Rientra nel potere discrezionale del legislatore la determinazione dell'entità della pena edittale; ne' il relativo apprezzamento può formare oggetto di censura da parte della Corte all'infuori dell'eventualità che la sperequazione assuma dimensioni tali da non riuscire sorretta da ogni, benché minima, giustificazione. Tale eventualità non ricorre ne' per quanto riguarda l'art. 23 cod. pen., che fissa il minimo della pena per ogni delitto; ne' per quanto riguarda l'art. 624 cod. pen., sia perché non è ammissibile, in questa sede, stabilire un minimo di pena inferiore a quello fissato nella parte generale del codice, sia perché, in ogni caso, si verrebbe a contrastare con il vigente trattamento punitivo degli altri delitti, anche contro il patrimonio, puniti con la reclusione, magari dalla legge stessa considerati meno gravi del furto. Parimenti infondate sono le censure relative all'art. 27 terzo comma, Cost., dato che la funzione rieducativa della pena dipende non solo dalla durata di essa, bensì pure dal regime di esecuzione e da altri istituti disciplinati dal codice; e quelle relative all'art. 42, primo comma, Cost., non potendosi dalle limitazioni al diritto di proprietà farsi derivare una repressione del fatto meno rigorosa di quella attuale. - S. nn. 157/1972, 64/1971, 109/1968.
Art. 23 c.p. · Art. 624 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 27 cost.