Codice penale

Art. 25 c.p. — Arresto

[1]La pena dell'arresto si estende da cinque giorni a tre anni, ed e' scontata in uno degli stabilimenti a cio' destinati o in sezioni speciali degli stabilimenti di reclusione, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno.

[2]Il condannato all'arresto puo' essere addetto a lavori anche diversi da quelli organizzati nello stabilimento, avuto riguardo alle sue attitudini e alle sue precedenti occupazioni.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 208/1974

    Questione infondata
    4 luglio 1974

    Rientra nella discrezionalità del legislatore determinare l'entità della pena edittale ed il relativo apprezzamento di politica legislativa può formare oggetto di censura solo quando la sperequazione tra pena e reato assuma dimensioni tali da non riuscire sorretta da ogni benché minima giustificazione. Sono pertanto infondate - in riferimento all'art. 3 Cost. - le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 23, 25, 56, 132 e 624 c.p. nella parte in cui escludono in ogni caso la possibilità di scendere al di sotto dei limiti minimi stabiliti in via generale per le pene della reclusione e dell'arresto, in quanto - come si desume anche dai lavori preparatori ed è ricordato nella sent. n. 118 del 1973 di questa Corte, il legislatore, tenendo conto della funzione e della finalità della sanzione penale ed, in particolare, del principio della rieducazione dei condannati, previsto anche dall'art. 27 della Costituzione, ha considerato che un'eccessiva brevità delle pene detentive le renderebbe inidonee a conseguire quelle finalità.

    Art. 23 c.p. · Art. 25 c.p. · Art. 56 c.p. · Art. 132 c.p.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art25 · fonte del testo

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