Art. 5 — Modifiche all'articolo 34 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
All'articolo 34, comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le parole: «di cui agli articoli 603-bis, 629, 644, 648-bis e 648-ter del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 452-bis, 452-quater, ((452-sexies,)) 452-quaterdecies, 603-bis, 629, 644, 648-bis e 648-ter del codice penale, nonche' per i delitti di cui agli articoli 255-ter, 256, commi 1, secondo periodo, 1-bis, 3 e 3-bis, 256-bis e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152». ((All'articolo 34, comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Nei casi di cui al periodo precedente, in relazione alle ipotesi in cui sussistono sufficienti indizi per ritenere che il libero esercizio delle attivita' economiche possa agevolare l'attivita' di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti di cui gli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies e 452-quaterdecies del codice penale, per i delitti di cui agli articoli 255-ter, 256, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche', limitatamente alle condotte aventi ad oggetto rifiuti pericolosi, per i delitti di cui agli articoli 256, commi 1-bis, 3 e 3-bis, 256-bis e 259 del medesimo decreto, la proposta di disporre l'amministrazione giudiziaria delle aziende o dei beni puo' essere formulata anche dal procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona)).
Testo vigente dal 8 ottobre 2025
