Art. 615-ter c.p. — Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

[1]Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volonta' espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, e' punito con la reclusione fino a tre anni.

[2]La pena e' della reclusione ((da due a dieci anni)):

  • 1)se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualita' di operatore del sistema;
  • 2)se il colpevole per commettere il fatto usa ((minaccia o)) violenza sulle cose o alle persone, ovvero se e' palesemente armato;
  • 3)se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento ((ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilita' al titolare)) dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

[3]Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanita' o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena e', rispettivamente, della reclusione ((da tre a dieci anni e da quattro a dodici anni)).

[4]Nel caso previsto dal primo comma il delitto e' punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Testo vigente dal 17 luglio 2024

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 17 luglio 2024

Confronto con la versione in vigore dal 14 gennaio 1994 al 17 luglio 2024. 9 parole tolte, 23 parole aggiunte in 4 capoversi.

La pena e' della reclusione da tolto: uno a cinque aggiunto: due a dieci anni:

2) se il colpevole per commettere il fatto usa aggiunto: minaccia o violenza sulle cose o alle persone, ovvero se e' palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento aggiunto: ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilita' al titolare dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

… protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena e', rispettivamente, della reclusione da tolto: uno a cinque aggiunto: tre a dieci anni e da tolto: tre a otto aggiunto: quattro a dodici anni.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art615ter · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari