Il magistrato che viola i suoi doveri e' soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:

  • a)l'ammonimento;
  • b)la censura;
  • c)la perdita dell'anzianita';
  • d)l'incapacita' temporanea a esercitare un incarico direttivo o semidirettivo;
  • e)la sospensione dalle funzioni da tre mesi a due anni;
  • f)la rimozione. Quando per il concorso di piu' illeciti disciplinari si debbono irrogare piu' sanzioni di diversa gravita', si applica la sanzione prevista per l'infrazione piu' grave; quando piu' illeciti disciplinari, commessi in concorso tra loro, sono puniti con la medesima sanzione, si applica la sanzione immediatamente piu' grave. Nell'uno e nell'altro caso puo' essere applicata anche la sanzione meno grave se compatibile.

Testo vigente dal 21 marzo 2006

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 5, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 3859/2026

    20 febbraio 2026

    Qualora sia riconosciuta la responsabilità disciplinare del magistrato incolpato, la Sezione disciplinare del C.S.M. deve scegliere la sanzione da applicare secondo il fondamentale criterio della proporzionalità, intesa come adeguatezza alla concreta fattispecie disciplinare ed espressione della razionalità che fonda il principio di eguaglianza, e, quindi, con riferimento a tutte le circostanze del caso concreto; a tal fine, devono formare oggetto di valutazione la gravità dei fatti in rapporto alla loro portata oggettiva, la natura e l'intensità dell'elemento psicologico nel comportamento contestato unitamente ai motivi che l'hanno ispirato e, infine, la personalità dell'incolpato, in relazione, soprattutto, alla sua pregressa attività professionale, agli eventuali precedenti disciplinari e alle ripercussioni del fatto addebitato sulla stima del magistrato, sul prestigio della funzione esercitata e sulla fiducia del pubblico nell'istituzione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio, per carenza e incoerenza della motivazione, la sentenza che, pur avendo valutato in termini di estrema gravità le condotte accertate a carico dell'incolpato, tali da denotare una gravissima compromissione dei valori connessi alla funzione giudiziaria e al prestigio personale del magistrato - avuto riguardo al supporto prestato a un gruppo imprenditoriale colluso con la criminalità organizzata, ai legami sentimentali con donne legate direttamente o indirettamente alle indagini trattate, ai reiterati benefici personali ottenuti da un consulente tecnico con abuso del proprio ruolo, alla protrazione di tali condotte per più anni e all'intensità dell'elemento psicologico - aveva inflitto la sanzione della sospensione dalle funzioni per due anni, senza fare adeguato riferimento alle ragioni per le quali era da escludere la rimozione).

    Art. 5 · Art. 3 Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilita' · Art. 4 Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilita' · Art. 12 Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilita'

    Rassegna di febbraio 2026, p. 9 ↗

Tutte le 4 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di febbraio 2026 ↗.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-02-23;109~art5 · fonte del testo

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