In tema di determinazione delle pene nei confronti di minorenni, con particolare riferimento a quella dell'ergastolo, tenuto conto della estrema diversità delle discipline che regolano il regime delle pene più gravi nei vari Paesi, anche nel variegato panorama delle legislazioni degli Stati più affini a quella del nostro Paese, non è possibile rinvenire un principio generale o una consuetudine in materia, non risultando - diversamente da quanto ritenuto dal giudice 'a quò - l'esistenza di una di quelle "norme generalmente riconosciute" cui fa riferimento l'art. 10, primo comma, Cost.. Nella "Dichiarazione dei diritti del fanciullo" della Società delle Nazioni del 1924, nella "Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo" (ONU, New York, 20 novembre 1959), nelle "Regole minime per l'amministrazione della giustizia minorile" (ONU, New York, 29 novembre 1985, c.d. Regole di Pechino), nella Convenzione di New York "sui diritti del fanciullo" del 20 novembre 1989 - ratificata e resa esecutiva dall'Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176 - sono contenute in materia enunciazioni la cui attuazione è affidata alla legislazione degli Stati che vi hanno aderito e che trovano nel nostro ordinamento il maggior punto di emersione nell'art. 31 Cost. La questione di legittimità costituzionale della previsione dell'applicabilità della pena dell'ergastolo nei confronti del minorenne, sollevata in riferimento all'art. 10, primo comma, Cost., non può quindi essere presa in considerazione per l'inesattezza, oltre che per la genericità, dell'assunto della non conformità della normativa denunciata "a numerose norme pattizie del diritto internazionale vigente in materia". (Non fondatezza, in riferimento all'art. 10, primo comma, Cost., della questione di legittimità costituzionale degli artt. 17 e 22 cod. pen.). - Cfr. S. nn. 153/1987, 96/1982, 188/1980, 48/1979, 69/1976, 104/1969, 48/1967, 135/1963, 32/1960. red.: F.S. rev.: S.P.
Art. 17 c.p. · Art. 22 c.p. · Art. 69 c.p. · Art. 98 c.p.