Posto che, come la Corte ha più volte affermato, rientra nella discrezionalità del legislatore la determinazione della quantità e qualità della sanzione penale e che l'esercizio di tale discrezionalità può essere sindacato solo quando esso non rispetti il limite della ragionevolezza, l'aumento - introdotto con l'art. 8, d.l. 31 dicembre 1991, n. 419, conv., con modif., in l. 18 febbraio 1992, n. 712 - della pena minima edittale da tre a cinque anni per il delitto di estorsione, oltre a non dar luogo a macroscopiche differenze rispetto al trattamento sanzionatorio stabilito per il delitto di rapina, appare comunque giustificato dalla esigenza di evitare che, a fronte del dilagare del racket delle estorsioni, possano essere irrogate pene che, con il concorso delle circostanze attenuanti, si mantengano nei limiti per la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., dell' art. 629, primo comma, cod. pen.). - Sul limite della ragionevolezza e sul principio di proporzionalità in ordine alla discrezionalità legislativa in materia sanzionatoria, v. 'ex plurimis', S. nn. 341/1994, 25/1994 e 333/1991. red.: G.L. rev.: S.P.
Art. 629 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale