Art. 3 — Modifiche all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354

All'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n.354, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)il comma 1 e' sostituito dai seguenti: "1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati per i seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter della presente legge: delitti commessi per finalita' di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale, delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni in esso previste, delitti di cui agli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609-octies, qualora ricorra anche la condizione di cui al comma 1-quater del presente articolo, e 630 del codice penale, all'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Sono fatte salve le disposizioni degli articoli 16-nonies e 17-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni. 1-bis. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per uno dei delitti ivi previsti, purche' siano stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualita' di collegamenti con la criminalita' organizzata, terroristica o eversiva, altresi' nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilita', operato con sentenza irrevocabile, rendono comunque impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, nonche' nei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 62, numero 6), anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall'articolo 114 ovvero dall'articolo 116, secondo comma, del codice penale. 1-ter. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi, purche' non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalita' organizzata, terroristica o eversiva, ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 575, 600-bis, secondo e terzo comma, 600-ter, terzo comma, 600-quinquies, 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale, all'articolo 291-ter del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, all'articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, e successive modificazioni, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del medesimo testo unico, e all'articolo 416 del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del medesimo codice, dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale e dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. 1-quater. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e, qualora ricorra anche la condizione di cui al medesimo comma 1, 609-octies del codice penale solo sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalita' condotta collegialmente per almeno un anno anche con la partecipazione degli esperti di cui al quarto comma dell'articolo 80 della presente legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano in ordine al delitto previsto dall'articolo 609-bis del codice penale salvo che risulti applicata la circostanza attenuante dallo stesso contemplata;
  • b)al comma 2-bis, le parole: "di cui al comma 1, quarto periodo" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 1-ter"".

Testo vigente dal 25 aprile 2009

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 162/2010

    Altra decisione
    6 maggio 2010

    Devono essere restituiti al rimettente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 4- bis , primo comma, primo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, come novellato dall'art. 3, comma 1, lett. a ), del d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, impugnato, in riferimento all'art. 27 Cost., nella parte in cui - comprendendo i condannati per il delitto di cui all'art. 609- quater , primo comma, cod. pen. tra coloro che non possono accedere ai permessi premio, salvo che collaborino con la giustizia e sussistano le ulteriori condizioni indicate dalla legge n. 354 del 1975 - non prevede che il beneficio del permesso premio possa essere concesso, sulla base della normativa previgente, ai condannati per il delitto di cui all'art. 609- quater , primo comma, n. 2), cod. pen. che, prima dell'entrata in vigore del citato d.l., abbiano raggiunto un grado di rieducazione adeguato al beneficio richiesto. Successivamente all'ordinanza di rimessione, infatti, il d.l. n. 11 del 2009 è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e la modificazione del quadro normativo interessato dall'odierna censura rende necessaria una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione.

    Art. 4-bis Ordinamento penitenziario · Art. 3 Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 166/2010

    Questione inammissibile
    6 maggio 2010

    Devono essere restituiti al rimettente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 4- bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dall'art. 3 del d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 aprile 2009, n. 38, impugnato, in riferimento agli artt. 27, terzo comma, e 31, secondo comma, Cost., nella parte in cui prevede che i benefici penitenziari, in caso di condanna per i reati previsti dagli artt. 609- quater e 609- octies cod. pen., possano essere concessi, anche ai condannati per fatti commessi da minorenni, solo sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità, attuata in regime di restrizione carceraria per la durata di un anno. Infatti, successivamente alla deliberazione dell'ordinanza di rimessione, la disposizione censurata è stata modificata dall'art. 2 della legge 15 luglio 2009, n. 94, con la conseguenza che si rende necessaria una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione. In senso analogo, v., ex plurimis , la citata ordinanza n. 66/2010.

    Art. 656 c.p.p. · Art. 27 cost. · Art. 31 cost. · Art. 4-bis Ordinamento penitenziario

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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Che cosa è cambiato dal 25 aprile 2009

Confronto con la versione in vigore dal 24 febbraio 2009 al 25 aprile 2009. 74 parole tolte, 687 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: Al comma 1 dell'articoloaggiunto: All'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n.354, aggiunto: e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) tolto: al primo periodo, dopo la parola: " 600," sono inserite le seguenti: " aggiunto: il comma 1 e' sostituito dai seguenti: "1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati per i seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter della presente legge: delitti commessi per finalita' di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale, delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni in esso previste, delitti di cui agli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma,tolto: " e dopo la parola: " 602" sono inserite le seguenti: " aggiunto: 601, 602, 609-tolto: bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, 609-ter, 609-quater, primo comma, 609-octies";

tolto: b) al quarto periodo, le parole: "aggiunto: octies, qualora ricorra anche la condizione di cui al comma 1-quater del presente articolo, e 630 del codice penale, all'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Sono fatte salve le disposizioni degli articoli 16-nonies e 17-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni. 1-bis. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per uno dei delitti ivi previsti, purche' siano stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualita' di collegamenti con la criminalita' organizzata, terroristica o eversiva, altresi' nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilita', operato con sentenza irrevocabile, rendono comunque impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, nonche' nei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 62, numero 6), anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall'articolo 114 ovvero dall'articolo 116, secondo comma, del codice penale. 1-ter. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi, purche' non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalita' organizzata, terroristica o eversiva, ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 575, 600-bis, tolto: primo aggiunto: secondo e terzo comma, 600-ter, tolto: primo e secondo aggiunto: terzo comma, 600-quinquies, tolto: 609-bis, 609-ter aggiunto: 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale, all'articolo 291-ter del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, all'articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, e successive modificazioni, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del medesimo testo unico, e all'articolo 416 del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del medesimo codice, dagli articoli 609-bis, 609-quatertolto: , aggiunto: e 609-octiestolto: " sono sostituite dalle seguenti: "600-bis, secondo e terzo comma, 600 aggiunto: del codice penale e dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. 1-quater. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 609-bis, 609-ter, tolto: terzo comma, 600-quinquies e 609-quater, secondo comma aggiunto: 609-quater e, qualora ricorra anche la condizione di cui al medesimo comma 1, 609-octies del codice penale solo sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalita' condotta collegialmente per almeno un anno anche con la partecipazione degli esperti di cui al quarto comma dell'articolo 80 della presente legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano in ordine al delitto previsto dall'articolo 609-bis del codice penale salvo che risulti applicata la circostanza attenuante dallo stesso contemplata;

aggiunto: b) al comma 2-bis, le parole: "di cui al comma 1, quarto periodo" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 1-ter"".

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2009-02-23;11~art3 · fonte del testo

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