Art. 197 c.p. — Obbligazione civile delle persone giuridiche per il pagamento delle multe e delle ammende

[1]((Gli enti forniti di personalita' giuridica, eccettuati lo Stato, le regioni, le province ed i comuni, qualora sia pronunciata condanna per reato contro chi ne abbia la rappresentanza, o l'amministrazione, o sia con essi in rapporto di dipendenza, e si tratti di reato che costituisca violazione degli obblighi inerenti alla qualita' rivestita dal colpevole, ovvero sia commesso nell'interesse della persona giuridica, sono obbligati al pagamento, in caso di insolvibilita' del condannato, di una somma pari all'ammontare della multa o dell'ammenda inflitta.

[2]Se tale obbligazione non puo' essere adempiuta, si applicano al condannato le disposizioni dell'articolo 136)).

Testo vigente dal 15 dicembre 1981

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Che cosa è cambiato dal 15 dicembre 1981

Confronto con la versione in vigore dal 26 ottobre 1930 al 15 dicembre 1981. 7 parole tolte, 20 parole aggiunte.

Gli enti forniti di personalita' giuridica, eccettuati lo Stato, le tolto: Provincie e i Comuni aggiunto: regioni, le province ed i comuni, qualora sia pronunciata condanna per tolto: contravvenzione aggiunto: reato contro chi ne abbia la rappresentanzaaggiunto: , o l'amministrazione, o sia con essi in rapporto di dipendenza, e si tratti di tolto: contravvenzione aggiunto: reato che costituisca violazione degli obblighi inerenti alla qualita' rivestita dal colpevole, aggiunto: ovvero sia commesso nell'interesse della persona giuridica, sono obbligati al pagamento, in caso tolto: d'insolvibilita' aggiunto: di insolvibilita' del condannato, di una somma pari all'ammontare aggiunto: della multa o dell'ammenda inflitta.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art197 · fonte del testo

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