Codice penale

Art. 137 c.p. — Carcerazione preventiva

[1]La carcerazione sofferta prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile si detrae dalla durata complessiva della pena temporanea detentiva o dall'ammontare della pena pecuniaria.

[2]La carcerazione preventiva e' considerata, agli effetti della detrazione, come reclusione od arresto.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 147/1973

    Questione infondata
    18 luglio 1973

    Non è fondata con riferimento agli artt. 2, 3 e 13 della Costituzione la questione di legittimità costituzionale degli artt. 137 e 138 del codice penale, nella parte in cui escludono la incidenza della carcerazione preventiva sofferta all'estero dall'imputato nel computo della carcerazione preventiva sofferta nello Stato per lo stesso reato, in quanto la carcerazione preventiva ha scopi essenzialmente connessi al processo e natura prevalentemente cautelare; perciò, essa è limitata, nei suoi effetti, all'ambito del processo nel corso del quale è stato disposto, sicché non è immaginabile che possa assolvere alla funzione che le è propria una precedente carcerazione preventiva subità dall'imputato, benché per gli stessi fatti, ma in altro processo celebrato all'estero e secondo le norme di un altro ordinamento giuridico. S. nn. 64/1970 e 96/1970.

    Art. 137 c.p. · Art. 138 c.p.

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  • Ordinanza n. 16/1971

    Questione infondata
    2 febbraio 1971

    È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 13 e 27 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 137 del codice penale e 271 ultimo comma, del codice di procedura penale sull'infungibilità tra carcerazione preventiva e misura di sicurezza detentiva, in quanto, nonostante la diversità delle norme denunziate, trattasi della medesima questione di cui all'art. 206 c.p., già decisa, nel senso della infondatezza, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con sent. n. 96 del 1970 della Corte, sulla base di argomenti che valgono anche in riferimento agli artt. 13 e 27 della Costituzione.

    Art. 137 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 13 cost. · Art. 27 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Il progetto, in conformità a recenti esempi stranieri, stabiliva la regola che la carcerazione preventiva non si dovesse detrarre dalla durata della pena, ed eccezionalmente consentiva al giudice di ordinarne la detrazione. La Commissione parlamentare propose invece che la custodia preventiva venisse sempre computata nella durata della pena. Ho accolto la proposta, stabilendo che la carcerazione sofferta prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile si detrae dalla durata complessiva della pena temporanea detentiva o dall'ammontare della pena pecuniaria (art. 137). A questa modificazione sono stato indotto da ragioni non di stretto diritto, ma di equità, le quali erano prevalse anche nel codice sinora vigente. È vero, infatti, che la custodia preventiva non è pena, e che il regime, che le è proprio, è meno rigoroso che quello della pena, ma in fondo è sempre una restrizione della libertà personale attuata mediante carcerazione e determinata da un reato. È quindi equo che essa non vada ad aggiungersi alla durata della pena, perchè altrimenti questa, se non giuridicamente, almeno praticamente, verrebbe aumentata, senza che l'aumento fosse giustificato da alcuna causa imputabile al reo.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 71

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art137 · fonte del testo

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