All'articolo 16 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 5, il secondo periodo e' sostituito dal seguente periodo: "Essa non puo' essere disposta nei casi di condanna per i delitti ((previsti dall'articolo 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter, del presente testo unico)), ovvero per uno o piu' delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale, fatta eccezione per quelli consumati o tentati di cui agli articoli 628, terzo comma e 629, secondo comma, del codice penale.";
  • b)al comma 5, dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: "In caso di concorso di reati o di unificazione di pene concorrenti, l'espulsione e' disposta anche quando sia stata espiata la parte di pena relativa alla condanna per reati che non la consentono.";
  • c)dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti commi: "5-bis. Nei casi di cui al comma 5, all'atto dell'ingresso in carcere di un cittadino straniero, la direzione dell'istituto penitenziario richiede al questore del luogo le informazioni sulla identita' e nazionalita' dello stesso. Nei medesimi casi, il questore avvia la procedura di identificazione interessando le competenti autorita' diplomatiche e procede all'eventuale espulsione dei cittadini stranieri identificati. A tal fine, il Ministro della giustizia ed il Ministro dell'interno adottano i necessari strumenti di coordinamento. 5-ter. Le informazioni sulla identita' e nazionalita' del detenuto straniero sono inserite nella cartella personale dello stesso prevista dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.";
  • d)il comma 6 e' sostituito dal seguente comma: "6. Salvo che il questore comunichi che non e' stato possibile procedere all'identificazione dello straniero, la direzione dell'istituto penitenziario trasmette gli atti utili per l'adozione del provvedimento di espulsione al magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo di detenzione del condannato. Il magistrato decide con decreto motivato, senza formalita'. Il decreto e' comunicato al pubblico ministero, allo straniero e al suo difensore, i quali, entro il termine di dieci giorni, possono proporre opposizione dinanzi al tribunale di sorveglianza. Se lo straniero non e' assistito da un difensore di fiducia, il magistrato provvede alla nomina di un difensore d'ufficio. Il tribunale decide nel termine di 20 giorni.".

Testo vigente dal 22 febbraio 2014

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 22 febbraio 2014

Confronto con la versione in vigore dal 23 dicembre 2013 al 22 febbraio 2014. 15 parole tolte, 11 parole aggiunte.

a) al comma 5, il secondo periodo e' sostituito dal seguente periodo: "Essa non puo' essere disposta nei casi di condanna per i delitti previsti tolto: dal aggiunto: dall'articolo 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter, del presente testo unicotolto: , per i quali e' stabilita la pena detentiva superiore nel massimo a due anni, ovvero per uno o piu' delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a) …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2013-12-23;146~art6 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari