Art. 204 c.p. — Accertamento di pericolosità. Pericolosità sociale presunta
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[1]Le misure di sicurezza sono ordinate, previo accertamento che colui il quale ha commesso il fatto e' persona socialmente pericolosa.
[2]Nei casi espressamente determinati, la qualita' di persona socialmente pericolosa e' presunta dalla legge.
[3]Nondimeno, anche in tali casi, l'applicazione delle misure di sicurezza e' subordinata all'accertamento di tale qualita', se la condanna o il proscioglimento e' pronunciato:
[4]1° dopo dieci anni dal giorno in cui e' stato commesso il fatto, qualora si tratti di infermi di mente, nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo 219 e dell'articolo 222;
[5]2° dopo cinque anni dal giorno in cui e' stato commesso il fatto, in ogni altro caso.
[6]E' altresi' subordinata all'accertamento della qualita' di persona socialmente pericolosa la esecuzione, non ancora iniziata, delle misure di sicurezza aggiunte a pena non detentiva, ovvero concernenti imputati prosciolti, se, dalla data della sentenza di condanna o di proscioglimento, sono decorsi dieci anni nel caso preveduto dal primo capoverso dell'articolo 222, ovvero cinque anni in ogni altro caso.
Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 5 agosto 1982
