Codice penale

Art. 47 c.p. — Errore di fatto

[1]L'errore sul fatto che costituisce il reato esclude la punibilita' dell'agente. Nondimeno, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilita' non e' esclusa, quando il fatto e' preveduto dalla legge come delitto colposo.

[2]L'errore sul fatto che costituisce un determinato reato non esclude la punibilita' per un reato diverso.

[3]L'errore su una legge diversa dalla legge penale esclude la punibilita', quando ha cagionato un errore sul fatto che costituisce il reato.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 47 c.p., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 6697/2026

    20 marzo 2026

    In tema di rapporti tra procedimento penale e quello disciplinare riguardante magistrati, ai sensi dell'art. 20, comma 3, d.lgs. n. 109 del 2006, in caso di sentenza penale irrevocabile di assoluzione perché "il fatto non costituisce reato", il giudicato non preclude un rinnovato apprezzamento, sotto il profilo disciplinare, dell'elemento soggettivo della condotta, da valutarsi alla luce degli specifici standard richiesti dai doveri di imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riservatezza, equilibrio e rispetto della dignità della persona, fermo solo il limite dell'immutabilità dell'accertamento dei fatti nella loro materialità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che, rivalutando la condotta dell'incolpato - assolto in sede penale dal reato di rivelazione di segreti d'ufficio, per assenza di dolo, essendo l'imputato incorso in un errore su norma extrapenale ex art. 47, comma 3, c.p., che aveva determinato un errore sul fatto - aveva affermato la inescusabilità, sul piano disciplinare, di detto errore).

    Art. 47 c.p.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 205/1994

    Questione inammissibile
    26 maggio 1994

    Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 del codice penale militare di pace, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal Tribunale militare di Padova con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1994. Il Presidente: CA…

    Art. 39 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 47 c.p.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 364/1988

    Illegittimità dichiarata
    24 marzo 1988

    Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 c.p. nella parte in cui non esclude dall'inescusabilità dell'ignoranza della legge penale l'ignoranza inevitabile. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: DELL'ANDRO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cance…

    Art. 5 c.p. · Art. 42 c.p. · Art. 43 c.p. · Art. 47 c.p.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (8)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • La Commissione parlamentare propose di semplificare la formula dell'articolo concernente l'errore di fatto (art. 47); ma non è agevole comprendere in qual senso sarebbe dovuta avvenire tale semplificazione. A qualche Commissario parve strano che l'errore dovuto a colpa faccia diventare colposo un reato doloso; e strano invero sarebbe, se esatta fosse l'osservazione. Ma in verità non si tratta della trasformazione di un delitto doloso in uno colposo, perchè nell'articolo 47 è detto soltanto che, esclusa la punibilità a titolo di dolo, per errore di fatto, può residuare una responsabilità a titolo di colpa, quando l'errore è dovuto a colpa. Non si può pertanto parlare di delitto doloso quando il dolo viene escluso, e quindi non si può dire, se non in senso volgare e improprio, che il delitto doloso (che non esiste) si tramuta in colposo. Del resto il codice, anche su questo punto, ha accolto le conclusioni della migliore dottrina italiana, la quale insegna che, escluso il dolo a cagione dell'errore di fatto, rimane da esaminare la causa di tale errore: se questo dipende dal fortuito, il fatto non è punibile; se invece dipende da colpa, si ha punibilità a titolo di colpa, quando si tratta, naturalmente, di un delitto punibile per questo titolo. Come ho spiegato nella mia Relazione sul progetto definitivo (n. 62), l'errore di fatto che esclude il dolo si verifica quando l'agente o l'omittente ha obiettivamente violato la norma penale, ritenendo però, per errore di fatto, che la sua condotta non concretasse gli elementi costitutivi del delitto. Ora è evidente che tale violazione, se non è dolosa, può essere colposa, e quindi punibile per questo titolo, quando la legge prevede quell'azione od omissione tra i delitti colposi. Non sarà punibile per nessun titolo chi toglie la cosa altrui credendola propria (non costituendo delitto il furto colposo); ma sarà invece punibile per omicidio colposo chi, ritenendo erroneamente d'essere aggredito, uccide il supposto aggressore, qualora risulti che tale errore non dipende dal caso fortuito, bensì da imprudenza o negligenza. Un altro Commissario avrebbe voluto si dicesse, che chi cade in errore non risponde penalmente nè a titolo di dolo nè a titolo di colpa; mentre chi versa in colpa risponde a titolo di colpa. È chiaro però che questa proposta riafferma il principio accolto nel codice, ma in modo non già più semplice, bensì più involuto e meno preciso.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 32

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art47 · fonte del testo

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