Si applica una sanzione non inferiore alla censura per:

  • a)i comportamenti che, violando i doveri di cui all'articolo 1, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti;
  • b)la consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;
  • c)l'omissione, da parte dell'interessato, della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della sussistenza di una delle cause di incompatibilita' di cui agli articoli 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificati dall'articolo 29 del presente decreto;
  • d)il tenere comportamenti che, a causa dei rapporti comunque esistenti con i soggetti coinvolti nel procedimento ovvero a causa di avvenute interferenze, costituiscano violazione del dovere di imparzialita';
  • e)i comportamenti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettere d), e) ed f);
  • f)il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia;
  • g)il reiterato o grave ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni;
  • g-bis)i comportamenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q-bis);
  • h)la scarsa laboriosita', se abituale;
  • i)la grave o abituale violazione del dovere di riservatezza;
  • l)l'uso della qualita' di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti;
  • m)lo svolgimento di incarichi extragiudiziari senza avere richiesto o ottenuto la prescritta autorizzazione dal Consiglio superiore della magistratura, qualora per l'entita' e la natura dell'incarico il fatto non si appalesi di particolare gravita'. Si applica una sanzione non inferiore alla perdita dell'anzianita' per:
  • a)i comportamenti che, violando i doveri di cui all'articolo 1, arrecano grave e ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti;
  • b)l'uso della qualita' di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti, se abituale e grave;
  • c)i comportamenti previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera b). Si applica la sanzione della incapacita' a esercitare un incarico direttivo o semidirettivo per l'interferenza, nell'attivita' di altro magistrato, da parte del dirigente dell'ufficio o del presidente della sezione, se ripetuta o grave, nonche' per la reiterata violazione dei doveri di cui all'articolo 37, commi 5-bis, 5-ter e 5-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Si applica una sanzione non inferiore alla sospensione dalle funzioni per l'accettazione e lo svolgimento di incarichi e uffici vietati dalla legge ovvero per l'accettazione e lo svolgimento di incarichi per i quali non e' stata richiesta o ottenuta la prescritta autorizzazione, qualora per l'entita' e la natura dell'incarico il fatto si appalesi di particolare gravita', nonche' nei casi in cui ai fatti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera gg), sia seguito il riconoscimento dell'ingiusta detenzione ai sensi dell'articolo 314 del codice di procedura penale. Si applica la sanzione della rimozione al magistrato che sia stato condannato in sede disciplinare per i fatti previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera e), che incorre nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici in seguito a condanna penale o che incorre in una condanna a pena detentiva per delitto non colposo non inferiore a un anno la cui esecuzione non sia stata sospesa, ai sensi degli articoli 163 e 164 del Codice penale o per la quale sia intervenuto provvedimento di revoca della sospensione ai sensi dell'articolo 168 dello stesso Codice. 7
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

7

La Corte Costituzionale, con sentenza 6 - 28 marzo 2024, n. 51 (in G.U. 1ª s.s. 03/04/2024, n. 14), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 12, comma 5, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, recante «Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilita', nonche' modifica della disciplina in tema di incompatibilita', dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera f), della legge 25 luglio 2005, n. 150», limitatamente alle parole «o che incorre in una condanna a pena detentiva per delitto non colposo non inferiore a un anno la cui esecuzione non sia stata sospesa, ai sensi degli articoli 163 e 164 del Codice penale o per la quale sia intervenuto provvedimento di revoca della sospensione ai sensi dell'articolo 168 dello stesso Codice»".

Testo vigente dal 4 aprile 2024

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 12, dalle Rassegne del Massimario e dalle pronunce segnalate.

  • Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 3859/2026

    20 febbraio 2026

    Qualora sia riconosciuta la responsabilità disciplinare del magistrato incolpato, la Sezione disciplinare del C.S.M. deve scegliere la sanzione da applicare secondo il fondamentale criterio della proporzionalità, intesa come adeguatezza alla concreta fattispecie disciplinare ed espressione della razionalità che fonda il principio di eguaglianza, e, quindi, con riferimento a tutte le circostanze del caso concreto; a tal fine, devono formare oggetto di valutazione la gravità dei fatti in rapporto alla loro portata oggettiva, la natura e l'intensità dell'elemento psicologico nel comportamento contestato unitamente ai motivi che l'hanno ispirato e, infine, la personalità dell'incolpato, in relazione, soprattutto, alla sua pregressa attività professionale, agli eventuali precedenti disciplinari e alle ripercussioni del fatto addebitato sulla stima del magistrato, sul prestigio della funzione esercitata e sulla fiducia del pubblico nell'istituzione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio, per carenza e incoerenza della motivazione, la sentenza che, pur avendo valutato in termini di estrema gravità le condotte accertate a carico dell'incolpato, tali da denotare una gravissima compromissione dei valori connessi alla funzione giudiziaria e al prestigio personale del magistrato - avuto riguardo al supporto prestato a un gruppo imprenditoriale colluso con la criminalità organizzata, ai legami sentimentali con donne legate direttamente o indirettamente alle indagini trattate, ai reiterati benefici personali ottenuti da un consulente tecnico con abuso del proprio ruolo, alla protrazione di tali condotte per più anni e all'intensità dell'elemento psicologico - aveva inflitto la sanzione della sospensione dalle funzioni per due anni, senza fare adeguato riferimento alle ragioni per le quali era da escludere la rimozione).

    Art. 12 · Art. 3 Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilita' · Art. 4 Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilita' · Art. 5 Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilita'

    Rassegna di febbraio 2026, p. 9 ↗

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. interl. n. 26693/2023

    18 settembre 2023

    Le Sezioni Unite Civili hanno sollevato questione di legittimità costituzionale – in riferimento agli artt. 3, 97 e 105 all’art. 117, comma 1 (in relazione all’art. 8 CEDU), Cost. – dell’art. 12, comma 5, del d.lgs. 23 febbraio 2006 n. 109, nella parte in cui dispone che si applica la sanzione della rimozione al magistrato che incorre in una condanna a pena detentiva per delitto non colposo non inferiore a un anno la cui esecuzione non sia stata sospesa, ai sensi degli artt. 163 e 164 c.p. o per la quale sia intervenuto provvedimento di revoca della sospensione ai sensi dell’art. 168 c.p., senza prevedere che sia comunque rimessa all’organo di governo autonomo la valutazione concreta della offensività della condotta al fine di una eventuale graduazione della misura sanzionatoria.

    Art. 12 · Art. 163 c.p. · Art. 164 c.p. · Art. 168 c.p.

    pronuncia segnalata dalla Corte ↗

Tutte le 14 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di febbraio 2026 ↗; e pronunce segnalate sul suo sito.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 51/2024

    Ha colpito questo articolo
    28 marzo 2024

    Il requisito della proporzionalità della sanzione disciplinare rispetto alla gravità della condotta, normalmente, può essere soddisfatto soltanto da una valutazione individualizzata della gravità dell’illecito, alla quale la risposta sanzionatoria deve essere calibrata; le sanzioni fisse sono tendenzialmente in contrasto con tale principio, a meno che risultino non manifestamente sproporzionate rispetto all’intera gamma dei comportamenti riconducibili alla fattispecie astratta dell’illecito sanzionato. (Precedenti: S. 40/2023 - mass. 45370; S. 266/2022 - mass. 45250; S. 185/2021 - mass. 44241; S. 112/2019 - mass. 42706, S. 197/2018 - mass. 40388; S. 170/2015 - mass. 38509. Per la materia penale, S. 197/2023 - mass. 45843; S. 195/2023 - mass. 45827; S. 94/2023 - mass. 45533; S. 222/2018 - mass. 40938).La valutazione discrezionale dell’organo disciplinare nell’irrogazione della sanzione che ad esso compete non può mai essere in toto pretermessa, per essere surrogata da quella del giudice penale, spettando al primo apprezzare non già la (generica) gravità dell’illecito commesso, ma – più specificamente – la significatività di tale illecito rispetto al giudizio di persistente idoneità dell’interessato a svolgere le proprie funzioni o la propria professione. (Precedente S. 234/2015).A fronte dell’entità delle ripercussioni che la sanzione disciplinare della rimozione del magistrato, da cui deriva l’espulsione definitiva dall’ordine giudiziario, è suscettibile di produrre sui diritti fondamentali, e sull’esistenza stessa, della persona interessata, è necessario che il giudice disciplinare sia posto in condizioni di valutare la proporzionalità di tale sanzione rispetto al reato commesso, dal peculiare angolo visuale della eventuale inidoneità del magistrato a continuare a svolgere le proprie funzioni; e ciò anche in relazione alle esigenze di salvaguardia del prestigio dell’ordine giudiziario, e della conseguente necessità di mantenere la fiducia dei consociati nei suoi confronti.(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo in via parziale, per violazione dell’art. 3 Cost., l’art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 109 del 2006 che, nel disciplinare le sanzioni disciplinari applicabili dalla Sezione disciplinare del CSM, prevede l’automatica applicazione della rimozione al magistrato condannato a pena detentiva, per delitto non colposo, non inferiore a un anno, la cui esecuzione non sia stata sospesa o per la quale sia intervenuto provvedimento di revoca della sospensione. Tale automatismo è suscettibile di produrre, in concreto, risultati sanzionatori sproporzionati rispetto alle specifiche finalità della responsabilità disciplinare, in conseguenza dell’eterogeneità delle condotte suscettibili di essere sanzionate, definite solo dall’ammontare della pena. La disciplina, inoltre, sottrae irragionevolmente alla Sezione disciplinare ogni potere di apprezzamento sulla inidoneità del magistrato condannato a continuare a svolgere le proprie funzioni, dato che l’an e il quomodo della responsabilità disciplinare sono interamente determinati dalla decisione del giudice penale, al cui orizzonte conoscitivo e valutativo è, tuttavia, estranea la questione della proporzionalità della sanzione disciplinare. Per effetto della disciplina censurata sono svuotate di significato pratico le garanzie assicurate all’incolpato nel procedimento disciplinare, né può obiettarsi che l’esclusione dell’illecito disciplinare, per fatti di «scarsa rilevanza», assicurerebbe all’organo disciplinare un margine di discrezionalità, sia per la difficile applicazione sia perché lo stesso sarebbe irragionevolmente vincolato all’alternativa della sanzione massima della rimozione o alla rinuncia di qualsiasi sanzione. L’ablazione dichiarata determina la riespansione della disciplina generale dell’illecito disciplinare restituendo alla Sezione disciplinare la possibilità di applicare, secondo il proprio discrezionale apprezzamento, una tra le sanzioni previste dall’art. 5. Il legislatore potrà, in ogni caso, modulare diversamente la disciplina sanzionatoria dell’illecito in questione, non sussistendo allo stato le condizioni affinché sia la Corte costituzionale a individuare specifiche soluzioni sanzionatorie già esistenti, destinate a sostituirsi a quelle dichiarate costituzionalmente illegittime). (Precedenti: S. 46/2024 - mass. 46030; S. 185/2021 - mass. 44238; S. 268/2016 - mass. 39188; S. 112/2014 - mass. 37910; S. 2/1999 - mass. 24416; S. 363/1996 - mass. 23058; S. 197/1993 - mass. 19394; S. 16/1991 - mass. 16820; S. 158/1990 - mass. 15589; S. 40/1990 - mass. 15078; S. 971/1988).

    Art. 12 Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilita' · Art. 1 Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza, della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa · Art. 163 c.p. · Art. 164 c.p.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 197/2018

    Illegittimità dichiarata
    12 novembre 2018

    Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per insufficiente motivazione sulla rilevanza, delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 109 del 2006. Entrambe le ordinanze di rimessione si peritano di chiarire che la gravità dei fatti addebitati ai magistrati incolpati non consente di applicare nei loro confronti la previsione (di cui all'art. 3-bis del medesimo decreto) che esclude la configurabilità dell'illecito disciplinare quando il fatto è di scarsa rilevanza; e aggiungono, non implausibilmente, che l'automatismo della sanzione prevista dalla norma censurata non consente al giudice disciplinare di apprezzare se la condotta dello stesso incolpato abbia in concreto attinto la soglia massima di offensività, valutazione che invece potrebbe essere compiuta ove tale automatismo fosse rimosso.

    Art. 12 Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilita' · Art. 1 Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza, della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 4 aprile 2024

Confronto con la versione in vigore dal 21 giugno 2022 al 4 aprile 2024.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 6 - 28 marzo 2024, n. 51 (in G.U. 1ª s.s. 03/04/2024, n. 14), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 12, comma 5, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, recante «Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilita', nonche' modifica della disciplina in tema di incompatibilita', dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera f), della legge 25 luglio 2005, n. 150», limitatamente alle parole «o che incorre in una condanna a pena detentiva per delitto non colposo non inferiore a un anno la cui esecuzione non sia stata sospesa, ai sensi degli articoli 163 e 164 del Codice penale o per la quale sia intervenuto provvedimento di revoca della sospensione ai sensi dell'articolo 168 dello stesso Codice»".

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-02-23;109~art12 · fonte del testo

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