Art. 649 c.p. — Non punibilità e querela della persona offesa, per fatti commessi a danno di congiunti

[1]Non e' punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti da questo titolo in danno:

[2]1° del coniuge non legalmente separato;

[3]((1-bis. della parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso;))

[4]2° di un ascendente o discendente o di un affine in linea retta, ovvero dell'adottante o dell'adottato;

[5]3° di un fratello o di una sorella che con lui convivano.

[6]I fatti preveduti da questo titolo sono punibili a querela della persona offesa, se commessi a danno del coniuge legalmente separato ((o della parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, nel caso in cui sia stata manifestata la volonta' di scioglimento dinanzi all'ufficiale dello stato civile e non sia intervenuto lo scioglimento della stessa)), ovvero del fratello o della sorella che non convivano coll'autore del fatto, ovvero dello zio o del nipote o dell'affine in secondo grado con lui conviventi.

[7]Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai delitti preveduti dagli articoli 628, 629 e 630 e ad ogni altro delitto contro il patrimonio che sia commesso con violenza alle persone.

Testo vigente dal 11 febbraio 2017

Corte costituzionale

10 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 162/2026

    Altra decisione
    6 ottobre 2026

    1) solleva, disponendone la trattazione innanzi a sé, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 649 del codice penale, in riferimento agli artt. 2, 3 e 29 della Costituzione; 2) sospende il presente giudizio fino alla definizione delle questioni di legittimità costituzionale di cui sopra; 3) ordina che la cancelleria provveda agli adempimenti di legge. Così deciso in Roma, nella s…

    Art. 649 c.p. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 29 cost.

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  • Ordinanza n. 63/2025

    Questione inammissibile
    2 maggio 2025

    Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per il carattere oscuro, confuso o contraddittorio della motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Trib. ord. Napoli, nona sez. pen., in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell’art. 649 cod. pen. Le oscillanti formulazioni del petitum, il carattere altalenante dei vari passaggi dell’ordinanza, l’inestricabile sovrapposizione dei percorsi motivazionali a sostegno delle censure, anche nei riferimenti ai parametri evocati e alla fattispecie indicata quale tertium comparationis (maltrattamenti contro familiari o conviventi), non chiariscono se oggetto delle questioni sollevate sia la causa di non punibilità stabilita nel primo comma della disposizione censurata, ovvero il regime di punibilità a querela di cui al secondo. Le ambiguità non si lasciano sciogliere nemmeno sulla base dell’esame del fatto storico contestato all’imputato, che consiste in una circonvenzione di persone incapaci asseritamente commessa da uno dei figli (imputato), contro la madre (persona offesa del reato), la quale sarebbe stata indotta ad alienare a terzi un proprio immobile con danno patrimoniale provocato all’altro figlio, qualificato in ordinanza non quale persona offesa del delitto di circonvenzione, bensì quale mero danneggiato dal reato, e come tale legittimato a costituirsi parte civile, ma non a proporre querela. Né risulta agevole, infine, cogliere il senso degli insistiti riferimenti al regime di procedibilità d’ufficio o a querela, con riferimento a un caso di specie nel quale il fatto, in radice, non sarebbe comunque punibile, in quanto commesso in danno di un ascendente. (Precedenti: S. 161/2017 - mass. 41389; S. 102/2016 - mass. 38855; S. 247/2015 - mass. 38635; S. 244/2011 - mass. 35811; O. 54/2018 - mass. 39930; O. 369/2006 - mass. 30758; O. 373/2004 - mass. 28891).

    Art. 649 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 643 c.p.

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  • Ordinanza n. 57/2018

    Questione inammissibile
    16 marzo 2018

    Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 649, primo comma, cod. pen., censurato - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - dal Tribunale di Matera nella parte in cui, a seguito della novella apportata dal d.lgs. n. 6 del 2017, prevede che la causa di non punibilità prevista per i delitti contro il patrimonio operi anche a beneficio della parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, e non anche del convivente more uxorio. Nell'ordinanza di rimessione il soggetto nei cui confronti si procede nel processo a quo viene espressamente definito quale ex convivente, oltre a farsi riferimento alla convivenza in termini di relazione pregressa. Come peraltro confermato anche dagli atti del giudizio principale, la condotta per la quale si procede sarebbe stata posta in essere in epoca successiva alla cessazione della convivenza. Da tale circostanza - laddove venisse accertata nel processo a quo la responsabilità dell'imputato nei confronti della ex convivente - consegue inequivocabilmente l'inapplicabilità della disposizione censurata. ( Precedenti citati: ordinanze n. 93 del 2016, n. 92 del 2016 e n. 264 del 2015; sentenza n. 58 del 2009, sulla possibilità di confermare le affermazioni dell'ordinanza di rimessione attraverso gli atti del giudizio principale ).

    Art. 649 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 646 c.p.

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Taluni dei fatti che la legge prevede tra i «delitti contro il patrimonio» non sono punibili, quando sono commessi a danno del coniuge non legalmente separato, e sono punibili soltanto a querela dell'offeso, se commessi a danno del coniuge legalmente separato (art. 649). Ora la Commissione parlamentare propose che si ammettesse la punibilità di quei fatti a querela dell'offeso, anche se commessi a danno del coniuge separato di fatto, perchè in tal caso, ad avviso della Commissione, vengono meno le ragioni tradizionali della non punibilità, mentre la condizione della querela consentirebbe la punizione solo quando il danneggiato la reclamasse. Ma le ragioni tradizionali tanto poco vengono meno, che sono riconosciute anche dal codice del 1889, che nell'articolo 433 contiene un'identica disposizione riguardo ai coniugi. Io ho ritenuto opportuno di non modificare su questo punto il diritto vigente, perchè non si è mai avvertita la convenienza d'un mutamento. È inoltre da considerare che la separazione di mero fatto non distrugge quello speciale regime patrimoniale famigliare che, se anche non costituisce una vera e propria comproprietà, molto a questa si avvicina; non toglie il reciproco diritto alla successione; lascia sperare una più probabile riconciliazione. Non v'è motivo, quindi, nè giuridico, nè politico, di equiparare i coniugi separati soltanto di fatto ai coniugi legalmente separati. I fatti predetti, inoltre, non sono punibili, se commessi a danno di un affine in linea retta, e sono punibili soltanto a querela dell'offeso, se commessi a danno di un affine in secondo grado convivente col colpevole. La Commissione vorrebbe che questi fatti fossero punibili, sempre a querela dell'offeso, anche se commessi a danno di un affine in linea retta, quando manchi la condizione della convivenza, che non è richiesta, per l'impunità, dalla disposizione in esame. Ma anche su questo punto non ho ritenuto opportuno modificare il diritto finora vigente, convenendo tenere distinti gli affini in linea retta, che ben a ragione possono equipararsi ai discendenti e agli ascendenti consanguinei, e che appartengono al più stretto nucleo famigliare, dagli affini in secondo grado. LIBRO TERZO. Delle contravvenzioni in particolare.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 212

  • Una proposta d'indole generale è stata fatta dalla Commissione parlamentare su questo libro: che cioè vengano eliminate dal codice «le contravvenzioni che non hanno carattere strettamente giuridico o che si riferiscono a materia in continua trasformazione». Tutte le contravvenzioni hanno carattere strettamente giuridico, perchè esse, siano o no da comprendersi nel codice penale, essendo in ogni caso prevedute in norme giuridiche, sono precetti di diritto penalmente sanzionati, e quindi hanno necessariamente e sempre carattere strettamente giuridico. Se si è inteso di usare il termine «giuridico» in contrapposto a «sociale», la distinzione non può valere, perchè è proprio della maggior parte delle contravvenzioni il carattere sociale, in quanto sono stabilite per assicurare condizioni favorevoli alla buona e ordinata convivenza sociale. Se, infine, la Commissione ha voluto riferirsi alle contravvenzioni «concernenti l'attività sociale della pubblica Amministrazione», si tratta soltanto di quattro reati, compresi nel titolo II di questo libro, che non riguardano materie in continua trasformazione. Più fondata appare la proposta di escludere dal codice quelle contravvenzioni che si riferiscono veramente a materie in continua trasformazione, e le cui esigenze di regolamentazione male si conciliano con la stabilità del codice. Senonchè questa proposta era già stata fatta dalla Commissione ministeriale, che esaminò il progetto preliminare, ed in accoglimento di essa furono escluse dal progetto definitivo parecchie contravvenzioni, che erano comprese nel primo progetto. Quelle mantenute nel codice non si riferiscono a materie in continua trasformazione, e però non v'è ragione di lasciarle alle leggi speciali. TITOLO I. Delle contravvenzioni di polizia.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 213

Che cosa è cambiato dal 11 febbraio 2017

Confronto con la versione in vigore dal 26 ottobre 1930 al 11 febbraio 2017. 45 parole aggiunte in 2 capoversi.

aggiunto: 1-bis. della parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso;

I fatti preveduti da questo titolo sono punibili a querela della persona offesa, se commessi a danno del coniuge legalmente separato aggiunto: o della parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, nel caso in cui sia stata manifestata la volonta' di scioglimento dinanzi all'ufficiale dello stato civile e non sia intervenuto lo scioglimento della stessa, ovvero del fratello o della sorella che non convivano coll'autore del fatto, ovvero dello zio o del nipote o dell'affine in secondo grado con lui conviventi.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art649 · fonte del testo

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