In tema di rapporti tra procedimento penale e quello disciplinare riguardante magistrati, ai sensi dell'art. 20, comma 3, d.lgs. n. 109 del 2006, in caso di sentenza penale irrevocabile di assoluzione perché "il fatto non costituisce reato", il giudicato non preclude un rinnovato apprezzamento, sotto il profilo disciplinare, dell'elemento soggettivo della condotta, da valutarsi alla luce degli specifici standard richiesti dai doveri di imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riservatezza, equilibrio e rispetto della dignità della persona, fermo solo il limite dell'immutabilità dell'accertamento dei fatti nella loro materialità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che, rivalutando la condotta dell'incolpato - assolto in sede penale dal reato di rivelazione di segreti d'ufficio, per assenza di dolo, essendo l'imputato incorso in un errore su norma extrapenale ex art. 47, comma 3, c.p., che aveva determinato un errore sul fatto - aveva affermato la inescusabilità, sul piano disciplinare, di detto errore).
Art. 1 · Art. 20 Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilita' · Art. 47 c.p. · Art. 2 Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilita'
Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 15 ↗