Art. 518-quater c.p. — Ricettazione di beni culturali

[1]Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a se' o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, e' punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000.

[2]La pena e' aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi ((degli articoli 628)), terzo comma, o 628-bis, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma.

[3]Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non e' imputabile o non e' punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilita' riferita a tale delitto.

Testo vigente dal 25 aprile 2026

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 25 aprile 2026

Confronto con la versione in vigore dal 25 febbraio 2026 al 25 aprile 2026.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata senza cambiare le parole della norma.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art518quater · fonte del testo

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