Art. 136 c.p. — Conversione delle pene pecuniarie non eseguite

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 luglio 1971 al 29 novembre 1979. Leggi il testo vigente →

[1]Le pene della multa e dell'ammenda, non eseguite per insolvibilita' del condannato, si convertono, rispettivamente, nella reclusione per non oltre tre anni e nell'arresto per non oltre due anni. In tali casi il limite minimo delle dette pene detentive puo' essere inferiore a quello stabilito negli articoli 23 e 25.55

[2]Il condannato puo' sempre far cessare la pena sostituita, pagando la multa o l'ammenda, dedotta la somma corrispondente alla durata della pena detentiva gia' sofferta.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

55

La Corte Costituzionale con sentenza 18-30 giugno 1971, n. 149 (in G.U. 1ª s.s. 07/07/1971, n. 170) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 136, primo comma, del codice penale, nella parte in cui ammette, per i reati commessi dal fallito in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento, la conversione della pena pecuniaria in pena detentiva, prima della chiusura della procedura fallimentare".

Testo in vigore dal 8 luglio 1971 al 29 novembre 1979

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 131/1979

    Ha colpito questo articolo
    21 novembre 1979

    Configura una lesione del principio di eguaglianza in materia penale l'automatica ed indifferibile conversione - dovuta all'accertata insolvibilità del condannato - della pena pecuniaria in pena detentiva. Pertanto, è costituzionalmente illegittimo, in riferimento all'art. 3 Cost., l'art. 136 c.p.

    Art. 136 c.p. · Art. 586 c.p.p. · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 149/1971

    Ha colpito questo articolo
    30 giugno 1971

    L'art. 136, primo comma, del cod. pen., nella parte in cui ammette, per i reati commessi dal fallito in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento, la conversione della pena pecuniaria in pena detentiva, prima della chiusura della procedura fallimentare, viola l'art. 3 della Costituzione, in quanto equipara due situazioni del tutto diverse, quali sono l'insolvibilità richiesta dalla norma denunziata per la conversione e l'insolvenza, che, invece, essendo una situazione contingente, condizionata e provvisoria, espone il condannato a subire a torto la pena detentiva, se il fallimento venga in seguito revocato. Deve, per altro, aversi riguardo all'impossibilità giuridica sopravvenuta e, pertanto, contenersi il divieto di conversione alle condanne a pena pecuniaria anteriori alla dichiarazione di fallimento. Sarebbe, infatti, irrazionale che l'inderogabilità della pena trovasse un correttivo a favore di chi, essendo in istato di fallimento, commetta dei reati per i quali riporti condanna alla multa e all'ammenda. La declaratoria di parziale illegittimità dell'art. 136, primo comma, del codice penale esaurisce la materia del contendere, dato che l'accolta eccezione di insolvibilità si trasferisce automaticamente nell'art. 586, quarto comma, cod. proc. penale.

    Art. 136 c.p. · Art. 586 c.p.p. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 295/1987

    Questione infondata
    28 luglio 1987

    In tema di conversione della pena pecuniaria, l'insolvibilita` del condannato e` concetto distinto dalla insolvenza, sicche` la conversione puo` essere differita in presenza di situazioni di mera insolvenza ovvero di sopravvenute difficolta` meritevoli di considerazione; e cio` anche in relazione alla specifica ipotesi di pena pecuniaria (pur se rateizzata) non pagata da chi sia stato dichiarato fallito successivamente alla sentenza di condanna. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 136 cod.pen. - nel testo sostituito con l'art. 101 della L. 24 novembre 1981 n. 689 - nella parte in cui ammette, per i reati commessi dal fallito prima della dichiarazione di fallimento, la conversione della pena pecuniaria prima della chiusura della procedura fallimentare). - cfr. S.n. 108/87.

    Art. 136 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 586 c.p.p. · Art. 101 Modifiche al sistema penale

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (5)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 8 luglio 1971

Confronto con la versione in vigore dal 26 ottobre 1930 al 8 luglio 1971.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza 18-30 giugno 1971, n. 149 (in G.U. 1ª s.s. 07/07/1971, n. 170) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 136, primo comma, del codice penale, nella parte in cui ammette, per i reati commessi dal fallito in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento, la conversione della pena pecuniaria in pena detentiva, prima della chiusura della procedura fallimentare".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art136 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari