Corte costituzionale

Sentenza n. 149/1971

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 30/06/1971 · relatore Enzo Capolozza

Norme in gioco

dichiarata illegittima

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 136 del

codice penale e dell'art. 586, ultimo comma, del codice di procedura

penale, promosso con ordinanza emessa il 6 maggio 1969 dal pretore di

Catanzaro nel procedimento di esecuzione penale a carico di Furriolo

Armando, iscritta al n. 317 del registro ordinanze 1969 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 243 del 24 settembre 1969.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 3 giugno 1971 il Giudice relatore

Enzo Capalozza;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di un procedimento di esecuzione per la conversione di

una pena pecuniaria in detentiva a carico di Armando Furriolo, essendo

risultato che questi era stato dichiarato fallito, il pretore di

Catanzaro, con ordinanza del 6 maggio 1969, ha ritenuto rilevante e, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, non manifestamente infondato

il dubbio di legittimità costituzionale degli artt. 136 del codice

penale e 586 del codice di procedura penale, nei limiti in cui non

prevedono che, nell'ipotesi di fallimento del condannato, si attenda

l'esito della procedura concorsuale prima di far luogo alla

conversione.

Nel richiamare la sentenza n. 29 e la successiva ordinanza n. 59

del 1962, con le quali questa Corte ebbe a dichiarare non fondata

analoga questione diretta a porre in discussione, in via generale,

l'istituto della conversione, il pretore afferma che la questione

attuale, per il profilo sotto il quale è ora prospettata, appare

meritevole di riesame, in considerazione della particolare posizione

nella quale viene a trovarsi il fallito.

Al riguardo, dopo aver fatto presente come, secondo la

giurisprudenza, la pena pecuniaria, per la sua speciale natura, non

possa essere inserita nel passivo fallimentare e vada, pertanto,

convertita, il pretore osserva che, dovendosi, di regola, eseguire la

punizione nel tipo in cui è stata inflitta ed essendo, d'altro canto,

la libertà personale un bene primario rispetto a quello del

patrimonio, la norma denunziata darebbe luogo ad una ingiustificata

disparità di trattamento nei confronti del fallito, posto, come egli

è, per la sua particolare situazione giuridica, nell'impossibilità di

difendere, con il pagamento, la sua libertà. La sentenza dichiarativa

di fallimento, oltre ad essere suscettiva di opposizione e di revoca,

priva l'imprenditore soltanto dell'amministrazione e non della

titolarità del suo patrimonio. Parte del quale può, d'altronde,

tornare nella sua piena disponibilità anche nell'ipotesi di residuo

attivo della procedura concorsuale.

Afferma il pretore che l'eventuale pericolo del maturare del

termine di prescrizione per il differimento della conversione all'esito

dell'anzidetta procedura, è da attribuire ad un difetto del sistema,

che non potrebbe in nessun caso risolversi nella violazione di diritti

costituzionalmente protetti; ed aggiunge che, ad eliminare il sospetto

di illegittimità, non gioverebbe neppure richiamarsi al principio

della stretta personalità della sanzione penale, dato che la somma

dovuta a titolo di pena pecuniaria può essere corrisposta sia dal

civilmente obbligato per l'ammenda, sia da qualsiasi altro soggetto, ai

sensi dell'art. 220 del r.d. 28 maggio 1931, n. 602, contenente

disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.

Dopo le notificazioni e comunicazioni e la pubblicazione di rito

dell'ordinanza, nel giudizio dinanzi a questa Corte è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, con atto depositato il 9

settembre 1969, nel quale si chiede che la questione sia dichiarata non

fondata.

L'Avvocatura generale, nel richiamare le citate decisioni di questa

Corte, rammenta che il fallito - la cui posizione non è diversa da

quella di ogni altro soggetto che sia stato privato dell'immediata

disponibilità dei suoi beni per effetto di una misura cautelare -

rimane in possesso dei suoi beni e diritti di natura personale; e

sostiene che il principio dell'inderogabilità, e quindi anche

dell'indifferibilità, della pena, non potrebbe subire eccezioni, senza

che ne risulti compromessa la sua stessa funzione preventiva e

repressiva. Considerato in diritto :

1. - Il dubbio di legittimità costituzionale, sollevato

dall'ordinanza pretoria in epigrafe, con riferimento all'art. 3 della

Costituzione, investe gli artt. 136, primo comma, del codice penale e

586, quarto comma, del codice di procedura penale, nella misura in cui

non escludono che, nei confronti del fallito, debba attendersi

l'esaurimento della procedura concorsuale prima di addivenire alla

conversione della pena pecuniaria a cui egli sia stato condannato.

2. - È da premettere che la norma effettivamente attinente alla

censura va individuata in quella di diritto sostanziale (art. 136,

primo comma, cod. pen.), rispetto alla quale la norma di diritto

processuale (art. 586, quarto comma, cod. proc. pen.) è solo una

derivazione ed una applicazione, i cui confini vengono (e restano)

delimitati dal contenuto e dalla significazione della prima.

3. - La questione non sorgerebbe, se le pene pecuniarie fossero

ritenute un debito verso l'erario, argomentando dall'art. 189, primo

comma, n. 1, e terzo comma, cod. pen. (che prevede le garanzie

dell'ipoteca legale e del sequestro in favore dello Stato); dall'art.

191 del codice penale (che pone le pene pecuniarie al n. 6, nell'ordine

dei crediti garantiti con ipoteca o sequestro); dall'art. 620, primo

comma, del codice di procedura penale (che fa salva l'azione civile per

ottenere con le norme ordinarie il pagamento delle somme ancora dovute

dopo la ripartizione del ricavato della vendita dei beni ipotecati o

sequestrati); dagli artt. 196 e 197 del codice penale (che dispongono

la previa escussione delle persone rivestite dell'autorità o

incaricate della direzione o vigilanza sul condannato e,

rispettivamente, di determinate persone giuridiche di cui il condannato

abbia la rappresentanza o l'amministrazione o con cui sia in rapporto

di dipendenza); dall'art. 40 delle disposizioni di attuazione del

codice di procedura penale approvate con r.d. 28 maggio 1931, n. 602

(che determina come vada accertata l'insolvibilità del condannato).

Ché, in tale caso, le pene pecuniarie, una volta insinuate,

entrerebbero a far parte del passivo del fallimento: e la conversione

sarebbe scongiurata in caso di completo soddisfacimento; sarebbe

ridotta al residuo in caso di soddisfacimento parziale e resterebbe

integra in caso di totale mancato realizzo in sede di liquidazione e

ripartizione dell'attività fallimentare o di mancanza di attivo.

Tuttavia, la Corte di cassazione è, per consolidata

giurisprudenza, di contrario avviso: sicché al condannato che sia

dichiarato fallito, la pena pecuniaria non pagata viene subito

convertita in detentiva.

4. - Non deve questa Corte smentire la sua precedente

giurisprudenza circa la legittimità costituzionale dell'istituto della

conversione alla stregua del principio della inderogabilità della pena

(sent. n. 29 del 1962 e ord. n. 59 del 1962), bensì prendere in esame

la questione sotto il nuovo e diverso profilo, che si palesa fondato,

dell'art. 3 della Costituzione.

5. - L'art. 3 della Costituzione risulta violato, in quanto si

equiparano due situazioni del tutto diverse, quali sono la

insolvibilità - che è un dato di fatto oggettivo - richiesta

dall'art. 136 del codice penale per la conversione in pena detentiva

della pena pecuniaria non eseguita, e l'insolvenza - mera situazione

contingente, condizionata e, talvolta, provvisoria - nella quale viene

a trovarsi il fallito, posto nella impossibilità giuridica di disporre

dei suoi beni e, quindi, di pagare.

Il condannato, contro il quale si procedesse subito alla

conversione, subirebbe a torto la pena detentiva se il fallimento

venisse in seguito revocato.

La dilazionata convertibilità, invece, consentirebbe allo Stato di

realizzare quanto dovutogli, sia pure con qualche ritardo (e, nel

contempo, resterebbero ferme la finalità e la stessa ragion d'essere,

sul piano di politica criminale, della pena pecuniaria), tanto se, per

la chiusura del fallimento, ne cessino gli effetti sul patrimonio del

fallito (e la chiusura può essere assai rapida: art. 120 r.d. 16 marzo

1942, n. 267, in relazione all'art. 118, n. 1 e n. 2), o il fallimento

sia rimosso con la esecuzione del concordato (art. 136, terzo comma,

stesso r.d.); quanto se il fallito, cui è permessa un'attività

remunerativa anche in pendenza del fallimento (art. 46, n. 2, stesso

r.d.), fosse, poi, in grado di pagare (ed è risaputo che l'erario è

abilitato ad esperire gli atti esecutivi per il realizzo contro un

fallito che abbia disponibilità).

6. - Né rileva l'obiezione che la pena pecuniaria, una volta che

ne sia sospesa la convertibilità in pendenza del fallimento, possa,

nel frattempo, prescriversi, dappoiché, da un lato, la estinzione per

decorso del tempo richiede non meno di dieci anni per la multa e di

cinque anni per l'ammenda e, talora, non ha affatto luogo (artt. 172 e

173 cod. pen.); dall'altro, non è lecito addurre un siffatto

(eventuale) inconveniente a suffragio della legittimità costituzionale

di una norma.

7. - Deve, per altro, aversi riguardo all'impossibilità giuridica

sopravvenuta e, pertanto, contenersi il divieto di conversione alle

condanne a pena pecuniaria anteriori alla dichiarazione di fallimento,

perché sarebbe irrazionale - e finirebbe coll'apparire un incentivo

alla violazione della legge penale - che la inderogabilità della pena

trovasse un correttivo a favore di chi, essendo in istato di

fallimento, commetta dei reati per i quali riporti condanna alla multa

o alla ammenda.

8. - La declaratoria di parziale illegittimità dell'art. 136,

primo comma, del codice penale esaurisce la materia del contendere:

l'accolta accezione dell'insolvibilità si trasferisce automaticamente

nell'art. 586, quarto comma, del codice di procedura penale e va

utilizzata per la interpretazione di questo, nei sensi di cui sopra, e

per la sua portata applicativa.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 136, primo

comma, del codice penale, nella parte in cui ammette, per i reati

commessi dal fallito in epoca anteriore alla dichiarazione di

fallimento, la conversione della pena pecuniaria in pena detentiva,

prima della chiusura della procedura fallimentare;

b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 586, quarto comma, del codice di procedura penale, sollevata,

con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 giugno 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1971:149 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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