Codice penale

Art. 203 c.p. — Pericolosità sociale

[1]Agli effetti della legge penale, e' socialmente pericolosa la persona, anche se non imputabile o non punibile, la quale ha commesso taluno dei fatti indicati nell'articolo precedente, quando e' probabile che commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati.

[2]La qualita' di persona socialmente pericolosa si desume dalle circostanze indicate nell'articolo 133.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 54/1998

    Questione inammissibile
    12 marzo 1998

    Sono manifestamente inammissibili, in quanto mancanti della necessaria univocità, le questioni di legittimità costituzionale: a) - dell'art. 222, comma 1, cod. pen., sollevata con riferimento agli artt. 2, 3 e 32 Cost.; b) - dell'art. 203, comma 1, cod. pen., sollevata con riferimento agli artt. 2, 3 e 32 Cost.. red.: S. Di Palma

    Art. 222 c.p. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 32 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 190/1982

    Altra decisione
    17 novembre 1982

    ordina la restituzione degli atti al Pretore di Ferrara. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 1982. F.to: ANTONINO DE STEFANO - MICHELE ROSSANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIAELLI DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI C…

    Art. 3 cost. · Art. 25 cost. · Art. 203 c.p. · Art. 87 Modifiche al sistema penale

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art203 · fonte del testo

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