Art. 196 c.p. — Obbligazione civile per le multe e le ammende inflitte a persona dipendente

[1]((Nei reati commessi da chi e' soggetto all'altrui autorita', direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorita', o incaricata della direzione o vigilanza, e' obbligata, in caso di insolvibilita' del condannato, al pagamento di una somma pari all'ammontare della multa o dell'ammenda inflitta al colpevole, se si tratta di violazioni di disposizioni che essa era tenuta a far osservare e delle quali non debba rispondere penalmente.

[2]Qualora la persona preposta risulti insolvibile, si applicano al condannato le disposizioni dell'articolo 136)).

Testo vigente dal 15 dicembre 1981

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 102/1985

    Ha colpito questo articolo
    4 aprile 1985

    riuniti i giudizi, a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 191 c.p. m.p., limitatamente alle parole "con la reclusione militare da sei mesi a tre anni, se il superiore è un ufficiale, e con la stessa pena fino a sei mesi, se il superiore non è un ufficiale"; b) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 196, terzo comma, c.p.m.p. limitatamente alle parole "la…

    Art. 191 c.p. · Art. 196 c.p. · Art. 122 c.p. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 563/1987

    Questione infondata
    18 dicembre 1987

    Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 136, primo comma, della legge 25 settembre 1940, n. 1424, e 329, primo comma, del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost., dal Tribunale di Savona con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in R…

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 27 cost. · Art. 196 c.p.

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  • Sentenza n. 40/1966

    Questione infondata
    14 maggio 1966

    È totalmente priva di fondamento l'affermazione secondo cui l'obbligo del pagamento della somma imposto dall'art. 196 del codice penale al civilmente obbligato per l'ammenda sarebbe una vera e propria pena, conseguente a una responsabilità penale per fatto altrui. La natura civilistica dell'obbligo di cui all'art. 196 del cod. penale di desume dalla sua previsione nell'ambito delle sanzioni civili (titolo VII del libro I); dalla sua qualificazione in rubrica come "obbligazione civile per le ammende inflitte a persona dipendente"; dal carattere sussidiario di questa misura, che è dovuta solo nel caso in cui il condannato risulti insolvibile; dall'ulteriore circostanza che la somma è dovuta quando la persona rivestita dall'autorità, direzione o vigilanza non debba essa stessa rispondere penalmente; dalla inapplicabilità della conversione della pena pecuniaria in pena detentiva in caso di insolvibilità del civilmente responsabile per l'ammenda; dall'applicabilità, infine, della misura di cui trattasi anche alle persone giuridiche.

    Art. 196 c.p. · Art. 27 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Approfondimenti

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  • La Commissione parlamentare propose, in via principale, la soppressione delle disposizioni (articoli 196, 197) riguardanti l'obbligazione civile per le ammende inflitte a persone dipendenti, e, subordinatamente, la comminazione di una vera e propria pena per coloro che non hanno vigilato o impedito il fatto, ovvero una responsabilità solidale civile derivante dalla mancata vigilanza o dal principio di rappresentanza. Sembrò alla Commissione che quelle disposizioni contenessero un'evidente deroga al principio: peccata suos tenent auctores, perchè, se il colpevole è insolvibile, è l'innocente che paga per lui. Ma non con le disposizioni di cui si tratta viene derogato al principio: peccata suos tenent auctores, bensì, se mai, con il sistema, accolto nell'articolo 60 del codice penale del 1889, a cui in sostanza la Commissione preferirebbe ritornare, e con il quale si può forse dire che venga stabilita una responsabilità penale indiretta. Nei casi preveduti negli articoli in esame, invece, si ha un'obbligazione civile a garanzia dell'adempimento di una obbligazione penale. A tale obbligazione civile non può assegnarsi carattere di obbligazione solidale (come subordinatamente propose la Commissione), perchè la solidarietà presuppone unicità di fatto e pluralità d'autori, ciò che non ricorre nell'ipotesi presente. Non mi sembra poi esatta l'osservazione che è l'innocente che paga per il condannato insolvibile, perchè la persona civilmente obbligata per l'ammenda è colpevole, sebbene non penalmente, di un tatto illecito proprio e distinto da quello del contravventore (obbligo di fare osservare la disposizione violata). L'obbligato civilmente per l'ammenda può essere anche una persona giuridica, diversa dallo Stato, dalle Provincie e dai Comuni. Ma questa disposizione non incontrò l'approvazione della Commissione parlamentare, la quale osservò che l'interprete potrebbe vedere in essa il regolamento generale della responsabilità degli enti pubblici, escluso lo Stato e gli enti autarchici territoriali, per gli atti illeciti compiuti dai loro rappresentanti e dipendenti, e che in ogni modo non è giustificata l'eccezione riguardante lo Stato, le Provincie e i Comuni, perchè l'importanza delle loro funzioni non può infrangere l'unità del principio. Non mi pare che alcun interprete possa ragionevolmente dedurre da una norma particolarissima, che stabilisce una responsabilità per determinate e ben precisate ipotesi contravvenzionali, il convincimento che invece si tratta nientemeno che del regolamento generale della responsabilità degli enti pubblici, diversi dallo Stato e dagli enti autarchici territoriali, per gli atti illeciti dei rappresentanti e dei dipendenti. Nè credo si possa ritenere ingiustificata l'eccezione riguardante lo Stato, le Provincie e i Comuni. Essa invero è dovuta non tanto all'importanza delle funzioni, quanto alla circostanza che da tali enti emanano le norme che possono essere violate dai dipendenti, di guisa che, senza l'eccezione di cui si tratta, lo Stato, ad esempio, verrebbe a pagare a sè stesso. E una simile partita di giro si avrebbe anche per le Provincie e per i Comuni, perchè, come è noto, questi enti sono autorizzati ad emanare norme penali contravvenzionali, in base alla loro potestà regolamentare. TITOLO VIII. Delle misure amministrative di sicurezza.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 99

Che cosa è cambiato dal 15 dicembre 1981

Confronto con la versione in vigore dal 26 ottobre 1930 al 15 dicembre 1981. 10 parole tolte, 13 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: Nelle contravvenzioni commesseaggiunto: Nei reati commessi da chi e' soggetto all'altrui autorita', direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorita', o incaricata della direzione o vigilanza, e' obbligata, in caso tolto: d'insolvibilita' aggiunto: di insolvibilita' del condannato, al pagamento di una somma pari all'ammontare aggiunto: della multa o dell'ammenda inflitta al colpevole, se si tratta di tolto: contravvenzione a aggiunto: violazioni di disposizioni che essa era tenuta a far osservaretolto: , e della quale aggiunto: e delle quali non debba rispondere penalmente.

Qualora tolto: anche la persona preposta risulti insolvibile, si applicano al condannato le disposizioni dell'articolo 136.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art196 · fonte del testo

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