Codice antimafia

Art. 84 codice antimafia — Definizioni

La documentazione antimafia e' costituita dalla comunicazione antimafia e dall'informazione antimafia. La comunicazione antimafia consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67. L'informazione antimafia consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67, nonche', fatto salvo quanto previsto dall'articolo 91, comma 6, nell'attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle societa' o imprese interessate indicati nel comma 4. Le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa che danno luogo all'adozione dell'informazione antimafia interdittiva di cui al comma 3 sono desunte:

  • a)dai provvedimenti che dispongono una misura cautelare o il giudizio, ovvero che recano una condanna anche non definitiva per taluni dei delitti di cui agli articoli 353, 353-bis, 603-bis, 629, 640-bis, 644, 648-bis, 648-ter del codice penale, dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e di cui all'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 ((, nonche' dei delitti di cui agli articoli 2, 3 e 8 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74));
  • b)dalla proposta o dal provvedimento di applicazione di taluna delle misure di prevenzione;
  • c)salvo che ricorra l'esimente di cui all'articolo 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dall'omessa denuncia all'autorita' giudiziaria dei reati di cui agli articoli 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, da parte dei soggetti indicati nella lettera b) dell'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste;
  • d)dagli accertamenti disposti dal prefetto anche avvalendosi dei poteri di accesso e di accertamento delegati dal Ministro dell'interno ai sensi del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, ovvero di quelli di cui all'articolo 93 del presente decreto;
  • e)dagli accertamenti da effettuarsi in altra provincia a cura dei prefetti competenti su richiesta del prefetto procedente ai sensi della lettera d);
  • f)dalle sostituzioni negli organi sociali, nella rappresentanza legale della societa' nonche' nella titolarita' delle imprese individuali ovvero delle quote societarie, effettuate da chiunque conviva stabilmente con i soggetti destinatari dei provvedimenti di cui alle lettere a) e b), con modalita' che, per i tempi in cui vengono realizzati, il valore economico delle transazioni, il reddito dei soggetti coinvolti nonche' le qualita' professionali dei subentranti, denotino l'intento di eludere la normativa sulla documentazione antimafia. La circostanza di cui al comma 4, lettera c), deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato e deve essere comunicata, unitamente alle generalita' del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente alla prefettura della provincia in cui i soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, hanno sede ovvero in cui hanno residenza o sede le persone fisiche, le imprese, le associazioni, le societa' o i consorzi interessati ai contratti e subcontratti di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e c) o che siano destinatari degli atti di concessione o erogazione di cui alla lettera b) dello stesso comma 1.

Testo vigente dal 2 marzo 2024

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 84 codice antimafia, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 8214/2026

    2 aprile 2026

    In tema di subentro in appalto pubblico di servizi e di applicazione della cd. clausola sociale, prevedente l'obbligo a carico dell'impresa che subentra di assumere i dipendenti di quella uscente, le disposizioni del codice antimafia non impongono alcun automatismo tra l'accertamento di precedenti penali in capo al lavoratore e la sua mancata assunzione, ma possono, eventualmente, consentire al datore di lavoro di valutare la compatibilità tra la personalità del prestatore di lavoro, desumibile anche dai suddetti precedenti, e le mansioni da assegnare, esonerandolo dall'obbligo di assumere il personale già adibito al medesimo servizio, scaturente dal contratto collettivo, ove si accerti che la posizione o il settore di attività da attribuire possa costituire veicolo di condizionamento mafioso dell'impresa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso che il datore di lavoro, in presenza di una clausola sociale, fosse legittimato a non assumere un lavoratore gravato da condanne irrevocabili per gravi reati e interdizione perpetua dai pubblici uffici, non essendo ravvisabile, nel caso concreto, un rischio di contiguità alla criminalità organizzata in ragione della risalenza nel tempo delle condanne subite e la natura delle mansioni - addetto alle pulizie, senza maneggio di denaro né contatto con il pubblico - assegnate).

    Art. 84 codice antimafia · Art. 1 codice antimafia · Art. 4 codice antimafia · Art. 67 codice antimafia

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

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Che cosa è cambiato dal 2 marzo 2024

Confronto con la versione in vigore dal 19 novembre 2017 al 2 marzo 2024. 19 parole aggiunte.

… giugno 1992, n. 306 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356aggiunto: , nonche' dei delitti di cui agli articoli 2, 3 e 8 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159~art84 · fonte del testo

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