Art. 136 c.p. — Conversione delle pene pecuniarie non eseguite
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 ottobre 1930 al 8 luglio 1971. Leggi il testo vigente →
[1]Le pene della multa e dell'ammenda, non eseguite per insolvibilita' del condannato, si convertono, rispettivamente, nella reclusione per non oltre tre anni e nell'arresto per non oltre due anni. In tali casi il limite minimo delle dette pene detentive puo' essere inferiore a quello stabilito negli articoli 23 e 25.
[2]Il condannato puo' sempre far cessare la pena sostituita, pagando la multa o l'ammenda, dedotta la somma corrispondente alla durata della pena detentiva gia' sofferta.
Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 8 luglio 1971
