Codice penale

Art. 105 c.p. — Professionalità nel reato

Chi, trovandosi nelle condizioni richieste per la dichiarazione di abitualita', riporta condanna per un altro reato, e' dichiarato delinquente o contravventore professionale, qualora, avuto riguardo alla natura dei reati, alla condotta e al genere di vita del colpevole e alle altre circostanze indicate nel capoverso dell'articolo 133, debba ritenersi che egli viva abitualmente, anche in parte soltanto, dei proventi del reato.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930

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Corte costituzionale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

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Richiamate nel testo

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Alla Commissione parlamentare non piacque l'espressione: delinquente professionale (art. 105); essa propose di sostituirla con l'altra: «delinquente per mestiere», la professione essendo troppo degna di rispetto perchè possa designare una categoria di delinquenti. Se degne di rispetto sono le professioni, non meno degni sono i mestieri; ma il vero è che vi sono professioni e mestieri leciti, e professioni e mestieri illeciti. Vi è, ad esempio, la professione sanitaria legittimamente esercitata, e vi è la professione sanitaria esercitata delittuosamente: nell'un caso e nell'altro l'attività non perde il suo carattere professionale. Dunque, se una professione può essere delittuosa, non è il caso di formalizzarsi se si parla di delinquenza professionale per altri rapporti. Del reato, con l'aggettivo «professionale» non si vuole alludere all'esercizio di una professione, ma allo scopo dell'esercizio professionale, che è quello di procacciarsi i mezzi per soddisfare ai propri bisogni. Il termine «delinquenti professionali» è poi comunemente accettato per designare la speciale categoria di persone della quale trattasi, e nessuno aveva mai immaginato ch'esso potesse tornare di disdoro per le professioni onestamente esercitate.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 62

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art105 · fonte del testo

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