Corte costituzionale

Sentenza n. 29/1962

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/03/1962 · relatore Biagio Petrocelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 630, primo

comma, prima parte, del Codice di procedura penale, degli artt. 135 e

136 del Codice penale e dell'art. 586, ultimo comma, del Codice di

procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 17 dicembre 1960 dal

Pretore di Cantù nel procedimento penale a carico di Puppo Benedetto,

iscritta al n. 7 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44 del 18 febbraio 1961.

Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio

dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 24 gennaio 1962 la relazione del

Giudice Biagio Petrocelli;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti,

per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso dell'incidente di esecuzione promosso da Puppo Benedetto

a seguito dell'ordinanza che convertiva in giorni 100 di reclusione la

multa di lire 40.000 inflittagli per emissione di assegno a vuoto, il

Pretore di Cantù ha sollevato di ufficio, con ordinanza del 17

dicembre 1960, due questioni di legittimità costituzionale. La prima

riguarda la legittimità dell'art. 630, primo comma, prima parte, del

Codice di procedura penale che sarebbe in contrasto con la norma

dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione la quale dichiara la

difesa diritto inviolabile in ogni stato e grado del giudizio. Secondo

il Pretore, infatti, posto che la norma impugnata prevede l'obbligo del

giudice di nominare un difensore di ufficio soltanto per l'interessato

che sia stato ammesso al gratuito patrocinio, ne deriva che se tale

ammissione manca e l'interessato non ha nominato un difensore di

fiducia, difetta la assistenza difensiva in sede di incidente di

esecuzione.

La seconda questione concerne la conversione della pena pecuniaria

in pena detentiva ai sensi degli artt. 135, 136 del Cod. pen. e 586,

ultimo comma, del Cod. proc. penale. Tali norme sarebbero in contrasto

con gli artt. 2, 3 e 13, primo comma, della Costituzione, in quanto la

conversione della pena pecuniaria per insolvibilità del condannato si

risolverebbe in una violazione del principio di eguaglianza dei

cittadini, dei quali verrebbe operata una discriminazione in base a

criteri meramente economici. Da una parte cioè sarebbero posti gli

abbienti, in grado di assolvere l'obbligo della pena pecuniaria, e

dall'altra tutti coloro, più numerosi, che, versando in stato di

indigenza, vedono ingiustamente aggravata la loro posizione di

condannati, col subire la reclusione o l'arresto in sostituzione della

pena pecuniaria.

Nell'ordinanza si assume anche che siano violati i precetti di cui

agli artt. 2 e 13 della Costituzione, non potendosi considerare la

libertà personale dell'uomo come un quid valutabile con criteri

prettamente monetari, oggettivamente arbitrari. Altro è la

irrogazione immediata della pena detentiva per un certo reato, del

quale un singolo si è reso responsabile, ed altro è la irrogazione

della stessa pena "in sostituzione" di quella pecuniaria e che il

condannato non è in grado di pagare.

L'ordinanza, notificata e comunicata, è stata pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale del 18 febbraio 1961, n. 44.

Il 18 gennaio si è costituito in giudizio il Presidente del

Consiglio dei Ministri, con atto di intervento e deduzioni

dell'Avvocatura generale dello Stato. In queste deduzioni si sostiene

essere infondate entrambe le questioni proposte. Quanto alla prima si

osserva che il diritto di difesa deve intendersi come potestà

effettiva dell'assistenza tecnica e professionale nello svolgimento del

processo, mentre le modalità dell'esercizio sono regolate dalle

specialità dei singoli procedimenti. Ne consegue che la norma

dell'art. 630 del Cod. proc. pen. prevede la nomina del difensore di

ufficio soltanto per chi è ammesso al gratuito patrocinio: ciò

riguarda la modalità dell'esercizio del diritto di difesa, non il

diritto stesso. Il diritto di difesa deve intendersi assicurato se sia

rimesso alla determinazione della parte il farsi assistere da un

difensore, il che, nella specie, non può essere posto in dubbio.

Circa la seconda questione l'Avvocatura, stabilito che, per il

rapporto di specialità, l'art. 13 è assorbente in relazione all'art.

2 della Costituzione, sostiene, in relazione all'art. 3, che la ratio

della conversione della pena pecuniaria in pena detentiva non può

ricercarsi nell'intento del legislatore di determinare una

disuguaglianza dei cittadini alla stregua delle loro condizioni

sociali, alle quali, lato sensu, possono riferirsi le condizioni

economiche. L'istituto della conversione tende a garantire il carattere

di afflittività della pena, il quale viene meno in tutti i casi in cui

la pena pecuniaria non è eseguita. È anzi da tener presente, secondo

la Avvocatura, che proprio se si rifiutasse l'istituto della

conversione si rischierebbe di violare l'art. 3 della Costituzione, in

quanto la pena sarebbe eseguita soltanto per alcuni e non per altri. Di

più: verrebbe costituzionalmente in discussione lo stesso istituto del

la pena pecuniaria, il che spingerebbe il legislatore ad eliminare

tale specie di pena, e il giudice ad irrogare soltanto pene detentive.

Il principio di eguaglianza è da ritenersi osservato allorché certe

norme sono poste non a privilegio di alcune categorie di cittadini o in

odio ad altre, bensì per regolare situazioni che esigenze sociali

vogliono siano ordinate in un certo modo.

Circa la presunta violazione dell'art. 13 l'Avvocatura osserva che

la conversione della pena pecuniaria è disciplinata in astratto dalla

legge ed è applicata con atto motivato del giudice, per cui non

sussiste alcuna violazione del detto articolo.

Il 13 novembre 1961 l'Avvocatura ha depositato memoria illustrativa

in cui vengono ribadite le argomentazioni di cui innanzi. Considerato in diritto :

1. - La prima delle due questioni, relativa alla legittimità

costituzionale dell'art. 630 del Codice di procedura penale, è dalla

ordinanza esplicitamente fondata sul concetto che l'assistenza del

difensore sia "una componente indefettibile del diritto di difesa in

senso ampio"; con la conseguenza che il difetto di tale assistenza nel

procedimento per l'incidente di esecuzione sarebbe in contrasto col

precetto del secondo comma dell'art. 24 della Costituzione.

La Corte ritiene che il diritto di difesa in senso ampio non si

identifichi con la indefettibile assistenza del difensore. È da

premettere che la invocata norma della Costituzione riguarda la difesa

non soltanto nel procedimento penale, ma in ogni specie di

procedimento, come chiaramente si desume dall'intero contenuto

dell'art. 24, e poi in particolare dal comma terzo, concernente la

assicurazione ai non abbienti dei mezzi per agire e difendersi davanti

"ad ogni giurisdizione". Ora, nei vigenti nostri ordinamenti

processuali il diritto alla difesa non si identifica sempre con la

necessità dell'assistenza del difensore. Infatti, per tacere di altri

casi, nel procedimento penale tale assistenza è obbligatoria nella

fase del giudizio, ma non lo è nella istruzione (art. 124, 125 Cod.

proc. pen.); e nel procedimento civile lo stare in giudizio senza

l'assistenza del difensore è consentito per i giudizi davanti ai

conciliatori, ed anche, a date condizioni, in quelli davanti ai pretori

(art. 82 Cod. proc. civ.). Tali possibili limitazioni alla obbligatoria

assistenza del difensore non costituiscono, a giudizio di questa Corte,

violazioni del diritto alla difesa, il quale deve ritenersi garantito

dalle norme in virtù delle quali è assicurata la possibilità di

tutelare in giudizio le proprie ragioni e di farsi assistere dal

difensore, salvi i casi in cui il legislatore ordinario disponga la

obbligatorietà di tale assistenza. La nomina del difensore di ufficio

nel procedimento penale è da porre in relazione con questo principio,

onde l'avviso costante della dottrina e della giurisprudenza che tale

nomina sia da ritenere obbligatoria soltanto nelle fasi di procedimento

nelle quali è obbligatoria l'assistenza del difensore, a parte le

disposizioni particolari relative alla nomina del difensore di ufficio

nel primo atto del procedimento in cui è presente l'imputato, e, per

la istruzione sommaria, in occasione dell'interrogatorio (artt. 304 e

390 Cod. proc. pen.).

L'incidente di esecuzione è, appunto, una fase del procedimento

penale in cui l'assistenza del difensore è facoltativa. Il che non

toglie che il diritto alla difesa sia assicurato dall'impugnato art.

630 del Cod. proc. pen., e ciò mediante le disposizioni nelle quali, a

pena di nullità, si fa obbligo di comunicare il giorno fissato per la

deliberazione a chiunque vi abbia interesse, si dà facoltà al

condannato e agli altri interessati di farsi udire personalmente o a

mezzo del difensore, si dà facoltà di presentare memorie,

direttamente o a mezzo del difensore. La nomina del difensore di

ufficio limitata dall'art. 630 per l'interessato ammesso al gratuito

patrocinio non costituisce per gli altri soggetti una violazione del

diritto alla difesa, sia perché questo è assicurato nel modo di cui

innanzi, sia perché la nomina di un difensore è connaturale

all'istituto del gratuito patrocinio e alle concrete possibilità del

suo funzionamento.

La prima delle due questioni proposte dall'ordinanza deve,

pertanto, ritenersi non fondata.

2. - Identica decisione la Corte ritiene di dover adottare per la

seconda questione, riguardante la legittimità costituzionale delle

norme che prevedono la conversione della multa e dell'ammenda in pena

detentiva. Tale questione investe parte cospicua dell'ordinamento

penale, numerosissime essendo, come è noto, nel Codice e nelle leggi

speciali, le figure di reato per le quali è preveduta la sola pena

pecuniaria, senza contare tutte le altre per le quali le pene

pecuniarie sono disposte insieme alle pene detentive con funzione

aggiuntiva o alternativa.

È da premettere che la questione sulla legittimità delle norme

impugnate (artt. 135, 136 Cod. pen.; 586, ultimo comma, Cod. proc.

pen.) non può essere posta in riferimento agli artt. 2 e 13 della

Costituzione: non al primo, in quanto, nel riconoscere e garantire in

genere i diritti inviolabili dell'uomo, esso necessariamente si riporta

alle norme successive in cui tali diritti sono particolarmente presi in

considerazione; non al secondo, che riguarda propriamente la tutela

contro le restrizioni arbitrarie della libertà personale, tra le quali

non è da annoverare la carcerazione a seguito di conversione della

pena pecuniaria, eseguita per atto motivato dall'Autorità giudiziaria

e nei casi e modi previsti dalla legge.

La questione da decidere consiste, dunque, soltanto nello stabilire

se le norme impugnate, e più propriamente l'art. 136 del Cod. pen.,

nel disporre che le pene della multa e dell'ammenda, non eseguite per

insolvibilità del condannato, si convertono rispettivamente nella

reclusione e nell'arresto, siano in contrasto con l'art. 3 della

Costituzione, per effetto di una ingiusta e arbitraria situazione di

disuguaglianza nella quale, secondo l'ordinanza, verrebbero a trovarsi

i condannati, alcuni in grado di provvedere al pagamento, altri, per il

loro stato di indigenza, costretti a subire la conversione.

È da escludere in primo luogo che le norme impugnate possano

essere ritenute illegittime per la diversa qualità della pena che a

seguito della conversione viene applicata, invece di quella che - come

è detto nell'ordinanza - si ritenne dallo stesso legislatore di

adottare e dal giudice di irrogare. Non è la surrogazione, in sé e

per sé, dell'una pena all'altra che è rilevante, trattandosi di

surrogazione dal legislatore espressamente preveduta, ben cognita al

giudice all'atto della irrogazione della pena pecuniaria, e implicita

nella sua stessa decisione. Quanto al trattamento che ne deriva, è

ancora una volta da richiamare la giurisprudenza di questa Corte, la

quale, come è noto, in numerose sentenze, ha escluso che con l'art. 3

della Costituzione si sia inteso' stabilire un principio di eguaglianza

in senso assoluto, ritenendo non illegittima una diversa disciplina

quando diverse siano le situazioni cui le norme si riferiscono. Una

considerazione analoga si impone anche per quelle particolarità di

trattamento che inevitabilmente derivano dalla natura stessa di un

istituto giuridico; il che, appunto, si verifica per la pena, la cui

funzione è tale che deve poter trovare attuazione a carico di chiunque

abbia commesso violazione di una norma penale.

Non sembra esatto, a tal proposito, il richiamo che fa l'Avvocatura

dello Stato al principio della afflittività della pena. Esso, invero,

riguarda la pena nel suo contenuto e nella fase della sua attuazione,

mentre la conversione riguarda il momento anteriore del procedimento

per la esecuzione della pena, ed è da riportare ad altro principio.

Quando si deve procedere alla esecuzione, ove si accerti la

insolvibilità del condannato, se necessariamente si arresta la

esecuzione di altre sanzioni pecuniarie, non altrettanto può avvenire

delle sanzioni pecuniarie a carattere propriamente penale, cioè le

multe e le ammende. L'ordinamento giuridico, il nostro come quello in

genere di tutti i paesi, dispone che si proceda oltre, e che si attui

sulla libertà personale del condannato quella esecuzione della pena

che è risultata impossibile sui suoi averi; affermandosi con ciò il

principio che alla esecuzione effettivamente si addivenga, sia pure in

forma diversa, affinché la pena non resti minacciata ed irrogata a

vuoto, ed agisca, invece, secondo, la propria natura e funzione. Un tal

carattere non contrasta - è appena il caso di rilevarlo - né col

principio del perdono e con gli istituti relativi (sospensione

condizionale della pena, perdono giudiziale, ecc.), né tanto meno, con

la esigenza della individualizzazione della pena, sia al momento della

sua irrogazione (in base ai criteri dettati per il nostro ordinamento

dall'art. 133 del Cod. pen.), sia nella fase della sua esecuzione.

Questo carattere di inderogabilità, che è insito nella stessa

natura della pena, non può non riguardare insieme e la pena detentiva

e la pena pecuniaria (multa e ammenda): forme diverse di una categoria

unica, e però necessariamente subordinate ad unico principio. Ora, nel

caso di multa o ammenda non eseguibile, il principio della

inderogabilità si attua, appunto, con la conversione in pena

detentiva. La funzione che la conversione assume nelle pene pecuniarie

si manifesta nel modo più evidente se si considerano le conseguenze di

una eliminazione della relativa norma dall'ordinamento giuridico.

Prive della possibilità della conversione, le multe e le ammende

verrebbero nettamente destituite della funzione preventiva e repressiva

che è specificamente della pena in senso stretto; la effettiva

incidenza della pena sul colpevole rimarrebbe subordinata alla sua

capacità economica, in modo che quella disuguaglianza che ora si

lamenta per i condannati insolvibili certamente si manifesterebbe a

carico di quelli solvibili; e, infine, il legislatore, per i casi nei

quali ritenesse tuttora necessaria una effettiva tutela penale, sarebbe

inevitabilmente indotto a sostituire sempre con pene detentive le multe

e le ammende non più convertibili; e ciò in pieno contrasto con la

tendenza attuale a ridurre al massimo le brevi pene carcerarie, per le

note ragioni di ordine morale, sociale e pratico.

3. - In base alle considerazioni che precedono, la questione

sottoposta all'esame della Corte viene a puntualizzarsi nel senso che

ciò che bisogna propriamente stabilire è se il particolar modo di

attuarsi del principio della inderogabilità in relazione alle pene

pecuniarie non sia tale da determinare, in ragione del trattamento che

ne deriva per i condannati insolvibili, una violazione dell'art. 3

della Costituzione. Ora, che con l'art. 3 non si sia inteso spingere a

tal punto il principio di eguaglianza si può chiaramente dedurre dalle

norme della Costituzione dedicate all'ordinamento penale.

Risulta da esse ben chiaro il proposito di fissare i cardini

costituzionali del sistema punitivo. Principio di legalità,

irretroattività della norma penale, personalità della pena, divieto

della pena di morte, divieto di trattamenti penali contrari al senso di

umanità, necessità di indirizzare la pena verso la rieducazione del

condannato: sono altrettanti punti fondamentali, che esprimono una

visione integrale del sistema punitivo. Se, come appare evidente, è a

tale visione che furono ispirate le norme degli artt. 25 e 27 della

Costituzione, è da escludere che gli altri punti non esplicitamente

considerati siano sfuggiti all'esame del legislatore costituente; e

tutto, invece, lascia ragionevolmente ritenere che là dove un

intervento esplicito non si è verificato gli istituti, e in

particolare quello della pena, sono stati recepiti col principio e con

la funzione già loro propri e accolti nelle leggi. L'esigenza logica

che la pena, in senso proprio, sia ordinata in modo da poter giungere

alla effettiva sua applicazione, anche eventualmente in forma vicaria,

per tutti i soggetti responsabili e per tutte le accertate violazioni

della norma penale; l'estensione e la importanza dei precetti giuridici

garantiti con pene pecuniarie, data la complessità sempre crescente,

nella vita contemporanea, dei rapporti economici e sociali cui quei

precetti si riferiscono; l'istituto della conversione delle pene

pecuniarie, ricevuto nel nostro e di regola nell'ordinamento di tutti i

paesi, sono elementi tali che non potevano sfuggire al legislatore

costituente. È chiaro, pertanto, che, nel porre i cardini

costituzionali dell'ordinamento penale, la conversione delle pene

pecuniarie per i condannati insolvibili non è apparsa punto lesiva del

principio di eguaglianza dichiarato in altra norma della Costituzione.

D'altra parte, se talora in qualche modo diversa si manifesta in

concreto la incidenza della pena, un coefficiente fondamentale

ricompone e livella ogni disparità, ed è la necessità che tutti i

soggetti, di qualunque condizione (e fatte salve le particolarità di

ciascun caso), siano pari nella responsabilità di fronte al reato:

riaffermazione, non negazione del principio di eguaglianza.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni, sollevate con ordinanza del

Pretore di Cantù del 17 dicembre 1960, sulla legittimità

costituzionale dell'art. 630, primo comma, del Codice di procedura

penale, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione;

e degli artt. 135, 136 del Codice penale, 586, ultimo comma, del Codice

di procedura penale, in riferimento agli artt. 2, 3 e 13, primo comma,

della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 marzo 1962.

GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -

MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO

GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -

ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -

GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI.

ECLI:IT:COST:1962:29 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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