Il progetto, in conformità a recenti esempi stranieri, stabiliva la regola che la carcerazione preventiva non si dovesse detrarre dalla durata della pena, ed eccezionalmente consentiva al giudice di ordinarne la detrazione. La Commissione parlamentare propose invece che la custodia preventiva venisse sempre computata nella durata della pena. Ho accolto la proposta, stabilendo che la carcerazione sofferta prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile si detrae dalla durata complessiva della pena temporanea detentiva o dall'ammontare della pena pecuniaria (art. 137). A questa modificazione sono stato indotto da ragioni non di stretto diritto, ma di equità, le quali erano prevalse anche nel codice sinora vigente. È vero, infatti, che la custodia preventiva non è pena, e che il regime, che le è proprio, è meno rigoroso che quello della pena, ma in fondo è sempre una restrizione della libertà personale attuata mediante carcerazione e determinata da un reato. È quindi equo che essa non vada ad aggiungersi alla durata della pena, perchè altrimenti questa, se non giuridicamente, almeno praticamente, verrebbe aumentata, senza che l'aumento fosse giustificato da alcuna causa imputabile al reo.
Relazione al Codice penale (1930), n. 71