Codice penale

Art. 236 c.p. — Specie: regole generali

[1]Sono misure di sicurezza patrimoniali, oltre quelle stabilite da particolari disposizioni di legge:

[2]1° la cauzione di buona condotta;

[3]2° la confisca.

[4]Si applicano anche alle misure di sicurezza patrimoniali le disposizioni degli articoli 199, 200, prima parte, 201, prima parte, 205, prima parte e numero 3° del capoverso, e, salvo che si tratti di confisca, le disposizioni del primo e secondo capoverso dell'articolo 200 e quelle dell'articolo 210.

[5]Alla cauzione di buona condotta si applicano altresi' le disposizioni degli articoli 202, 203, 204, prima parte, e 207.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930

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Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 166/2025

    Questione infondata
    7 novembre 2025

    Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Firenze, prima sez. penale, in riferimento agli artt. 42 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 1 Prot. Add. CEDU, dell’art. 85-bis del d.P.R. n. 309 del 1990, come modificato dall’art. 4, comma 3-bis, del d.l. n. 123 del 2023, come conv., in combinato disposto con gli artt. 200, primo comma, 236, secondo comma, e 240-bis cod. pen., nella parte in cui – in base all’interpretazione della giurisprudenza di legittimità, assunta come diritto vivente – prevede l’applicazione della confisca allargata nell’ipotesi di condanna o di patteggiamento anche per i delitti di cui all’art. 73, comma 5, t.u. stupefacenti (c.d. piccolo spaccio) commessi anteriormente all’entrata in vigore del d.l. n. 123 del 2023, come conv. Non è dubbio che le singole figure di confisca che abbiano nella sostanza natura punitiva debbano essere considerate quali autentiche “pene”. Tuttavia, al di là di ogni possibile disputa teorica circa la condivisibilità della riconduzione della confisca allargata alla categoria delle misure di sicurezza, la giurisprudenza di legittimità coglie nel segno allorché esclude ratio e natura stricto sensu punitiva della confisca allargata. La finalità della confisca allargata non è, infatti, quella di inasprire il trattamento sanzionatorio già previsto per il reato per il quale l’interessato venga condannato, ma piuttosto impedire che egli possa continuare a godere di beni da lui illecitamente acquisiti attraverso precedenti condotte criminose. Ne consegue l’applicabilità del principio sancito dall’art. 200, primo comma, cod. pen., secondo il quale la disciplina dell’istituto è regolata dalla legge in vigore al tempo della sua applicazione, e cioè al momento della sentenza di condanna di primo grado, senza che ciò contrasti con il divieto di applicazione retroattiva della legge penale di cui all’art. 25, secondo comma, Cost. e all’art. 7 CEDU. Nemmeno può ritenersi che le esigenze di tutela del diritto di proprietà impediscano al legislatore e alla giurisprudenza penale di disporre la confisca allargata anche in sede di condanna o applicazione della pena su richiesta per fatti di reato commessi prima dell’entrata in vigore della legge che preveda la confisca allargata in tali ipotesi, ma già costituenti reato all’epoca. In questo caso, infatti, il consociato non gode di alcun affidamento meritevole di tutela quanto al proprio diritto di proprietà sui beni oggetto di ablazione, trattandosi per l’appunto di beni che l’ordinamento ritiene essere stati acquistati mediante la commissione di fatti già previsti come reato dalla legge all’epoca in vigore e che comunque comportavano, già all’epoca della loro commissione, la confiscabilità dei beni medesimi.

    Art. 240-bis c.p. · Art. 3 cost. · Art. 42 cost. · Art. 200 c.p.

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  • Sentenza n. 196/2010

    Illegittimità dichiarata
    4 giugno 2010

    L'apparente contrasto tra disposizioni legislative interne e una disposizione della CEDU, quale interpretata dalla Corte di Strasburgo, può dar luogo ad una questione di legittimità costituzionale ai sensi dell'art. 117, primo comma, Cost. soltanto se insuscettibile di soluzione in via ermeneutica, per impossibilità testuale dell'adeguamento interpretativo o perché in materia si sia formato un diritto vivente sospettato di incostituzionalità. Nel caso di specie, deve escludersi che il rimettente potesse superare in via interpretativa il denunciato contrasto delle impugnate disposizioni di legge con l'art. 7 della CEDU, tenuto conto dell'orientamento pressoché unanime della giurisprudenza di legittimità - e preclusivo di un'interpretazione adeguatrice - nel senso dell'applicabilità della confisca obbligatoria prevista dall'art. 186, comma 2, lett. c ), cod. strada anche alle condotte poste in essere prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008. Sui rapporti tra ordinamento interno e disposizioni della CEDU e, in particolare, sulle condizioni di proponibilità di una questione di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost. in caso di ritenuta violazione della norma convenzionale interposta, v. le citate sentenze n. 311/2009, n. 239/2009, n. 349/2007 e n. 348/2007. Per la manifesta infondatezza, per erroneità del presupposto interpretativo, di altra questione evocante l'asserita violazione dell'art. 7 della CEDU in materia di confisca "per equivalente" ex art. 322- ter cod. pen., v. la citata ordinanza n. 97/2009.

    Art. 240 c.p. · Art. 200 c.p. · Art. 236 c.p. · Art. 3 cost.

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  • Ordinanza n. 8/1971

    Questione infondata
    20 gennaio 1971

    La c.d. confisca dei mezzi di caccia e di uccellagione che, a norma dell'art. 79 del testo unico delle leggi sulla caccia, va ordinata nei casi di condanna per violazione di norme dello stesso testo unico, è indubbiamente una misura strettamente conseguente ad un illecito penale commesso da chi partecipa alla caccia, dimodoché risulta ictu oculi che un indennizzo a favore dell'interessato ne sviserebbe la funzione. Va perciò dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale proposta nei confronti degli artt. 79 del T.U. delle leggi sulla caccia (R.D. 5 giugno 1939, n. 1016), 236 e 240 del codice penale, in riferimento all'art. 42, terzo comma, della Costituzione.

    Art. 42 cost. · Art. 236 c.p. · Art. 240 c.p. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art236 · fonte del testo

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