Codice penale

Art. 17 c.p. — Pene principali: specie

[1]Le pene principali stabilite per i delitti sono:

[2]1° NUMERO SOPPRESSO DAL D.LGS. LUOGOTENZIALE 10 AGOSTO 1944, N. 224;

[3]2° l'ergastolo; 139

[4]3° la reclusione;

[5]4° la multa.

[6]Le pene principali stabilite per le contravvenzioni sono:

[7]1° l'arresto;

[8]2° l'ammenda.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

139

La Corte Costituzionale con sentenza 27-28 aprile 1994, n. 168 (in G.U. 1ª s.s. 04/05/1994, n. 19) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 17 e 22 del codice penale nella parte in cui non escludono l'applicazione della pena dell'ergastolo al minore imputabile".

Testo vigente dal 5 maggio 1994

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 168/1994

    Ha colpito questo articolo
    28 aprile 1994

    In tema di determinazione delle pene nei confronti di minorenni, con particolare riferimento a quella dell'ergastolo, tenuto conto della estrema diversità delle discipline che regolano il regime delle pene più gravi nei vari Paesi, anche nel variegato panorama delle legislazioni degli Stati più affini a quella del nostro Paese, non è possibile rinvenire un principio generale o una consuetudine in materia, non risultando - diversamente da quanto ritenuto dal giudice 'a quò - l'esistenza di una di quelle "norme generalmente riconosciute" cui fa riferimento l'art. 10, primo comma, Cost.. Nella "Dichiarazione dei diritti del fanciullo" della Società delle Nazioni del 1924, nella "Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo" (ONU, New York, 20 novembre 1959), nelle "Regole minime per l'amministrazione della giustizia minorile" (ONU, New York, 29 novembre 1985, c.d. Regole di Pechino), nella Convenzione di New York "sui diritti del fanciullo" del 20 novembre 1989 - ratificata e resa esecutiva dall'Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176 - sono contenute in materia enunciazioni la cui attuazione è affidata alla legislazione degli Stati che vi hanno aderito e che trovano nel nostro ordinamento il maggior punto di emersione nell'art. 31 Cost. La questione di legittimità costituzionale della previsione dell'applicabilità della pena dell'ergastolo nei confronti del minorenne, sollevata in riferimento all'art. 10, primo comma, Cost., non può quindi essere presa in considerazione per l'inesattezza, oltre che per la genericità, dell'assunto della non conformità della normativa denunciata "a numerose norme pattizie del diritto internazionale vigente in materia". (Non fondatezza, in riferimento all'art. 10, primo comma, Cost., della questione di legittimità costituzionale degli artt. 17 e 22 cod. pen.). - Cfr. S. nn. 153/1987, 96/1982, 188/1980, 48/1979, 69/1976, 104/1969, 48/1967, 135/1963, 32/1960. red.: F.S. rev.: S.P.

    Art. 17 c.p. · Art. 22 c.p. · Art. 69 c.p. · Art. 98 c.p.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (4)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Parve alla Commissione parlamentare che le pene comminate per i singoli reati fossero in generale troppo rigorose, tanto più che a molte di esse si aggiungono le misure di sicurezza. A questo proposito devesi peraltro tener presente che una delle ragioni della riforma e uno degli scopi del codice è il rinvigorimento della repressione penale. Questo fine, approvato dal Parlamento, non si potrebbe conseguire, se non si rendessero più gravi le pene. Ma, come ho già avuto occasione di avvertire, il codice fornisce mezzi efficacissimi per far luogo all'equità e all'indulgenza in tutti i casi in cui siano giustificate. Non sembra poi esatto il riferimento alle misure di sicurezza, le quali, come ho già rilevato, hanno natura e scopi diversi dalle pene. Del resto l'osservazione della Commissione su questo punto male si concilia con le proposte fatte dalla Commissione medesima, in vari casi, come si vedrà, di aumentare le pene comminate dal progetto. Io poi, anche di mia iniziativa, rispetto a singoli reati, quando mi parve giusto, ho diminuito le pene stabilite dal progetto.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 13

  • La Commissione parlamentare avrebbe voluto che nella disciplina delle pene principali, anzi, come essa dice, «nell'ordinamento del sistema penitenziario», si stabilisse una differenza di trattamento fra i condannati per reati colposi, e quelli per reati dolosi con particolare carattere di gravità o di malvagità. Non ripeterò le ragioni che mi indussero ad abolire la distinzione, del resto quasi meramente nominale, fatta dal codice del 1889, tra la reclusione e la detenzione. Per i reati colposi e per quelli determinati da motivi non immorali il codice commina, quando è opportuno, la pena pecuniaria alternativamente con quella detentiva. Del desiderio della Commissione, poi, si terrà conto nella riforma dei regolamenti per gli istituti di prevenzione e di pena.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 14

Che cosa è cambiato dal 5 maggio 1994

Confronto con la versione in vigore dal 5 ottobre 1944 al 5 maggio 1994.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza 27-28 aprile 1994, n. 168 (in G.U. 1ª s.s. 04/05/1994, n. 19) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 17 e 22 del codice penale nella parte in cui non escludono l'applicazione della pena dell'ergastolo al minore imputabile".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art17 · fonte del testo

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