Corte costituzionale

Sentenza n. 249/1983

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 28/07/1983 · relatore Alberto Malagugini

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 204,

secondo comma e 219, comma primo, del codice penale, promosso con

ordinanza emessa il 15 ottobre 1982 dalla Corte d'assise d'appello di

Cagliari nel procedimento penale a carico di Russino Agostinangelo,

iscritta al n. 859 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 108 del 1983;

udito, nella camera di consiglio del 25 maggio 1983 il Giudice

relatore Alberto Malagugini.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di un procedimento penale a carico di Russino

Agostinangelo - condannato in primo grado alla pena di tre anni di

reclusione e venti giorni di arresto per i reati di tentato omicidio e

porto abusivo di coltello (con le attenuanti generiche, dell'avvenuto

risarcimento del danno e del vizio parziale di mente) e assoggettato

perciò al ricovero in una casa di cura e di custodia per un tempo non

inferiore ad un anno - la Corte d assise d'appello di Cagliari, con

ordinanza del 15 ottobre 1982, sollevava questione di legittimità

costituzionale degli artt. 204, secondo comma, e 219 primo comma,

codice penale, assumendone il contrasto con l'art. 3, primo comma

Cost..

Premesso che l'art. 204, secondo comma, statuisce, rispetto a casi

espressamente determinati, una presunzione assoluta di pericolosità

sociale ai fini dell'applicazione delle misure di sicurezza, e che

l'art. 219, primo comma, nel prevedere uno di tali casi, stabilisce che

il condannato per delitto non colposo a una pena diminuita per cagione

di infermità psichica è senza altro ricoverato in una casa di cura e

di custodia per un tempo non inferiore ad un anno quando (come nella

specie) la pena stabilita dalla legge non è inferiore nel minimo a 5

anni di reclusione, la Corte osservava che tale presunzione assoluta di

pericolosità sociale, riferita al momento del fatto, si basa su una

analoga presunzione assoluta di immutabilità, quanto a natura ed

intensità, dell'infermità psichica.

Ad avviso della Corte rimettente, quest'ultima presunzione non ha

alcun fondamento logico e scientifico, anche alla stregua della comune

esperienza, ed è perciò priva di ogni base razionale; e d'altro lato

comporta l'applicazione del ricovero in casa di cura e di custodia

tanto a chi sia tuttora seminfermo di mente quanto a chi sia nel

frattempo guarito. Di qui il contrasto delle norme impugnate con l'art.

3 Cost., in quanto non subordinano l'applicazione della predetta misura

di sicurezza al previo accertamento da parte del giudice della

persistente pericolosità sociale derivante dalla infermità medesima.

In punto di rilevanza, la Corte osservava che la pericolosità

sociale del prevenuto era stata esclusa in sede di perizia

psichiatrica.

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, veniva pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 20 aprile 1983.

Nel giudizio così instaurato non vi è stata costituzione di

parti. Considerato in diritto :

1. - Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte d'Assise

d'Appello di Cagliari dubita, in riferimento all'art. 3, primo comma,

Cost., della legittimità costituzionale degli artt. 204, secondo comma

e 219, primo comma, del codice penale, nella parte in cui non

subordinano il provvedimento di ricovero in una casa di cura e di

custodia dell'imputato, condannato per delitto non colposo ad una pena

diminuita per cagione d'infermità psichica, al previo accertamento da

parte del giudice della persistente pericolosità sociale derivante

dall'infermità medesima al tempo dell'applicazione della misura di

sicurezza.

In particolare, il giudice a quo assume che la presunzione assoluta

di pericolosità sociale posta dalle suddette norme sarebbe arbitraria,

in quanto fondata su un'altra presunzione - di immutabilità

dell'infermità psichica - priva di base logica e scientifica e perciò

tale da condurre - irragionevolmente - ad applicare la misura suddetta

sia a chi è tuttora seminfermo di mente, sia a chi seminfermo più non

è.

2. - La questione è fondata.

Dopo l'emanazione dell'ordinanza di rimessione, questa Corte, con

la sentenza n. 139 del 1982, ha, tra l'altro, dichiarato

l'illegittimità costituzionale del medesimo art. 204 secondo comma,

nonché degli artt. 222, primo comma e 205 secondo comma n. 2 del

codice penale "nella parte in cui non subordinano il provvedimento di

ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario dell'imputato prosciolto

per infermità psichica al previo accertamento da parte del giudice

della cognizione o della esecuzione della persistente pericolosità

sociale derivante dalla infermità medesima al tempo dell'applicazione

della misura".

A tale decisione la Corte è pervenuta considerando priva di

ragionevolezza la presunzione assoluta di persistenza - al momento

dell'applicazione della predetta misura di sicurezza - della infermità

psichica accertata rispetto all'epoca del fatto. Una presunzione del

genere, implicita nella disposizione di cui all'art. 222, primo comma,

del codice penale - che cioè l'infermità psichica non possa subire

mutamenti significativi dal momento del delitto a quello del giudizio -

non poggia, infatti, su dati di esperienza suscettibili di

generalizzazione, ma anzi costituisce un'inversione totale della logica

del giudizio scientifico.

Le medesime ragioni, allora riferite alla totale infermità di

mente, valgono anche, all'evidenza, per la presunzione assoluta di

pericolosità sociale sancita - a specificazione di quella posta in via

generale dall'art. 204 secondo comma del codice penale - dall'art. 219,

primo comma, stesso codice. La disposizione in esame, infatti,

sottende anch'essa l'ulteriore presunzione di persistenza, al momento

dell'applicazione della misura di sicurezza della casa di cura e di

custodia, della condizione di seminfermità psichica accertata rispetto

all'epoca del fatto; condizione che ben può, viceversa, aver subito

nel frattempo una positiva evoluzione fino alla completa guarigione.

La presunzione di cui all'art. 219, primo comma del codice penale

risulta, anzi, ancor più irragionevole per un duplice ordine di

considerazioni.

Da un lato, la possibilità che, in genere, si verifichi una

positiva evoluzione è maggiore che non nei casi di totale infermità

psichica, data la minore intensità e, talvolta, la diversa e meno

grave natura delle affezioni psicopatologiche che danno luogo al vizio

parziale di mente.

Dall'altro lato, mentre in caso di totale infermità psichica la

vicinanza temporale tra il giudizio e l'esecuzione della misura è,

nell'ipotesi normale, assicurata dalla immediata esecutività della

sentenza di proscioglimento per inimputabilità, nel caso di specie

l'applicazione della misura consegue ad una condanna (definitiva) a

pena diminuita; dopo l'eventuale espletamento, quindi, dei vari gradi

di giurisdizione, e, normalmente, dopo, e non prima, la stessa

espiazione della pena (art. 220 codice penale). Tutto ciò

evidentemente comporta, o può comportare, un'ulteriore dilatazione

dell'intervallo temporale tra il momento cui è riferito l'accertamento

della seminfermità psichica e quello in cui viene applicata la misura

di sicurezza, la quale è, per definizione, finalizzata (anche) alla

cura.

3. - Ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la

dichiarazione d'illegittimità costituzionale delle disposizioni di

legge denunziate (artt. 204, secondo comma, e 219, primo comma, del

codice penale) va estesa al secondo comma del medesimo art. 219 del

codice penale, che prevede una fattispecie in tutto analoga a quella di

cui al primo comma, e dalla quale differisce solo per aspetti (pena

edittale prevista per il delitto commesso e durata minima della misura

di sicurezza) privi di rilievo rispetto al profilo d'illegittimità

costituzionale dianzi illustrato.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 204,

secondo comma e 219, primo comma del codice penale, nella parte in cui

non subordinano il provvedimento di ricovero in una casa di cura e di

custodia dell'imputato condannato per delitto non colposo ad una pena

diminuita per cagione di infermità psichica al previo accertamento da

parte del giudice della persistente pericolosità sociale derivante

dalla infermità medesima, al tempo dell'applicazione della misura di

sicurezza.

2) dichiara, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n.

87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 219, secondo comma, del

codice penale, nella parte in cui non subordina il provvedimento di

ricovero in una casa di cura e di custodia dell'imputato condannato ad

una pena diminuita per cagione di infermità psichica per un delitto

per il quale è stabilita dalla legge la pena dell'ergastolo o della

reclusione non inferiore nel minimo a dieci anni, al previo

accertamento da parte del giudice della persistente pericolosità

sociale derivante dalla infermità medesima, al tempo della

applicazione della misura di sicurezza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE

- BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:249 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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