Art. 617-quater c.p. — Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

[1]Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra piu' sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, e' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.

[2]Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

[3]I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

[4]Tuttavia si procede d'ufficio e la pena e' della reclusione ((da quattro a dieci anni)) se il fatto e' commesso:

  • 1)((in danno di taluno dei sistemi informatici o telematici indicati nell'articolo 615-ter, terzo comma));
  • 2)((in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o da un pubblico ufficiale)) o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ((o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o)) con abuso della qualita' di operatore del sistema;
  • 3)((NUMERO ABROGATO DALLA L. 28 GIUGNO 2024, N. 90)).

Testo vigente dal 17 luglio 2024

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 17 luglio 2024

Confronto con la versione in vigore dal 1 febbraio 2022 al 17 luglio 2024. 37 parole tolte, 50 parole aggiunte in 4 capoversi.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena e' della reclusione da tolto: tre a otto aggiunto: quattro a dieci anni se il fatto e' commesso:

1) in danno di tolto: un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessita' aggiunto: taluno dei sistemi informatici o telematici indicati nell'articolo 615-ter, terzo comma;

2) aggiunto: in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, tolto: ovvero aggiunto: o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualita' di operatore del sistema;

3) tolto: da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato aggiunto: NUMERO ABROGATO DALLA L. 28 GIUGNO 2024, N. 90.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art617quater · fonte del testo

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