La sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, nell'infliggere una sanzione diversa dall'ammonimento e dalla rimozione, puo' disporre il trasferimento del magistrato ad altra sede o ad altro ufficio quando, per la condotta tenuta, la permanenza nella stessa sede o nello stesso ufficio appare in contrasto con il buon andamento dell'amministrazione della giustizia. 5 Il trasferimento e' sempre disposto quando ricorre una delle violazioni previste dall'articolo 2, comma 1, lettera a), nonche' nel caso in cui e' inflitta la sanzione della sospensione dalle funzioni. Nei casi di procedimento disciplinare per addebiti punibili con una sanzione diversa dall'ammonimento, su richiesta del Ministro della giustizia o del Procuratore generale presso la Corte di cassazione, ove sussistano gravi elementi di fondatezza dell'azione disciplinare e ricorrano motivi di particolare urgenza, la Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, in via cautelare e provvisoria, puo' disporre il trasferimento ad altra sede o la destinazione ad altre funzioni del magistrato incolpato.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

5

La Corte Costituzionale con sentenza 23 giugno - 16 luglio 2015, n. 170 (in G.U. 1ª s.s. 22/07/2015, n. 29) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 1, secondo periodo, del presente articolo limitatamente alle parole da «quando ricorre» a «nonche'».

Testo vigente dal 23 luglio 2015

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 13, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 16765/2026

    28 maggio 2026

    In tema di responsabilità disciplinare del magistrato, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. n. 109 del 2006, con sentenza della Corte cost. n. 170 del 2015, il trasferimento definitivo di sede o d'ufficio non è più applicabile automaticamente nel caso di violazioni previste dall'art. 2, comma 1, lett. a), del medesimo d.lgs., ma può essere disposto, ai sensi del primo periodo del medesimo art. 13, comma 1, quando, per la condotta tenuta, la permanenza nella stessa sede o nello stesso ufficio appare in contrasto con il buon andamento dell'amministrazione della giustizia, con la conseguenza che, risiedendo la ratio della norma nella necessità di impedire che il contesto ambientale in cui il magistrato opera determini ulteriori occasioni di violazioni disciplinari, è imprescindibile una motivazione specifica sul punto nel provvedimento che lo dispone.

    Art. 13 · Art. 2 Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilita'

    Rassegna di maggio 2026, p. 18 ↗

  • Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 3859/2026

    20 febbraio 2026

    Qualora sia riconosciuta la responsabilità disciplinare del magistrato incolpato, la Sezione disciplinare del C.S.M. deve scegliere la sanzione da applicare secondo il fondamentale criterio della proporzionalità, intesa come adeguatezza alla concreta fattispecie disciplinare ed espressione della razionalità che fonda il principio di eguaglianza, e, quindi, con riferimento a tutte le circostanze del caso concreto; a tal fine, devono formare oggetto di valutazione la gravità dei fatti in rapporto alla loro portata oggettiva, la natura e l'intensità dell'elemento psicologico nel comportamento contestato unitamente ai motivi che l'hanno ispirato e, infine, la personalità dell'incolpato, in relazione, soprattutto, alla sua pregressa attività professionale, agli eventuali precedenti disciplinari e alle ripercussioni del fatto addebitato sulla stima del magistrato, sul prestigio della funzione esercitata e sulla fiducia del pubblico nell'istituzione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio, per carenza e incoerenza della motivazione, la sentenza che, pur avendo valutato in termini di estrema gravità le condotte accertate a carico dell'incolpato, tali da denotare una gravissima compromissione dei valori connessi alla funzione giudiziaria e al prestigio personale del magistrato - avuto riguardo al supporto prestato a un gruppo imprenditoriale colluso con la criminalità organizzata, ai legami sentimentali con donne legate direttamente o indirettamente alle indagini trattate, ai reiterati benefici personali ottenuti da un consulente tecnico con abuso del proprio ruolo, alla protrazione di tali condotte per più anni e all'intensità dell'elemento psicologico - aveva inflitto la sanzione della sospensione dalle funzioni per due anni, senza fare adeguato riferimento alle ragioni per le quali era da escludere la rimozione).

    Art. 13 · Art. 3 Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilita' · Art. 4 Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilita' · Art. 5 Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilita'

    Rassegna di febbraio 2026, p. 9 ↗

Tutte le 15 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di febbraio 2026 ↗ e maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 170/2015

    Ha colpito questo articolo
    16 luglio 2015

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, impugnato, in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto dispone l'obbligatorietà del trasferimento del magistrato ad altra sede o ad altro ufficio quando ricorre una delle violazioni previste dall'art. 2, comma 1, lett. a ), dello stesso decreto. Quanto al requisito della non manifesta infondatezza della questione, il rimettente ha esclusivamente fatto riferimento al contenuto argomentativo di un altro atto di promovimento. Nei giudizi incidentali non è ammessa la cosiddetta motivazione per relationem , poiché il principio di autonomia di ciascun giudizio, quanto ai requisiti necessari per la sua valida instaurazione, e il conseguente carattere autosufficiente della relativa ordinanza di rimessione impongono al giudice a quo di rendere espliciti, facendoli propri, i motivi della non manifesta infondatezza. Sull'impossibilità per il giudice a quo di limitarsi ad un mero richiamo dei motivi evidenziati dalle parti nel corso del processo principale, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 49/2015, 22/2015, 10/2015 e l'ordinanza n. 33/2014. Per l'inammissibilità della questione motivata con il mero rinvio ai motivi esposti in altre ordinanze di rimessione emanate nello stesso o in altri giudizi, v. la citata sentenza n. 103/2007 e le ordinanze nn. 156/2012 e 33/2006.

    Art. 13 Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilita' · Art. 1 Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza, della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 91/2014

    Questione inammissibile
    10 aprile 2014

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 22 del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, impugnati, in riferimento agli artt. 3, 24, 97, 103, 104 e 107 Cost., nella parte in cui la formulazione di tali previsioni è suscettibile di essere interpretata nel senso che l'individuazione della sede di trasferimento del magistrato sia rimessa alla Sezione Disciplinare del C.S.M., con rinveniente reclamabilità delle relative decisioni dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. Nel quesito sono coinvolte, in forma paritetica e cumulativa, due disposizioni fra loro eterogenee quanto a struttura e dinamica procedimentale. Infatti, mentre l'art. 13 (al comma 2) prevede che, nei casi di procedimento disciplinare per addebiti punibili con una sanzione diversa dall'ammonimento, su richiesta del Ministro della giustizia o del Procuratore generale presso la Corte di cassazione, ove sussistano gravi elementi di fondatezza dell'azione disciplinare e ricorrano motivi di particolare urgenza, la Sezione disciplinare del C.S.M., in via cautelare e provvisoria, può disporre il trasferimento ad altra sede o la destinazione ad altre funzioni del magistrato incolpato, l'art. 22 (al comma 1, ultimo periodo) stabilisce, nell'ipotesi di sottoposizione del magistrato a procedimento penale ovvero a procedimento disciplinare per fatti incompatibili con l'esercizio delle funzioni, che nei casi di minore gravità il Ministro della giustizia o il Procuratore generale possono chiedere alla Sezione Disciplinare, in luogo della sospensione cautelare e del collocamento fuori ruolo, il trasferimento provvisorio dell'incolpato ad altro ufficio di un distretto limitrofo, ma diverso da quello indicato nell'art. 11 cod. proc. pen. A fronte delle due diverse ipotesi normative, accomunate soltanto dal profilo inerente al trasferimento provvisorio dell'incolpato, il rimettente non concentra le proprie censure né sull'una né sull'altra delle alternative, formulando dunque un quesito in forma ambigua, se non ancìpite. D'altra parte, omettendo di fornire precise indicazioni in tal senso, il giudice a quo viene meno anche all'obbligo di esauriente descrizione della fattispecie sottoposta a giudizio, necessaria ai fini dello scrutinio in punto di rilevanza della questione. Inoltre, l'affermazione contenuta nell'atto di promovimento, secondo cui il dubbio di costituzionalità trarrebbe alimento non già da un difetto intrinseco delle norme censurate, ma soltanto da una possibile loro interpretazione, denota come la questione miri, nella sostanza, a sollecitare un mero avallo interpretativo rispetto alla scelta tra una pluralità di opzioni che spetta al giudice a quo effettuare, attraverso, se del caso, la sperimentazione di soluzioni che pongano la normativa coinvolta al riparo dalle censure di illegittimità costituzionale. - Sull'inammissibilità, anche manifesta, di questioni tese ad ottenere impropriamente un mero avallo interpretativo, v. le seguenti citate decisioni: sentenza n. 21/2013 e ordinanza n. 198/2013.

    Art. 13 Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilita' · Art. 22 Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilita' · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 23 luglio 2015

Confronto con la versione in vigore dal 21 marzo 2006 al 23 luglio 2015.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza 23 giugno - 16 luglio 2015, n. 170 (in G.U. 1ª s.s. 22/07/2015, n. 29) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 1, secondo periodo, del presente articolo limitatamente alle parole da «quando ricorre» a «nonche'».

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-02-23;109~art13 · fonte del testo

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