L'azione disciplinare e' promossa entro un anno dalla notizia del fatto, della quale il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha conoscenza a seguito dell'espletamento di sommarie indagini preliminari o di denuncia circostanziata o di segnalazione del Ministro della giustizia. La denuncia e' circostanziata quando contiene tutti gli elementi costitutivi di una fattispecie disciplinare. In difetto di tali elementi, la denuncia non costituisce notizia di rilievo disciplinare. (( Non puo' comunque essere promossa l'azione disciplinare quando sono decorsi dieci anni dal fatto. )) Entro ((due anni)) dall'inizio del procedimento il Procuratore generale deve formulare le richieste conclusive di cui all'articolo 17, commi 2 e 6; entro ((due anni)) dalla richiesta, la sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, nella composizione di cui all'articolo 4 della legge 24 marzo 1958, n. 195, si pronuncia. La richiesta di indagini rivolta dal Ministro della giustizia al Procuratore generale o la comunicazione da quest'ultimo data al Consiglio superiore della magistratura ai sensi dell'articolo 14, comma 3, determinano, a tutti gli effetti, l'inizio del procedimento. Dell'inizio del procedimento deve essere data comunicazione, entro trenta giorni, all'incolpato, con l'indicazione del fatto che gli viene addebitato. Deve procedersi ad analoga comunicazione per le ulteriori contestazioni di cui all'articolo 14, comma 5. L'incolpato puo' farsi assistere da altro magistrato, anche in quiescenza, o da un avvocato, designati in qualunque momento dopo la comunicazione dell'addebito, nonche', se del caso, da un consulente tecnico. Gli atti di indagine non preceduti dalla comunicazione all'incolpato o da avviso al difensore, quando e' previsto, se gia' designato, sono nulli, ma la nullita' non puo' essere piu' rilevata quando non e' dedotta con dichiarazione scritta e motivata nel termine di dieci giorni dalla data in cui l'interessato ha avuto conoscenza del contenuto di tali atti o, in mancanza, da quella della comunicazione del decreto che fissa la discussione orale davanti alla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura. Se la sentenza della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura e' annullata in tutto o in parte a seguito del ricorso per cassazione, il termine per la pronuncia nel giudizio di rinvio e' di un anno e decorre dalla data in cui vengono restituiti gli atti del procedimento dalla Corte di cassazione. Se i termini non sono osservati, il procedimento disciplinare si estingue, sempre che l'incolpato vi consenta. Il corso dei termini ((, compreso quello di cui al comma 1-bis,)) e' sospeso:

  • a)se per il medesimo fatto e' stata esercitata l'azione penale, ovvero il magistrato e' stato arrestato o fermato o si trova in stato di custodia cautelare, riprendendo a decorrere dalla data in cui non e' piu' soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere ovvero sono divenuti irrevocabili la sentenza o il decreto penale di condanna;
  • b)se durante il procedimento disciplinare viene sollevata questione di legittimita' costituzionale, riprendendo a decorrere dal giorno in cui e' pubblicata la decisione della Corte costituzionale;
  • c)se l'incolpato e' sottoposto a perizia o ad accertamenti specialistici, e per tutto il tempo necessario;
  • d)se il procedimento disciplinare e' rinviato a richiesta dell'incolpato o del suo difensore o per impedimento dell'incolpato o del suo difensore;
  • d-bis)se, nei casi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere g) ed h), all'accertamento del fatto costituente illecito disciplinare e' pregiudiziale l'esito di un procedimento civile, penale o amministrativo;
  • d-ter)se il procedimento e' sospeso a seguito di provvedimento a norma dell'articolo 16.

Testo vigente dal 8 novembre 2006

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 15, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 3848/2026

    20 febbraio 2026

    In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, l'ordinanza che, in dipendenza dell'avvenuto esercizio dell'azione penale "per il medesimo fatto", dispone la sospensione dei termini del procedimento disciplinare, ex art. 15, comma 8, lett. a, del d.lgs. n. 109 del 2006, così come il provvedimento che la revoca, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza penale, hanno natura dichiarativa dell'effetto sospensivo realizzatosi ope legis, essendo meramente ricognitivi della "medesimezza" del fatto, ed operano entrambi con effetto retroattivo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della Sezione disciplinare del CSM nella parte in cui aveva respinto l'eccezione di decadenza per superamento dei termini previsti dall'art. 15, comma 2, prima parte, del d.lgs. n. 109 del 2006, sollevata dalla difesa dell'incolpato, atteso che, ai fini del calcolo del periodo di sospensione, occorre doverosamente fare riferimento alla data di esercizio dell'azione penale come momento iniziale e, come termine finale, a quella del passaggio in giudicato della sentenza penale, prescindendo dalla formale emissione del provvedimento di revoca da parte del Procuratore Generale, intervenuta ben nove mesi dopo).

    Art. 15 · Art. 105 cost.

    Rassegna di febbraio 2026, p. 8 ↗

  • Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 22028/2025

    31 luglio 2025

    In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, ai fini del rispetto del termine annuale per la pronuncia della sentenza nel giudizio di rinvio, ex art. 15, comma 6, d.lgs. n. 109 del 2006 - decorrente dalla data in cui vengono restituiti gli atti del procedimento dalla Corte di cassazione - il dies ad quem va identificato nella data di lettura del dispositivo e non in quella del deposito della sentenza, dovendo farsi coincidere il momento della "pronuncia", idonea ad impedire l'estinzione del procedimento disciplinare, con quello della pubblicazione della sentenza, integrato, per espressa previsione normativa (art. 545 c.p.p.), dalla lettura del dispositivo in udienza, che conclude il procedimento e consacra la decisione definitiva non più modificabile.

    Art. 15 · Art. 545 c.p.p. · Art. 525 c.p.p. · Art. 2 Delega al Governo per l'efficienza del processo penale

    Rassegna di luglio/agosto 2025, pp. 20, 21 ↗

Tutte le 18 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di luglio/agosto 2025 ↗ e febbraio 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 8 novembre 2006

Confronto con la versione in vigore dal 21 marzo 2006 al 8 novembre 2006. 5 parole tolte, 73 parole aggiunte in 4 capoversi.

… disciplinare. In difetto di tali elementi, la denuncia non costituisce notizia di rilievo disciplinare. tolto: Entro un anno aggiunto: Non puo' comunque essere promossa l'azione disciplinare quando sono decorsi dieci anni dal fatto. Entro due anni dall'inizio del procedimento il Procuratore generale deve formulare le richieste conclusive di cui all'articolo 17, commi 2 e 6; entro tolto: un anno aggiunto: due anni dalla richiesta, la sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, nella composizione di … il procedimento disciplinare si estingue, sempre che l'incolpato vi consenta. Il corso dei terminiaggiunto: , compreso quello di cui al comma 1-bis, e' sospeso:

d) se il procedimento disciplinare e' rinviato a richiesta dell'incolpato o del suo difensore o per impedimento dell'incolpato o del suo difensoreaggiunto: ;

aggiunto: d-bis) se, nei casi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere g) ed h), all'accertamento del fatto costituente illecito disciplinare e' pregiudiziale l'esito di un procedimento civile, penale o amministrativo;

aggiunto: d-ter) se il procedimento e' sospeso a seguito di provvedimento a norma dell'articolo 16.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-02-23;109~art15 · fonte del testo

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