(( La sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura delibera immediatamente dopo l'assunzione delle prove e le conclusioni del pubblico ministero e della difesa dell'incolpato, il quale deve essere sentito per ultimo. Il pubblico ministero non assiste alla deliberazione in camera di consiglio. )) La Sezione disciplinare provvede con sentenza, irrogando una sanzione disciplinare ovvero, se non e' raggiunta prova sufficiente, dichiarando esclusa la sussistenza dell'addebito. I motivi della sentenza sono depositati nella segreteria della sezione disciplinare entro trenta giorni dalla deliberazione. I provvedimenti adottati dalla sezione disciplinare sono comunicati al Ministro della giustizia nell'ipotesi in cui egli abbia promosso l'azione disciplinare, ovvero richiesto l'integrazione o la modificazione della contestazione, con invio di copia integrale, anche ai fini della decorrenza dei termini per la proposizione del ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione. Il Ministro puo' richiedere copia degli atti del procedimento.

Testo vigente dal 8 novembre 2006

Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 19, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 3848/2026

    20 febbraio 2026

    In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, l'obbligo motivazionale del provvedimento di assoluzione dell'incolpato può dirsi adempiuto quando le argomentazioni a sostegno della decisione diano adeguatamente conto, attraverso un metodo dialettico di verifica dell'ipotesi accusatoria, di un dubbio processualmente plausibile - sia in termini di ragionevolezza, sia in termini di obiettivo riscontro delle emergenze fattuali acquisite - circa l'eventuale diversa ricostruzione del fatto, prospettata come ipotesi alternativa rispetto a quella accusatoria, che sia tale da imporre l'epilogo assolutorio.

    Art. 19 · Art. 530 c.p.p. · Art. 533 c.p.p.

    Rassegna di febbraio 2026, p. 7 ↗

  • Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 27538/2025

    15 ottobre 2025

    In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, la condanna presuppone l'accertamento della colpevolezza "oltre ogni ragionevole dubbio", restando, pertanto, escluso che la sanzione possa essere irrogata in presenza di una serie incompleta di elementi di responsabilità ovvero di una contrapposizione fra elementi contrari ed elementi favorevoli all'incolpato.

    Art. 19 · Art. 530 c.p.p.

    Rassegna di ottobre 2025, p. 5 ↗

  • Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 21214/2025

    24 luglio 2025

    In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, non sussiste violazione del principio di correlazione tra capo d'incolpazione e sentenza di condanna in caso di diversa qualificazione giuridica del fatto da parte del giudice disciplinare, quando restino comunque immutati gli elementi essenziali dei fatti oggetto di incolpazione ovvero tra il fatto contestato e quello ritenuto in sentenza vi sia un rapporto di continenza; quando la diversa qualificazione appaia come uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio secondo uno sviluppo interpretativo prevedibile o quando essa non abbia determinato in concreto alcuna lesione dei diritti della difesa; infine, quando sia assicurata la possibilità di contestare la diversa qualificazione mediante il ricorso per cassazione.

    Art. 19 · Art. 521 c.p.p. · Art. 17 Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilita'

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 16 ↗

Tutte le 9 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di luglio/agosto 2025 ↗, ottobre 2025 ↗ e febbraio 2026 ↗.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 356/2007

    Altra decisione
    26 ottobre 2007

    Deve essere ordinata la restituzione al rimettente degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 17 e 19 del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109 e dell'art. 2, comma 7, lettera e) , numeri 9 e 10, e lettera f) , numeri 3 e 4, della legge 25 luglio 2005, n. 150, censurato, in riferimento agli artt. 101, 104, primo comma, 107, secondo comma, e 111 Cost., nella parte in cui viene prevista la facoltà del Ministro della giustizia di partecipare all'udienza disciplinare che si svolge dinanzi alla competente sezione del Consiglio superiore della magistratura. Infatti, successivamente al deposito dell'ordinanza di rimessione, alcune tra le disposizioni oggetto di censura sono state sostituite, con la conseguenza che appare necessaria una nuova valutazione della rilevanza della questione nel giudizio a quo .

    Art. 17 Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilita' · Art. 19 Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilita' · Art. 1 Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza, della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa · Art. 2 Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza, della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Che cosa è cambiato dal 8 novembre 2006

Confronto con la versione in vigore dal 21 marzo 2006 al 8 novembre 2006. 6 parole tolte, 1 parola aggiunta.

La sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura delibera immediatamente dopo l'assunzione delle provetolto: , aggiunto: e le conclusioni del pubblico ministerotolto: , del delegato del Ministro della giustizia e della difesa dell'incolpato, il quale deve essere sentito per ultimo. Il pubblico …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-02-23;109~art19 · fonte del testo

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