Art. 108 — Inosservanza delle prescrizioni inerenti alle pene conseguenti alla conversione della multa o della ammenda
La mancata esecuzione delle pene conseguenti alla conversione della pena pecuniaria, anche sostitutiva di una pena detentiva, ovvero la violazione grave o reiterata degli obblighi e delle prescrizioni ad esse inerenti, ne comporta la revoca e la parte residua si converte in uguale periodo di reclusione o di arresto, a seconda della specie della pena pecuniaria originariamente inflitta. La detenzione domiciliare e il lavoro di pubblica utilita', tuttavia, possono essere convertiti in altra pena sostitutiva piu' grave. Competente per la conversione e' il magistrato di sorveglianza, che provvede ai sensi dell'articolo 678, comma 1-bis, del codice di procedura penale. Si applicano, in quanto compatibili, il secondo e il terzo comma dell'articolo 66. Si applicano le disposizioni di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 72.
3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Ordinanza n. 397/2008
Questione infondata
28 novembre 2008
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.108, primo comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689, in riferimento all'art.27, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che la frazione di libertà controllata non ancora eseguita possa essere convertita in pena detentiva nel caso in cui si accerti una condotta del condannato che, pur non costituendo una diretta violazione delle prescrizioni impartite con il provvedimento di conversione, sia comunque chiaramente contraria alle finalità rieducative previste. Il giudice rimettente muove, invero, da un erroneo presupposto interpretativo (già rilevato dalla Corte in precedente sentenza di non fondatezza di cui in motivazione) secondo il quale la violazione di una sola delle prescrizioni non sarebbe condizione sufficiente ai fini della conversione. La disposizione denunciata non richiede, a tali fini, una plurima violazione, gravando peraltro sul giudice un onere di motivazione sul perché ritiene di dover procedere alla conversione in presenza di una sola violazione. - Sul potere delibativo del giudice a fronte di un'unica violazione delle prescrizioni, v. la citata sentenza n. 199 del 1992.
Art. 108 Modifiche al sistema penale · Art. 27 cost. · Art. 51 Ordinamento penitenziario · Art. 51-ter Ordinamento penitenziario
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 108 della legge n. 689 del 1981, nei limiti in cui non esclude l'applicabilità ai condannati minorenni della conversione della pena pecuniaria in pena diversa. Infatti, in primo luogo, le prescrizioni inerenti alla libertà controllata sono determinate, in parte, dal magistrato di sorveglianza che provvede alla conversione della pena pecuniaria, e che può adattare le prescrizioni medesime alla situazione individuale del condannato; in secondo luogo, non è vero il presupposto in fatto da cui muove il rimettente, e cioè che la violazione delle prescrizioni da parte del giovane condannato sarebbe "pressoché inevitabile"; in terzo luogo, l'ipotesi della conversione della libertà controllata in pena detentiva non è affatto inevitabile, posto che è sempre possibile disporre, in suo luogo, l'affidamento al servizio sociale o la semilibertà. - Sui limiti e condizioni di applicabilità al minore della disciplina in tema di conversione delle pene detentive brevi, v. ordinanza n. 418/1990. M.R.
Art. 101 Modifiche al sistema penale · Art. 102 Modifiche al sistema penale · Art. 3 cost. · Art. 27 cost.
In caso di violazione delle prescrizioni inerenti alla libertà controllata la conversione della parte non ancora eseguita di tale misura in un egual periodo di reclusione o di arresto, a seconda delle pene originariamente inflitte, non è automatica, stante il dettato dell'art. 108, primo comma, l. 24 novembre 1981 n. 689 : "non si applica il disposto dell'art. 67" stessa legge - È possibile, pertanto, per il giudice la scelta tra la conversione in un periodo di detenzione e l'applicazione di una misura alternativa (affidamento in prova o semilibertà) (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 108, primo comma, l. 24 novembre 1981 n. 689, sollevata in riferimento agli artt. 3, 13 e 27 Cost.).
Art. 108 Modifiche al sistema penale · Art. 3 cost. · Art. 13 cost. · Art. 27 cost.
Confronto con la versione in vigore dal 30 novembre 1981 al 30 dicembre 2022. 138 parole tolte, 104 parole aggiunte.
tolto: Quando e' violata anche solo una delle prescrizioni inerenti alla liberta' controllata, ivi comprese quelle inerenti al lavoro sostitutivo, conseguenti alla conversione di pene pecuniarie, la parte di liberta' controllata o di lavoro sostitutivo non ancora eseguitaaggiunto: La mancata esecuzione delle pene conseguenti alla conversione della pena pecuniaria, anche sostitutiva di una pena detentiva, ovvero la violazione grave o reiterata degli obblighi e delle prescrizioni ad esse inerenti, ne comporta la revoca e la parte residua si converte intolto: un uguale periodo di reclusione o di arresto, a seconda della specie della pena pecuniaria originariamente inflitta.tolto: In tal caso non si applica il disposto dell'articolo 67. Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria devono informare, senza indugio,aggiunto: La detenzione domiciliare e il lavoro di pubblica utilita', tuttavia, possono essere convertiti in altra pena sostitutiva piu' grave. Competente per la conversione e' il magistrato di sorveglianzatolto: che ha emesso la ordinanza prevista dall'articolo 107 di ogni violazione da parte del condannato delle prescrizioni impostegli. Il magistrato di sorveglianza trasmette gli atti alla sezione di sorveglianza, la quale, compiuti ove occorra sommari accertamenti, provvede con ordinanza alla conversione prevista dal primo comma, osservate le disposizioni del capo II-bis del titolo II della legge 26 luglio 1975, n. 354. L'ordinanza di conversione e' trasmessa al pubblico ministero competente, il quale provvede mediante ordine di carcerazioneaggiunto: , che provvede ai sensi dell'articolo 678, comma 1-bis, del codice di procedura penale. Si applicano, in quanto compatibili, il secondo e il terzo comma dell'articolo 66. Si applicano le disposizioni di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 72.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
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