Corte costituzionale

Ordinanza n. 59/1962

Questione dichiarata infondata · depositata il 14/06/1962 · relatore Biagio Petrocelli

Epigrafe

ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 135 e 136

del Codice penale e 586 del Codice di procedura penale promossi con le

seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 10 giugno 1961 dal Pretore di Borgo S.

Lorenzo nel procedimento di esecuzione penale a carico di Menaguale

Riccardo, iscritta al n. 112 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 225 del 9 settembre 1961;

2) ordinanza emessa il 26 giugno 1961 dal Tribunale di Como nel

procedimento di esecuzione penale a carico di Baglio Gaetano, iscritta

al n. 151 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 245 del 30 settembre 1961;

3) ordinanza emessa il 4 ottobre 1961 dal Tribunale di Pavia

nell'incidente di esecuzione penale promosso da Longhini Mario,

iscritta al n. 195 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 312 del 16 dicembre 1961.

Visto l'atto di intervento e deduzioni del Presidente del Consiglio

dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato,

nonché le deduzioni di Menaguale Riccardo (proc. n. 112/61);

Ritenuto che nel corso dei procedimenti relativi alle ordinanze di cui

in epigrafe è stata sollevata la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 135 e 136 del Codice penale e 586 del Codice

di procedura penale, in riferimento agli artt. 3 e 27 della

Costituzione:

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 29 del 22 marzo 1962 ha

dichiarato non fondata la questione concernente la illegittimità

costituzionale degli artt. 135 e 136 del Codice penale e 586 del Codice

di procedura penale;

che non sono stati addotti nuovi motivi idonei a presentare la

questione stessa in termini diversi da quelli già esaminati dalla

Corte;

che, pertanto, non è il caso di discostarsi dalla precedente

decisione;

Visto l'art. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e

l'art. 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 135 e 136 del Codice penale e 586 del Codice

di procedura penale in riferimento agli artt. 3 e 27 della

Costituzione, proposte con le predette ordinanze, e ordina la

restituzione degli atti al Pretore di Borgo S. Lorenzo e ai Tribunali

di Como e di Pavia.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 1962.

GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -

MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO

GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -

ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -

GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI.

ECLI:IT:COST:1962:59 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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