Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 3-bis, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 22095/2025

    31 luglio 2025

    In tema di illeciti disciplinari dei magistrati, ai fini dell'esimente ex art. 3-bis del d.lgs. n. 109 del 2006, salvo il caso in cui il bene giuridico individuato specificamente dal legislatore in rapporto al singolo illecito coincida con quello generalmente protetto dall'art. 3-bis come immagine del magistrato, il giudizio di scarsa rilevanza del fatto disciplinare, previamente accertato nelle sue componenti oggettive e soggettive, deve svolgersi in due fasi, distinte ma correlate, dovendo il giudice anzitutto valutare - in concreto ed ex post - la consistenza della lesione al bene giuridico specifico, tipizzato in uno con l'illecito considerato dalla singola fattispecie legale e, solo se esso risulti non grave, verificare l'offensività della condotta rispetto al bene giuridico mediato, coincidente col prestigio dell'ordine giudiziario, vale a dire con l'idea di magistratura nel suo dover essere, nell'ambito di una valutazione globale.

    Art. 3-bis · Art. 2 Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilita' · Art. 13 cost.

    Rassegna di luglio/agosto 2025, pp. 21, 22 ↗

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di luglio/agosto 2025 ↗.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-02-23;109~art3bis · fonte del testo

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