Art. 24-bis 231 — Delitti informatici e trattamento illecito di dati

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria ((da duecento a settecento quote)). ((1-bis. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 629, terzo comma, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote)) In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e ((635-quater.1)) del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria ((sino a quattrocento quote)). In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). ((Nei casi di condanna per il delitto indicato nel comma 1-bis si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a due anni)). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Testo vigente dal 17 luglio 2024

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Che cosa è cambiato dal 17 luglio 2024

Confronto con la versione in vigore dal 21 novembre 2019 al 17 luglio 2024. 7 parole tolte, 66 parole aggiunte.

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da tolto: cento a cinquecento quote. aggiunto: duecento a settecento quote. 1-bis. In relazione alla commissione aggiunto: del delitto di cui all'articolo 629, terzo comma, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e tolto: 615-quinquies aggiunto: 635-quater.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a tolto: trecento aggiunto: quattrocento quote. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e … applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e)aggiunto: . Nei casi di condanna per il delitto indicato nel comma 1-bis si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a due anni. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-08;231~art24bis · fonte del testo

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