Art. 4 — Obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario

Fino al ((1° novembre 2022)), al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, in attuazione del piano di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita, comprensiva, a far data dal 15 dicembre 2021, della somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati. La vaccinazione e' somministrata altresi' nel rispetto delle indicazioni fornite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano in conformita' alle previsioni contenute nel piano di cui al primo periodo. L'obbligo di cui al comma 1 e' esteso, a decorrere dal 15 febbraio 2022, anche agli studenti dei corsi di laurea impegnati nello svolgimento dei tirocini pratico-valutativi finalizzati al conseguimento dell'abilitazione all'esercizio delle professioni sanitarie. La violazione dell'obbligo di cui al primo periodo determina l'impossibilita' di accedere alle strutture ove si svolgono i tirocini pratico-valutativi. I responsabili delle strutture di cui al secondo periodo sono tenuti a verificare il rispetto delle disposizioni di cui al presente comma secondo modalita' a campione individuate dalle istituzioni di appartenenza. Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, non sussiste l'obbligo di cui ai commi 1 e 1-bis e la vaccinazione puo' essere omessa o differita. Gli Ordini degli esercenti le professioni sanitarie, per il tramite delle rispettive Federazioni nazionali, che a tal fine operano in qualita' di responsabili del trattamento dei dati personali, avvalendosi della Piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma nazionale-DGC) eseguono immediatamente la verifica automatizzata del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2, secondo le modalita' definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Qualora dalla Piattaforma nazionale-DGC non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2, anche con riferimento alla dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, nelle modalita' stabilite nella circolare di cui al comma 1, l'Ordine professionale territorialmente competente invita l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi del comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione, da eseguirsi entro un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, ovvero la documentazione comprovante l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1, nonche' a specificare l'eventuale datore di lavoro e l'indirizzo di posta elettronica certificata di quest'ultimo. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l'Ordine invita l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale. Decorsi i termini di cui al comma 3, qualora l'Ordine professionale accerti il mancato adempimento dell'obbligo vaccinale, anche con riguardo alla dose di richiamo, ne da' comunicazione alla Federazione nazionale competente, all'interessato, all'azienda sanitaria locale competente, limitatamente alla professione di farmacista, e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro, ove noto. L'inosservanza degli obblighi di comunicazione di cui al primo periodo da parte degli Ordini professionali verso le Federazioni nazionali rileva ai fini e per gli effetti dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561. L'atto di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale e' adottato da parte dell'Ordine professionale territorialmente competente, all'esito delle verifiche di cui al comma 3, ha natura dichiarativa e non disciplinare, determina l'immediata sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie ed e' annotato nel relativo Albo professionale. La sospensione di cui al comma 4 e' efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato all'Ordine professionale territorialmente competente e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro, del completamento del ciclo vaccinale primario e, per i professionisti che hanno completato il ciclo vaccinale primario, della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il ((1° novembre 2022)). Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione ne' altro compenso o emolumento, comunque denominato. Il datore di lavoro verifica l'ottemperanza alla sospensione disposta ai sensi del comma 4 e, in caso di omessa verifica, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 4-ter, comma 6. In caso di intervenuta guarigione l'Ordine professionale territorialmente competente, su istanza dell'interessato, dispone la cessazione temporanea della sospensione, sino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione e' differita in base alle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della salute. La sospensione riprende efficacia automaticamente qualora l'interessato ometta di inviare all'Ordine professionale il certificato di vaccinazione entro e non oltre tre giorni dalla scadenza del predetto termine di differimento. Per gli esercenti le professioni sanitarie che si iscrivono per la prima volta agli albi degli Ordini professionali territoriali l'adempimento dell'obbligo vaccinale e' requisito ai fini dell'iscrizione fino al ((1° novembre 2022)). A tal fine la verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale avviene con la presentazione della certificazione verde COVID-19. Per il periodo in cui la vaccinazione di cui al comma 1 e' omessa o differita, il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui al comma 2 a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2. Per il medesimo periodo di cui al comma 7, al fine di contenere il rischio di contagio, nell'esercizio dell'attivita' libero-professionale, i soggetti di cui al comma 2 adottano le misure di prevenzione igienico-sanitarie indicate dallo specifico protocollo di sicurezza adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali, entro il 15 dicembre 2021. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per la verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale da parte degli operatori di interesse sanitario di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4-ter, commi 2, 3 e 6.

Testo vigente dal 31 ottobre 2022

Corte di cassazione

4 pronunce che riguardano l’art. 4, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 14632/2026

    18 maggio 2026

    In tema di emergenza da Covid-19, la sospensione del rapporto di lavoro per rifiuto, da parte degli esercenti le professioni sanitarie, di adempiere all'obbligo vaccinale previsto dall'art. 4, comma 1, del d.l. n. 44 del 2021, conv. con modif. dalla l. n. 76 del 2021, non integra un'ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione dovuta a inidoneità del lavoratore che, in base ai principi generali di cui agli artt. 1463 e 1464 c.c., giustifica le dimissioni senza obbligo di preavviso, essendo tale rifiuto frutto di una scelta reversibile in ogni momento previo adempimento dell'obbligo, sicché, permanendo l'astratta possibilità di un rientro immediato del lavoratore sul posto di lavoro, permane altresì l'interesse del datore a conoscerne la diversa intenzione con adeguato preavviso e trova applicazione l'art. 2118 c.c..

    Art. 4 · Art. 1218 c.c. · Art. 1463 c.c. · Art. 1464 c.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 198 ↗

  • Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 28369/2025

    27 ottobre 2025

    Ai fini dell'individuazione del discrimine tra la responsabilità disciplinare del magistrato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. g, d.lgs. n. 109 del 2006 ("grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile") e l'insindacabilità delle decisioni giudiziarie, occorre avere riguardo alla motivazione del provvedimento, atteso che neppure soluzioni discutibili o in contrasto con orientamenti giurisprudenziali già consolidatisi possono dare luogo a responsabilità, ove corredate da un percorso argomentativo giuridicamente accettabile, benché eventualmente errato (come tale suscettibile di dar luogo all'impugnazione). (Nella specie, la S.C. ha escluso la responsabilità disciplinare del magistrato che, nel periodo dell'emergenza pandemica da Covid-19, previa disapplicazione dell'art. 4 del d.l. n. 44 del 2021, aveva autorizzato, in via cautelare, l'esercizio della professione di psicologa a prescindere dall'assolvimento dell'obbligo vaccinale, sul presupposto che, in presenza di un'analitica e dettagliata motivazione, giustificata con riferimento a un orientamento scientifico minoritario, l'erroneità della decisione rilevasse unicamente sul piano della correttezza tecnico-giuridica, ciò che ne avrebbe giustificato l'impugnazione).

    Art. 4

    Rassegna di ottobre 2025, p. 7 ↗

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 9243/2025

    8 aprile 2025

    In tema di vaccinazione anti-Covid, la sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto - disposta, ai sensi degli artt. 4, comma 1, e 4-ter del d.l. n. 44 del 2021, conv. con modif. dalla l. n. 76 del 2021, quale conseguenza dell'inadempimento all'obbligo vaccinale da parte del personale sanitario ed equiparato - è costituzionalmente legittima siccome espressiva del contemperamento tra la dimensione individuale e quella collettiva del diritto alla salute, che trova attuazione in un bilanciamento dei principi sottesi agli artt. 4, 32 e 35 Cost. non irragionevole né sproporzionato, tenuto conto della natura altamente contagiosa del virus.

    Art. 4 · Art. 4-ter Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici · Art. 4 cost. · Art. 32 cost.

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 257 ↗

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 1881/2025

    27 gennaio 2025

    In tema di inottemperanza all'obbligo vaccinale anti Covid-19, alla sospensione dal lavoro prevista dall'art. 4 del d.l. n. 44 del 2021, conv. con l. n. 76 del 2021, ratione temporis vigente, disposta in presenza di precedente legittima causa di sospensione della prestazione lavorativa, non è applicabile il principio della cd. priorità della causa di sospensione, secondo cui ai fini del trattamento retributivo prevale la causa verificatasi per prima, poiché tale principio riguarda solo le cause di sospensione con diritto alla retribuzione, e non opera quando la causa sopravvenuta è conseguenza dell'assoluta impossibilità di rendere la prestazione. (Fattispecie riguardante provvedimento di sospensione, disposto per inosservanza dell'obbligo vaccinale, nei confronti di infermiera dipendente di ASL già assente dal lavoro per malattia).

    Art. 4

    Rassegna di gennaio 2025, p. 108 ↗

Tutte le 20 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗, aprile/maggio 2025 ↗, ottobre 2025 ↗ e maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

6 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 185/2023

    Questione infondata
    5 ottobre 2023

    Sono dichiarate inammissibili, per difetto di adeguata motivazione sulla non manifesta infondatezza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Genova, sez. prima civile, in riferimento agli artt. 2 e 4 Cost., dell’art. 4 del d.l. n. 44 del 2021, come conv. e come sostituito, «nella parte in cui impone l’obbligo vaccinale – pena la sospensione dall’albo – indistintamente a tutti gli esercenti le professioni sanitarie diversi dagli operatori sanitari, ed in particolare agli iscritti nell’albo dei Chimici e dei Fisici, o comunque lo impone senza alcuna verifica rispetto alle concrete tipologie di svolgimento della professione. Il giudice a quo non svolge alcuna adeguata argomentazione a supporto delle censure, limitandosi l’apparato argomentativo a un passaggio dell’ordinanza di rimessione che assume carattere eminentemente tautologico, il contrasto con il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui l’ordinanza di rimessione deve contenere una autonoma illustrazione delle ragioni per le quali la normativa censurata integrerebbe una violazione del parametro costituzionale evocato. (Precedenti: S. 108/2023 – mass. 40636 – 45553; S. 237/2021 – mass. 40636 – 44419 ).

    Art. 4 Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici · Art. 1 Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attivita' economiche e sociali · Art. 2 cost. · Art. 4 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 171/2023

    Questione infondata
    27 luglio 2023

    Sono dichiarate inammissibili, per inconferenza del parametro, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Padova in funzione di giudice del lavoro, in riferimento all’art. 23 Cost., dell’art. 4, commi 1 e 5, del d.l. n. 44 del 2021, come conv., come sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. b), del d.l. n. 172 del 2021, come conv., e «dall’art. 8, comma 1, lett. a)», del d.l. n. 24 del 2022, come conv., nella parte in cui attribuisce a una circolare del Ministero della salute l’onere di dettare la disciplina delle indicazioni e dei termini per la vaccinazione cui devono sottoporsi gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, sia in generale sia in caso di intervenuta guarigione dal virus SARS-CoV-2. Le disposizioni censurate, nel dettare una disciplina volta a imporre un trattamento sanitario, trovano il loro specifico riferimento costituzionale nell’art. 32, secondo comma, Cost., sicché è unicamente in relazione a tale parametro costituzionale che deve essere valutata la legittimità della scelta, operata dal legislatore, di non esaurire integralmente detta disciplina, ma di rinviare per taluni aspetti a quanto previsto in circolari ministeriali.

    Art. 4 Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici · Art. 1 Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attivita' economiche e sociali · Art. 23 cost. · Art. 32 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 156/2023

    Questione infondata
    20 luglio 2023

    La partecipazione al giudizio incidentale di legittimità costituzionale è circoscritta, di norma, alle parti del giudizio a quo e non è sufficiente, al fine di rendere ammissibile l’intervento, la circostanza che il soggetto sia titolare di interessi analoghi a quelli dedotti nel giudizio principale, o che sia parte in un giudizio analogo, ma diverso dal giudizio a quo, sul quale la decisione della Corte costituzionale possa influire. Rendere ammissibile l’intervento di un soggetto titolare di interessi analoghi a quelli dedotti nel giudizio principale, o che sia parte in un giudizio analogo, ma diverso dal giudizio a quo, contrasterebbe infatti con il carattere incidentale del giudizio di legittimità costituzionale, in quanto il suo accesso ad esso avverrebbe senza la previa verifica della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale da parte del rispettivo giudice a quo. (Precedenti: S. 106/2019 – mass. 42227; S. 35/2017 – mass. 39591; S. 71/2015 – mass. 38333; O. 191/2021 – mass. 44211; O. 202/2020 – mass. 43024).Non è ipotizzabile una sorta di conversione dell’atto di intervento inammissibile in una manifestazione dell’opinio di amicus curiae. Le significative differenze tra i due istituti, quanto a presupposti e modalità processuali, non ne consentono la compresenza nello stesso atto, in via alternativa o subordinata.(Nel caso di specie, sono dichiarati inammissibili, per difetto di legittimazione, gli interventi ad adiuvandum di R. S. e altri nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 4, commi 1, 2 e 4, del d.l. n. 44 del 2021, come conv. e come sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. b, del d.l. n. 172 del 2021, come conv., nonché degli artt. 1 della legge n. 219 del 2017, e 4 del d.l. n. 44 del 2021, come conv. e sostituito).

    Art. 4 Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici · Art. 1 Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attivita' economiche e sociali · Art. 3 cost. · Art. 4 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 31 ottobre 2022

Confronto con la versione in vigore dal 25 marzo 2022 al 31 ottobre 2022. 6 parole tolte, 6 parole aggiunte.

Fino al tolto: 31 dicembre aggiunto: 1° novembre 2022, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di … ciclo vaccinale primario, della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il tolto: 31 dicembre aggiunto: 1° novembre 2022. Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione ne' altro … degli Ordini professionali territoriali l'adempimento dell'obbligo vaccinale e' requisito ai fini dell'iscrizione fino al tolto: 31 dicembre aggiunto: 1° novembre 2022. A tal fine la verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale avviene con la presentazione …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2021-04-01;44~art4 · fonte del testo

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