Art. 136 c.p. — Conversione delle pene pecuniarie non eseguite
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 dicembre 1981 al 30 dicembre 2022. Leggi il testo vigente →
((Le pene della multa e dell'ammenda, non eseguite per insolvibilita' del condannato, si convertono a norma di legge)).
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
55La Corte Costituzionale con sentenza 18-30 giugno 1971, n. 149 (in G.U. 1ª s.s. 07/07/1971, n. 170) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 136, primo comma, del codice penale, nella parte in cui ammette, per i reati commessi dal fallito in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento, la conversione della pena pecuniaria in pena detentiva, prima della chiusura della procedura fallimentare".
Corte Costituzionale
84La Corte Costituzionale con sentenza 16-21 novembre 1979, n. 131 (in G.U. 1ª s.s. 28/11/1979, n. 325) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 136 del codice penale".
Testo in vigore dal 15 dicembre 1981 al 30 dicembre 2022
