Art. 3-ter — Estinzione dell'illecito
L'illecito disciplinare previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera q), e' estinto quando il piano di smaltimento, adottato ai sensi dell'articolo 37, comma 5-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e' stato rispettato. 2. Il beneficio di cui al comma 1 puo' essere applicato una sola volta
Testo vigente dal 21 giugno 2022
