dirette a ledere indebitamente diritti altrui nonche' la violazione tolto: del divieto di cui all'articolo 5, comma 2 aggiunto: di quanto disposto dall'articolo 5, commi 1, 2, 2-bis e 3, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106;

aggiunto: ee-bis) l'omessa adozione da parte del capo dell'ufficio delle iniziative di cui all'articolo 37, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche' l'omessa segnalazione al capo dell'ufficio da parte del presidente di sezione delle situazioni di cui all'articolo 37, comma 5-quater, del citato decreto-legge n. 98 del 2011;

aggiunto: ee-ter) l'omissione, da parte del capo dell'ufficio o del presidente di una sezione, della comunicazione, rispettivamente, al consiglio giudiziario e al consiglio direttivo della Corte di cassazione o al capo dell'ufficio, delle condotte del magistrato dell'ufficio che non collabori nell'attuazione delle misure di cui all'articolo 37, comma 5-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

gg) l'emissione di un provvedimento restrittivo della liberta' personale tolto: fuori dei casi consentiti aggiunto: in assenza dei presupposti previsti dalla legge, determinata da negligenza grave ed inescusabileaggiunto: ; l'avere indotto l'emissione di un provvedimento restrittivo della liberta' personale in assenza dei presupposti previsti dalla legge, omettendo di trasmettere al giudice, per negligenza grave e inescusabile, elementi rilevanti.

aggiunto: gg-bis) l'inosservanza dell'articolo 123 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Fermo quanto previsto dal comma 1, lettere g), h), i), l), m), n), …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-02-23;109~art2 · fonte del testo

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