Codice penale

Art. 23 c.p. — Reclusione

[1]La pena della reclusione si estende da quindici giorni a ventiquattro anni, ed e' scontata in uno degli stabilimenti a cio' destinati, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno.

[2]Il condannato alla reclusione, che ha scontato almeno un anno della pena, puo' essere ammesso al lavoro all'aperto.

[3]Sono applicabili alla pena della reclusione le disposizioni degli ultimi due capoversi dell'articolo precedente.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930

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Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 53/1975

    Questione infondata
    6 marzo 1975

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 23, 132, secondo comma, e 624 cod. pen. - sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., sotto il profilo dell'irragionevolezza del trattamento punitivo eguale per fatti di diversa gravità, e della contrarietà al senso di umanità e alla finalità educativa della pena - e già dichiarata infondata, in riferimento all'art. 3 Cost., con sentenza n. 208 del 1974.

    Art. 23 c.p. · Art. 132 c.p. · Art. 624 c.p. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 208/1974

    Questione infondata
    4 luglio 1974

    Rientra nella discrezionalità del legislatore determinare l'entità della pena edittale ed il relativo apprezzamento di politica legislativa può formare oggetto di censura solo quando la sperequazione tra pena e reato assuma dimensioni tali da non riuscire sorretta da ogni benché minima giustificazione. Sono pertanto infondate - in riferimento all'art. 3 Cost. - le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 23, 25, 56, 132 e 624 c.p. nella parte in cui escludono in ogni caso la possibilità di scendere al di sotto dei limiti minimi stabiliti in via generale per le pene della reclusione e dell'arresto, in quanto - come si desume anche dai lavori preparatori ed è ricordato nella sent. n. 118 del 1973 di questa Corte, il legislatore, tenendo conto della funzione e della finalità della sanzione penale ed, in particolare, del principio della rieducazione dei condannati, previsto anche dall'art. 27 della Costituzione, ha considerato che un'eccessiva brevità delle pene detentive le renderebbe inidonee a conseguire quelle finalità.

    Art. 23 c.p. · Art. 25 c.p. · Art. 56 c.p. · Art. 132 c.p.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 18/1973

    Questione infondata
    27 febbraio 1973

    Rientra nel potere discrezionale del legislatore la determinazione dell'entità della pena edittale; ne' il relativo apprezzamento può formare oggetto di censura da parte della Corte all'infuori dell'eventualità che la sperequazione assuma dimensioni tali da non riuscire sorretta da ogni, benché minima, giustificazione. Tale eventualità non ricorre ne' per quanto riguarda l'art. 23 cod. pen., che fissa il minimo della pena per ogni delitto; ne' per quanto riguarda l'art. 624 cod. pen., sia perché non è ammissibile, in questa sede, stabilire un minimo di pena inferiore a quello fissato nella parte generale del codice, sia perché, in ogni caso, si verrebbe a contrastare con il vigente trattamento punitivo degli altri delitti, anche contro il patrimonio, puniti con la reclusione, magari dalla legge stessa considerati meno gravi del furto. Parimenti infondate sono le censure relative all'art. 27 terzo comma, Cost., dato che la funzione rieducativa della pena dipende non solo dalla durata di essa, bensì pure dal regime di esecuzione e da altri istituti disciplinati dal codice; e quelle relative all'art. 42, primo comma, Cost., non potendosi dalle limitazioni al diritto di proprietà farsi derivare una repressione del fatto meno rigorosa di quella attuale. - S. nn. 157/1972, 64/1971, 109/1968.

    Art. 23 c.p. · Art. 624 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 27 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (7)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art23 · fonte del testo

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