Corte costituzionale

Sentenza n. 19/1966

Questione dichiarata infondata · depositata il 10/03/1966 · relatore Michele Fragali

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 204, secondo

comma, del Codice penale, promosso con ordinanza emessa il 30 ottobre

1964 dalla Corte di appello di Genova nel procedimento penale a carico

di Bregante Emanuele, iscritta al n. 191 del Registro ordinanze 1964 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39 del 13

febbraio 1965.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 15 dicembre 1965 la relazione del

Giudice Michele Fragali;

udito il vice avvocato generale dello Stato Dario Foligno, per il

Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - È stata proposta a questa Corte, da quella di appello di

Genova (ordinanza 30 ottobre 1964), l'illegittimità costituzionale

dell'art. 204, secondo comma, del Codice penale, per cui, in casi

espressamente determinati, la qualità di persona socialmente

pericolosa è presunta dalla legge: la Corte di appello di Genova ha

osservato che tale presunzione, precludendo l'accertamento, da parte

del giudice, dei presupposti dai quali deriva la restrizione della

libertà personale, che è insita nella misura di sicurezza applicabile

alle persone socialmente pericolose, potrebbe essere in contrasto con

la norma precettiva del secondo comma dell'art. 13 della Costituzione.

L'ordinanza è stata notificata all'imputato il 13 novembre 1964 e

al Presidente del Consiglio dei Ministri il precedente giorno 11 dello

stesso novembre. È stata comunicata il 7 novembre 1964 ai Presidenti

delle due Camere e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

del 13 febbraio 1965, n. 39.

2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, il

quale, nelle deduzioni depositate il 5 marzo 1965, ha contestato il

fondamento della questione.

La norma denunciata attribuisce alla sola autorità giudiziaria la

potestà di applicare le misure di sicurezza, ed essa non determina una

presunzione in senso tecnico, ma un accertamento implicito; del resto

manca, al riguardo, un divieto costituzionale analogo a quello dettato

per la presunzione di colpevolezza. Il grado di discrezionalità

attribuito al giudice non ha nemmeno incidenza sull'obbligo della

motivazione, perché anche quando ogni discrezionalità è esclusa, il

giudice è tenuto ad accertare l'esistenza dei presupposti oggettivi e

soggettivi del provvedimento: il giudice cioè, accertata l'infermità

mentale dell'imputato, è tenuto a compiere l'ulteriore apprezzamento

in merito alla natura del fatto commesso, al fine di dare

giustificazione dell'ordine di ricovero in manicomio che egli ritenga

di pronunziare.

Il Presidente del Consiglio rileva infine che la norma impugnata

rispetta anche la riserva di legge cui si informa l'art. 13 della

Costituzione, perché essa rinvia a casi espressamente determinati.

3. - All'udienza del 15 dicembre 1965 il rappresentante

dell'Avvocatura generale dello Stato ha ribadito le proprie tesi

difensive. Considerato in diritto :

Come risulta dall'esposizione che precede, secondo la Corte di

appello di Genova, l'art. 204, primo comma, del Codice penale, in

quanto stabilisce presunzioni legali di pericolosità, non sarebbe

compatibile con l'art. 13, secondo comma, della Costituzione, il quale

vuole che ogni misura restrittiva della libertà personale sia disposta

per atto motivato dal giudice e nei soli casi e modi previsti dalla

legge.

Per ritenere infondata la questione basta però rilevare che la

predetta presunzione si risolve nell'utilizzazione di comuni

esperienze.

Lo stato di mente della persona sottoposta al giudizio, la sua

minore età, la gravità del reato commesso, alcune particolari

qualifiche attribuite dal giudice (delinquente abituale, delinquente

professionale, delinquente per tendenza) esprimono condizioni

soggettive alle quali il Codice dà il significato di far ritenere

probabile o temibile un futuro comportamento criminale.

La restrizione della libertà personale, nei casi predetti, è

disposta con atto dell'autorità giudiziaria, giustificato dalla

sussistenza di condizioni stabilite dalla legge; e ciò soddisfa' il

precetto dell'art. 13 della Costituzione. Il quale determina bensì

l'esclusiva competenza del giudice all'emanazione del provvedimento e

la necessità della sua motivazione ma, quanto ai presupposti, rinvia

"ai soli casi e ai modi previsti dalla legge"; in modo che, per la

norma costituzionale, spetta alla legge di indicare le circostanze che

legittimano le singole misure restrittive della libertà personale.

Nella specie la legge non esclude la necessità di un concreto

accertamento della pericolosità nelle ipotesi che, data la varietà

dei caratteri soggettivi, sfuggono ad una tipizzazione, com'è per gli

articoli 204, primo e terzo comma, 224, primo comma, e 225, primo

comma, del Codice penale; ma, in confronto di condizioni che non

esigono particolari accertamenti del giudice o che da lui sono state

già accertate, e che comunque consentono una valutazione obiettiva ed

uniforme ai fini dell'applicazione della misura di sicurezza, è

ragionevole che la legge, anche per garantire una eguaglianza di

trattamento, detti una regola di giudizio vincolante, in un

significativo e proporzionato rapporto logico con il dato da

apprezzare. Nella specie, in ordine alla razionalità della valutazione

legale influente sulle sue decisioni, la Corte di Genova non ha mosso

osservazioni di sorta.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 204, secondo comma, del Codice penale, proposta dalla Corte

di appello di Genova con ordinanza 30 ottobre 1964, in riferimento

all'art. 13 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 marzo 1966.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1966:19 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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