Corte costituzionale

Sentenza n. 108/1987

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 07/04/1987 · relatore Ugo Spagnoli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 101, 102, 103,

105, 106 e 107 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al

sistema penale); artt. 136 del cod. pen. e 586 del cod. proc. pen.

promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 3 luglio 1982 dal magistrato di

sorveglianza presso il Tribunale di Firenze nel procedimento per la

esecuzione di pena pecuniaria convertita nei confronti di Rabizzi

Vero iscritta al n. 593 del registro ordinanze 1982 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18 dell'anno 1983;

2) ordinanza emessa il 14 dicembre 1982 dal Pretore di Foligno

nel procedimento penale a carico di Mocerino Vincenzo iscritta al n.

112 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 191 dell'anno 1983;

3) ordinanza emessa il 22 novembre 1984 dal Pretore di Prato nel

procedimento esecutivo nei confronti di Ariani Giuliana iscritta al

n. 12 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 125-bis dell'anno 1985;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 25 novembre 1986 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Udito l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del

Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza in data 3 luglio 1982 (r.o. 593/82) il

magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Firenze,

chiamato a determinare le modalità di esecuzione della pena

pecuniaria (L. 125.000 di multa) inflitta a Rabizzi Vero e

convertita con provvedimento 10 maggio 1982 per l'accertata

insolvibilità di costui, sollevava, su eccezione del

difensore, in riferimento all'art. 3 Cost., una questione di

legittimità costituzionale "dell'art. 107 della legge 24 novem

bre 1981 n. 689, nella parte in cui prevede che si applichi la

libertà controllata e che si determinino le modalità di esecuzione

a seguito della trasmissione del provvedimento di conversione di pena

pecuniaria". Osservato che la questione avrebbe potuto più

tempestivamente essere sollevata innanzi all'organo dell'esecuzione

(nella specie, Pretore di Viareggio) che emise il provvedimento di

conversione, il giudice a quo assumeva, in punto di rilevanza, che

essa era correttamente proponibile e rilevante - peraltro

limitatamente all'art. 107, e non anche agli artt. 102, 103 e 105 l.

cit. - anche nella fase successiva, dato che in essa, a seguito di un

procedimento giurisdizionalizzato, si dà contenuto concreto alla

pena sostitutiva, determinandone le modalità di esecuzione in modo

così rilevante da incidere sulla sua stessa essenza.

Ciò premesso, il magistrato rimettente richiamava la sentenza n.

131/1979 di questa Corte, con la quale era stata dichiarata

l'illegittimità costituzionale della conversione della pena

pecuniaria in detentiva (artt. 136 c.p. e 586 c.p.p.), osservando che

la nuova normativa si differenzia da questa unicamente per il tipo di

sanzione che viene sostituita (non più pena detentiva, ma libertà

controllata o lavoro sostitutivo). La situazione resta peraltro -

secondo il giudice a quo - "non solo analoga ma identica" a quella

censurata dalla Corte, in quanto le predette sanzioni sostitutive

hanno sostanzialmente natura di pena e comportano (specie la libertà

controllata) notevoli limitazioni della libertà personale (art. 56

l. cit.) che, oltre a renderle certamente più afflittive della pena

pecuniaria, sono addirittura suscettibili di riconvertirsi nella

totale privazione di essa (e cioè in pena detentiva) nel caso di

inosservanza degli obblighi con esse imposti (art. 108). Di qui la

dedotta violazione del principio di uguaglianza, dato che "sulla base

dell'unico elemento dell'accertata insolvibilità del condannato

derivano disuguali conseguenze sanzionatorie da responsabilità di

pari intensità nella violazione della medesima norma

incriminatrice".

2. - L'Avvocatura dello Stato, intervenuta nel giudizio così

instaurato in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei

Ministri, chiedeva dichiararsi l'infondatezza della questione,

assumendo che la nuova normativa modifica profondamente la disciplina

censurata con la sentenza n. 131/1979, ed anzi sviluppa la linea di

tendenza da questa indicata. Con l'art. 102 l. cit., infatti, "non si

converte una pena in altra pena, ma in un provvedimento analogo ad

una misura amministrativa di sicurezza, né si incide sulla libertà

personale del soggetto in modo così radicale come avviene con la

reclusione e l'arresto"; e le nuove sanzioni sostitutive "comportano

delle limitazioni alla libertà personale in adempimento di un

obbligo imposto dall'ordinamento".

3. - Con ordinanza del 14 dicembre 1982 (r.o. 112/83) il Pretore

di Foligno, rilevato che la pena di L. 400.000 di ammenda inflitta a

Mocerino Vincenzo con decreto penale 24 giugno 1982 doveva essere

convertita in libertà controllata o lavoro sostitutivo, stante

l'accertata insolvibilità del condannato, sollevava d'ufficio, in

riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità

costituzionale "degli artt. 136 c.p., 586 c.p.p., 101, 102, 103, 105,

106 e 107" legge n. 689/1981. Premesso che le predette sanzioni

sostitutive sono, agli artt. 56 e 57 della medesima legge,

espressamente qualificate come pene, il pretore rimettente osservava

che il carattere afflittivo del lavoro sostitutivo si desume

dall'essere stata la sua applicazione subordinata alla richiesta del

condannato, onde differenziarlo dal c.d. lavoro forzato; e che ancor

più afflittiva è la libertà controllata, atteso che le

prescrizioni ad essa inerenti (art. 56) sono "fortemente limitative

persino di alcuni diritti soggettivi pubblici connessi alla libertà

personale e costituzionalmente garantiti, come i diritti di

soggiorno, di circolazione nel territorio nazionale e del diritto di

emigrazione". La nuova normativa rappresenta perciò, ad avviso del

giudice a quo, un "irrazionale e ingiustificato" ritorno alla

situazione anteriore alla sentenza n. 131/1979, atteso che il

rilevante aggravamento, in sede esecutiva, delle condizioni del

condannato sembra ancora dipendere unicamente dalla sua

insolvibilità - con conseguente discriminazione rispetto agli

abbienti - e che la conversione è ancora una volta configurata come

conseguenza indifferibile ed automatica dell'impossibilità di

adempimento.

4. - Intervenendo nel giudizio così instaurato, in rappresentanza

del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Avvocatura dello Stato

negava che il Pretore fosse legittimato a sollevare la predetta

questione, non esercitando tale organo, nel provvedere ex art. 586,

sesto co., c.p.p., alcuna funzione decisoria - bensì un mero compito

esecutivo demandato al p.m. - e potendo la questione essere proposta

solo nella successiva fase (sicuramente giurisdizionale)

dell'opposizione al provvedimento di conversione.

Nel merito, l'Avvocatura sosteneva che il nuovo sistema ha

contemperato in modo costituzionalmente corretto le opposte esigenze

messe in evidenza dalla citata sentenza n. 131/1979: di non far

pagare con un pesante sacrificio della libertà personale la pena

pecuniaria non eseguita per insolvibilità e di apprestare, però, un

meccanismo che, pur tenendo conto delle disagiate condizioni

economiche, eviti la formazione di aree di sostanziale impunità. La

Corte ha infatti riconosciuto che il principio di uguaglianza

richiede che si approntino dei meccanismi per rendere ineludibile

l'esecuzione della pena, anche quando questa sia di natura

pecuniaria, perché altrimenti si realizzerebbe un sistema in cui la

multa e l'ammenda in concreto risulterebbero applicabili solo nei

confronti delle persone abbienti, o peggio di quelle che abbiano

determinato o simulato una loro situazione di insolvibilità; ed ha

essa stessa indicato le "linee di tendenza" del meccanismo

costituzionalmente corretto appunto nel disegno di legge da cui è

scaturita la l. n. 689/1981. Nel nuovo sistema, inoltre, la sanzione

sostitutiva non è privativa della libertà personale, e, d'altra

parte, le disagiate condizioni economiche consentono la diminuzione

della pena fino ad un terzo e la rateazione fino a trenta rate

mensili.

5. - Con sentenza in data 24 gennaio 1983 il Pretore di Prato

condannava Ariani Giuliana alla pena di L. 2.000.000 di multa,

frazionata in quattro rate mensili, per il reato di emissione

continuata di assegni a vuoto. Avendo costei omesso di pagare una

delle rate, il medesimo Pretore, con ordinanza del 20 settembre 1984,

disponeva la conversione della pena inflitta ai sensi dell'art. 586,

4° cpv., c.p.p.. Avverso tale provvedimento l'interessata proponeva

incidente di esecuzione, allegando che, essendo stata dichiarata

fallita con sentenza del 19 dicembre 1983, si trovava

nell'impossibilità giuridica di pagare e sostenendo che, alla

stregua della sentenza di questa Corte n. 149/1971, si sarebbe dovuto

procedere alla conversione solo previo accertamento dell'insolvenza,

a seguito della chiusura del fallimento.

Con ordinanza del 22 novembre 1984 (r.o. 12/85) il Pretore di

Prato, investito dell'incidente, sollevava, in riferimento all'art. 3

Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 586, quinto

comma, c.p.p. (nel testo sostituito con l'art. 106 l. n. 689/1981) in

quanto - diversamente dal comma successivo - impone l'automatica

pronuncia dell'ordinanza di conversione della pena pecuniaria rateale

per il solo fatto dell'inutile decorso del tempo fissato nel precetto

per il pagamento di essa, senza che debba procedersi ad alcun

accertamento sulla situazione patrimoniale del condannato e

nonostante che costui, per essere sottoposto a procedura

fallimentare, non possa giuridicamente disporre dei propri beni e

legittimamente provvedere al pagamento, incorrendo altrimenti nel

reato di bancarotta fraudolenta (art. 216 l. fall.).

Ad avviso del giudice a quo, non sarebbe invocabile la citata

sent. n. 149/1971, essendo essa intervenuta in una fattispecie che

"aveva richiesto l'accertamento dell'insolvibilità all'inizio del

procedimento d'esecuzione forzata".

Il dubbio d'incostituzionalità nascerebbe invece dal rapporto tra

la posizione dei condannati a pena rateale, che si trovano in stato

fallimentare dichiarato in epoca posteriore alla pronuncia di

condanna, e quella degli altri genericamente inadempienti, cui sia

stata parimenti concessa la rateazione: equiparazione che - secondo

il Pretore rimettente - sarebbe illegittima, in quanto questi ultimi

si sottraggono volontariamente al pagamento della pena pecuniaria,

mentre i primi sono nella giuridica impossibilità di farlo, atteso

che per giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione il

credito dell'Erario per le pene pecuniarie non viene generalmente

ammesso al passivo fallimentare.

6. - Intervenendo sul giudizio così instaurato, in rappresentanza

del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Avvocatura dello Stato

svolgeva rilievi analoghi a quelli enunciati nel precedente par. 4.

Nel quadro della nuova normativa sarebbe, ad avviso

dell'interveniente, pienamente giustificato un meccanismo di

conversione automatica, che prescinde dall'accertamento delle ragioni

dell'inadempienza e quindi della causa della insolvibilità del

condannato. Considerato in diritto

1. - Le tre ordinanze di rimessione sottopongono alla Corte

questioni analoghe o comunque connesse, sì che i relativi giudizi

possono essere riuniti e decisi con un'unica sentenza.

2. - Il magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Firenze

impugna, in riferimento all'art. 3 Cost., l'art. 107 della legge 24

novembre 1981, n. 689, "nella parte in cui prevede che si applichi la

libertà controllata e che si determinino le modalità di esecuzione

a seguito della trasmissione del provvedimento di conversione di pena

pecuniaria".

Come risulta chiaramente dalla parte motiva dell'ordinanza, però,

la censura concerne in realtà non la disciplina - contenuta nel

citato art. 107 - attinente alla determinazione delle modalità di

esecuzione della libertà controllata o del lavoro sostitutivo,

demandata al magistrato di sorveglianza, bensì la previsione della

conversione in dette misure della pena pecuniaria, di cui agli artt.

101, ultima parte e 102 della medesima legge. Ciò che il giudice a

quo lamenta è, infatti, che "sulla base dell'unico elemento

dell'accertata insolvibilità del condannato" sia prevista

l'irrogazione di una misura, come la libertà controllata,

"decisamente più afflittiva della pena pecuniaria originaria".

Poiché i compiti attribuiti al magistrato di sorveglianza

presuppongono che la conversione sia già stata disposta, e poiché

competente a provvedere al riguardo - ai sensi dell'art. 586, sesto

comma, c.p.p. (nel testo sostituito con l'art. 106 l. cit.) - è

l'organo dell'esecuzione (pubblico ministero o pretore), la questione

sollevata, in quanto investe la legittimità di un provvedimento già

da altri emanato in via definitiva, è palesemente irrilevante e va

perciò dichiarata inammissibile.

3. - Quanto all'ordinanza 14 dicembre 1982 del Pretore di Foligno,

va anzitutto esaminata l'eccezione sollevata dall'Avvocatura dello

Stato, la quale contesta la legittimazione di tale organo a proporre

la questione, assumendo che il pretore, nel provvedere ai sensi del

citato art. 586, sesto comma, c.p.p., eserciterebbe una funzione

meramente esecutiva e non decisoria e che un dubbio di

costituzionalità al riguardo potrebbe essere prospettato solo nella

successiva fase, sicuramente giurisdizionale, dell'opposizione al

provvedimento di conversione della pena pecuniaria.

Siffatta tesi è stata già implicitamente disattesa con le

sentenze nn. 149/1971 e 131/1979, in quanto in esse la Corte esaminò

nel merito questioni concernenti (tra l'altro) l'originario testo

dell'art. 586, quarto comma, c.p.p. - sostanzialmente corrispondente,

per quanto qui interessa, al sesto comma del medesimo articolo, nel

testo oggi vigente - che erano state sollevate da pretori chiamati a

provvedere alla conversione.

Tale indirizzo va qui ribadito e esplicitato. Il provvedimento di

conversione non può ritenersi atto meramente esecutivo della

pronuncia giurisdizionale di condanna, posto che questa ne

costituisce solo uno dei presupposti. Perché la conversione possa

essere legittimamente disposta occorre, infatti, che si verifichino

due ulteriori condizioni, formanti entrambe oggetto di accertamento

da parte dell'organo dell'esecuzione: e cioè, da un lato, che la

pena pecuniaria irrogata sia rimasta insoluta e, dall'altro, che si

sia verificata - con le modalità che saranno meglio precisate più

oltre - la sussistenza di una effettiva condizione di insolvibilità

del condannato. È perciò innegabile la natura decisoria del

provvedimento che a tali accertamenti consegue, dato da un giudice a

seguito di un procedimento svoltosi innanzi a lui (cfr. sent. n.

53/1968).

4. - Il Pretore di Foligno impugna l'intero complesso normativo

risultante dagli artt. 136 c.p. e 586 c.p.p. (nel testo sostituito,

rispettivamente, con gli artt. 101, ultima parte, e 106 della legge

n. 689/1981), 102, 103, 105 e 107 della medesima legge "nei termini

delineati nella parte motiva" dell'ordinanza di rimessione. Le

censure in questa prospettate si incentrano sul "contenuto fortemente

afflittivo" che, ad avviso del giudice a quo, caratterizza "tanto il

lavoro sostitutivo quanto soprattutto la libertà controllata": alla

quale ultima ineriscono prescrizioni che sarebbero "fortemente

limitative persino di alcuni diritti soggettivi pubblici connessi

alla libertà personale e costituzionalmente garantiti, come i

diritti di soggiorno, di circolazione nel territorio nazionale e del

diritto di emigrazione, sanciti dall'art. 16 della Costituzione".

Anche le nuove modalità di esecuzione dell'istituto della

conversione della pena pecuniaria - quali configurate dalla legge n.

689/1981 a seguito della declaratoria d'illegittimità costituzionale

di cui alla sentenza n. 131 del 1979 di questa Corte - darebbero

luogo, quindi, ad un "aggravamento delle condizioni del condannato"

rispetto alla valutazione fatta dal giudice di cognizione: sicché si

sarebbe in presenza di "uno strano quanto irrazionale ed

ingiustificato ritorno... alla situazione legislativa" preesistente a

tale sentenza.

Più specificamente, la dedotta violazione del principio di cui

all'art. 3 Cost. rileverebbe, secondo il Pretore rimettente, sotto un

duplice profilo: da un lato, perché il denunziato aggravamento delle

condizioni del condannato dipenderebbe "ancora una volta...

unicamente dalla sua insolvibilità", sicché costui sarebbe

discriminato "rispetto ai cittadini abbienti" in ragione della sua

condizione sociale; dall'altro lato, perché, anche con la nuova

disciplina, la conversione si configurerebbe "come conseguenza

indifferibile ed automatica della impossibilità di adempimento",

cosicché sarebbe censurabile, in riferimento all'anzidetto

parametro, anche il "meccanismo processuale" configurato dalle norme

impugnate.

Procedendo - alla stregua delle motivazioni addotte nell'ordinanza

- all'enucleazione delle censure in riferimento all'indistinto

complesso delle disposizioni impugnate, deve concludersi che esse si

sostanziano in un triplice ordine di questioni, che vanno perciò

partitamente esaminate.

In primo luogo, è impugnata la normativa sostanziale della

conversione, quale disciplinata dagli artt. 136 c.p., 102, 103 e 105

l. n. 689/1981.

Per quanto attiene al meccanismo processuale, la cui disciplina è

contenuta negli artt. 586 c.p.p. (nuovo testo) e 107 l. cit., le

censure coinvolgono specificamente, per un verso, il sesto comma

dell'art. 586, in quanto ritenuto implicante l'automatica

operabilità della conversione in conseguenza dell'impossibilità di

adempimento; per un altro verso, oltre al sesto, anche il settimo

comma del medesimo articolo, dovendosi logicamente ritenere che col

riferimento all'indifferibilità della conversione il giudice a quo

abbia inteso censurare anche l'eseguibilità del provvedimento di

conversione pur in pendenza di una proposta opposizione (che, come

detta disposizione precisa, non ha effetto sospensivo).

5. - L'assunto del Pretore rimettente secondo cui la nuova

disciplina sostanziale della conversione, prevedendo l'irrogazione di

sanzioni pur sempre limitative della libertà personale e perciò

più afflittive dell'originaria pena pecuniaria, segnerebbe un

sostanziale ritorno alla disciplina ritenuta costituzionalmente

illegittima con la sentenza n. 131/1979, muove da una considerazione

parziale, e per ciò stesso errata e fuorviante, della motivazione

che sorregge quella pronuncia. La quale, invero, perviene alla

declaratoria d'illegittimità costituzionale degli artt. 136 c.p. e -

in via conseguenziale - 586, quarto comma, c.p.p., in base alla

conclusiva considerazione per cui "appare insanabilmente

contraddittorio pretendere di fondare la soddisfazione del principio

di uguaglianza di fronte al reato e alla pena, proprio sul sacrificio

dell'uguaglianza stessa, introducendo una discriminazione determinata

unicamente dalle condizioni economiche del condannato". Ma poco dopo,

e nello stesso contesto (par. 8), la sentenza precisa che "con ciò

non si vuole certamente escludere la possibilità di garantire

l'effettiva uguaglianza dei cittadini di fronte alla sanzione penale,

in particolare pecuniaria. Spetterà al legislatore assicurarla,

adottando, nella sua discrezionalità, gli opportuni strumenti

normativi, ad esempio secondo le linee di tendenza sopra richiamate e

che il legislatore stesso ha già dimostrato di voler prendere in

considerazione".

È, questo, un esplicito richiamo ad un progetto di riforma (d.l.

n. 1799 - VII legislatura) che, unitamente ad

altre misure - tra le quali anche l'ammissione al lavoro libero - la

Corte aveva analiticamente illustrato (par. 4) quali

strumenti di un possibile, tendenziale adeguamento al principio

d'uguaglianza. Tale progetto, e quelle misure, furono

poi, come è noto, tradotte nella legge n. 689/1981, nei cui lavori

preparatori la considerazione delle indicazioni della

Corte è largamente presente e che contiene, appunto, una serie di

strumenti volti a realizzare quell'adeguamento: dalla valutazione

delle condizioni economiche del reo in sede di commisurazione della

pena pecuniaria, alla riduzione sino ad un terzo del minimo di

questa, alla possibilità di pagamento rateale fino a 30 mesi (art.

100); dalla sostanziale modificazione degli indici di ragguaglio tra

pena pecuniaria e detentiva (art. 101), alla previsione della

conversione non più in pena detentiva, ma in libertà controllata o

lavoro sostitutivo, con la fissazione di tetti massimi di durata di

tali misure (artt. 102 e 103); alla previsione, ancora, in caso

d'insolvibilità del condannato, di un'obbligazione civile in capo

alle persone ed enti sotto la cui autorità, direzione o vigilanza,

ovvero nel cui interesse il reato sia stato commesso (art. 116.

modificativo degli artt. 196 e 197 c.p.), ecc.

6. - Il vero è che la sentenza n. 131/1979 non considerò

costituzionalmente illegittima ogni forma di conversione; ciò che,

dato il sostanziale svuotamento della funzione intimidatrice della

pena pecuniaria che conseguirebbe ad una previsione

d'inconvertibilità, sarebbe stato in contrasto con la positiva

considerazione degli "indubbi vantaggi" (par. 8; ma cfr. anche par.

4) che l'adozione di essa comporta. Illegittima fu ritenuta quella

particolare configurazione della conversione, "retaggio di concezioni

arcaiche", contenuta nel codice del 1930: e ciò sia per i suoi

effetti sostanziali di privazione della libertà personale, sia per

l'automatismo del meccanismo processuale adottato. Né fu estranea

alle valutazioni della Corte la considerazione delle esigenze

connesse al carattere di inderogabilità della pena, essendosi anzi

espressamente fatto richiamo tanto alla "doverosa salvaguardia del

fondamentale interesse dello Stato ad un uguale possibilità di

funzionamento del sistema penale nei confronti di tutti i

destinatari", quanto alla necessità della "minaccia di conversione"

"a fine di prevenzione generale e speciale" (par. 8).

Ma, atteso "l'inconveniente di una disuguale afflittività" tra

pena pecuniaria e pena convertita, la decisione in esame - in ciò

discostandosi notevolmente dalla precedente sentenza n. 29/1962 -

ritenne che il principio di inderogabilità non potesse far premio

sul fondamentamentale principio d'uguaglianza fino al punto di

legittimare la conversione della pena (pecuniaria) meno afflittiva in

quella (detentiva) che lo è in ben maggiore grado: ed all'uopo

indicò appunto - quali esempi di un più equilibrato bilanciamento -

altre misure alternative alla pena detentiva, come quelle poi

previste nella legge n. 689/1981.

Nemmeno, poi, la Corte trascurava il pericolo - particolarmente

evidente in riferimento a taluni reati tradizionalmente puniti con

pene pecuniarie proporzionali anche elevate, come il contrabbando -

che, mancando la minaccia di conversione, "il condannato possa essere

indotto a precostituire volontariamente una situazione d'insolvenza"

(par. 8); anzi a tal riguardo è espressamente additata nella

sentenza un'ipotesi di fattispecie sanzionatoria poi puntualmente

recepita dal legislatore (cfr. art. 109 l. n. 689/1981).

7. - Una considerazione complessiva della disciplina contenuta

nella legge n. 689/1981 porta dunque a concludere che essa - lungi

dal riprodurre sostanzialmente la situazione anteriore alla sentenza

n. 131/1979 - costituisce in buona misura attuazione del

bilanciamento di valori costituzionali prefigurato da questa.

Vero è che il legislatore non ha ritenuto di adottare quei

"meccanismi di adeguamento alle concrete condizioni economiche dei

condannati" (par. 8) che meglio potrebbero - ad avviso della Corte

(par. 4) - "tendere ad una uguaglianza sostanziale della pena

pecuniaria perché proporzionale alle risorse" dei medesimi. Ma è

anche vero, da un lato, che ciò fu dovuto a difficoltà pratiche -

quali la mancanza di efficaci e rapidi strumenti di accertamento del

reddito effettivo dei cittadini - che non possono ragionevolmente

essere sottovalutate; e, dall'altro, che una riconsiderazione del

problema non è stata affatto esclusa, ma esplicitamente considerata

nel caso che quelle difficoltà siano avviate a soluzione (cfr. la

Relazione della Commissione ministeriale per la riforma della

normativa in materia di conversione di pene pecuniarie).

Per quanto, poi, più specificamente attiene alle censure svolte

nell'ordinanza di rimessione, la complessiva considerazione dei

valori in gioco - quale risulta dalle sopra illustrate enunciazioni

della sentenza n. 131/1979, e che va qui ribadita - comporta che non

sia concretamente evitabile né la previsione di misure succedanee

alla pena pecuniaria non corrisposta per insolvibilità, né che

queste possano incorporare, rispetto a quella, un margine di maggiore

afflittività. Il preminente rilievo che, nel bilanciamento, va

assegnato al principio d'uguaglianza implica però che si debbano

adottare misure sostituitive che riducano al minimo possibile tale

divario, e che nel contempo si adottino disposizioni che, agevolando

l'adempimento della pena pecuniaria e rendendo effettivo il controllo

sulla sussistenza di reali situazioni d'insolvibilità, circoscrivano

nella massima misura possibile l'area di concreta operatività della

conversione: il che si rende necessario anche al fine di pervenire ai

risultati additati dal secondo comma dell'art. 3 Cost., il cui

essenziale rilievo nella materia in questione è stato già

sottolineato nella sentenza n. 131/1979 (par. 8).

8. - Del secondo degli aspetti ora accennati si dirà in seguito.

Quanto al primo, è da ricordare che nella sentenza

n. 131/1979 - anche in base alle valutazioni della dottrina ed alle

esperienze straniere - si indicò nel lavoro

sostitutivo, poi previsto dall'art. 105 l. n. 689/1981, la misura che

restringe al massimo l'aggravio di pena connesso alla

conversione, e che nel contempo - si aggiunge - è in grado di

esplicare una funzione rieducativa. Nella stessa sentenza si

avvertiva però che tale misura - già contemplata nell'ordinamento

penitenziario (art. 21 l. n. 354/1975) ed ancor prima nel codice del

1889 (art. 19) - "è rimasta sin qui totalmente inattuata per

mancanza dei necessari supporti organizzativi" (par. 4). Porre

rimedio a tali deficienze è, per le ragioni anzidette, un preciso

dovere delle autorità competenti. Ma per l'intanto, ed allo stato,

non può ritenersi ingiustificato che il legislatore del 1981, dato

il perdurare di quelle carenze, si sia indotto ad affiancare al

lavoro sostitutivo una misura, come la libertà controllata, che -

anche per certe discutibili previsioni della sua concreta disciplina

(art. 56) - è certo di esso maggiormente afflittiva, ed alla quale

dovrà perciò competere un ruolo sussidiario e non, come oggi

accade, prevalente.

Alla stregua delle considerazioni svolte, ed al di là di

eventuali diversi giudizi su singole previsioni non costituenti qui

oggetto di specifica impugnativa, le censure mosse alle disposizioni

finora esaminate vanno, perciò, dichiarate infondate.

9. - Le due ulteriori censure, attinenti al meccanismo processuale

(art. 586, sesto e settimo comma, c.p.p. cfr. par. 4), vanno

esaminate alla stregua del secondo dei criteri enunciati alla fine

del par. 7.

Al riguardo, va ricordato che la Corte, nella sentenza n.

131/1979, non esaminò ex professo le censure mosse al vecchio testo

dell'art. 586 c.p.p. e che allora specificamente concernevano la

mancata previsione di un procedimento in contraddittorio con il

condannato: l'inscindibile nesso tra la norma sostanziale (art. 136)

e quella processuale comportò infatti che tali impugnative dovessero

ritenersi assorbite per effetto della caducazione della prima.

Sulle censure ora in esame (automatismo ed indifferibilità della

conversione), la Corte si pronunziò esplicitamente: e considerò che

" nel momento in cui, esclusivamente per la accertata insolvibilità

del condannato, si deve procedere, in sede di esecuzione,

indifferibilmente ed in modo automatico, alla conversione della pena

pecuniaria in pena detentiva, viene a prospettarsi una lesione del

principio di uguaglianza in materia penale" (par. 6). Tale giudizio

va qui ribadito, pur se oggi la disciplina complessiva è mutata e,

soprattutto, ben diverse sono le pene (alternative alla detenzione)

in cui quella pecuniaria è convertita: ed è in riferimento ad esso,

ed alla stregua del criterio su enunciato, che vanno esaminate le

disposizioni impugnate.

10. - Se ci si limita al suo tenore letterale, il nuovo testo

dell'art. 586 c.p.p. non differisce da quello previgente, salvo le

variazioni connesse all'introduzione del pagamento rateale della pena

pecuniaria e di differenti misure sostitutive di essa, ed

all'attribuzione al magistrato di sorveglianza delle determinazioni

concernenti le modalità di esecuzione di queste.

Inoltre, la normativa tuttora vigente in tema di conversione di

pena pecuniaria prevede, nel caso di mancato pagamento, ed a seguito

di pignoramento negativo, che il cancelliere del giudice

dell'esecuzione proceda ad ulteriori accertamenti, consistenti

nell'acquisizione di certificati dell'autorità comunale, del

procuratore delle imposte e dell'ufficio di polizia tributaria del

luogo ove il condannato o la persona civilmente obbligata per

l'ammenda ha il domicilio o la residenza o del luogo ove si ritiene

che l'uno o l'altro abbia beni o cespiti di reddito (art. 40 disp.

att. c.p.p.). Se si tratti di persona "notoriamente insolvibile anche

per tenue somma", l'ufficiale giudiziario ne rilascia al cancelliere

apposita attestazione (art. 115 d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229).

Alla stregua dell'ordinamento previgente, ben poteva affermarsi

che il provvedimento di conversione seguisse automaticamente a

siffatti accertamenti e si risolvesse in un'acritica ricognizione del

loro esito: a favore di tale conclusione deponevano e la ritenuta

natura amministrativa del provvedimento ed il suo carattere meramente

esecutivo della sentenza di condanna.

A diversa conclusione si perviene, invece, inquadrando le

disposizioni in discorso nel nuovo sistema normativo ed

interpretandole alla stregua dei principi dianzi affermati.

Innanzitutto, che il provvedimento di conversione non sia

meramente esecutivo della sentenza di condanna lo si

arguisce agevolmente - come già rilevato - dal fatto che esso, alla

stregua dello stesso tenore dell'art. 586, sesto

comma, presuppone non solo la condanna ma anche l'accertamento del

mancato pagamento della pena pecuniaria

irrogata e, soprattutto, quello dell'insolvibilità del condannato.

Dipendendo la legittimità del provvedimento dalla

effettiva sussistenza di tali presupposti, non è concepibile che il

compito dell'organo dell'esecuzione si risolva in

un'acritica presa d'atto dell'operato di altri organi: e che quindi

gli sia precluso, ad esempio, il sindacato sulla

sufficienza degli elementi posti a base dell'attestazione

dell'ufficiale giudiziario di notorietà dell'insolvibilità, ovvero

sulla congruità delle indagini volte a verificare l'eventuale

esistenza di altri luoghi, diversi dal domicilio e dalla

residenza, ove "si deve ritenere" che il condannato possieda beni o

cespiti di reddito. Basterebbe, del resto, por mente ai

problemi che può comportare la stessa identificazione delle persone

od enti civilmente obbligati per l'ammenda alla

stregua del nuovo testo degli artt. 196 e 197 c.p. - la cui accertata

insolvibilità è pure presupposto di legittimità della

conversione - per rendersi conto che non può non spettare

all'autorità giudiziaria il sindacato sull'eventuale erroneità

dell'attività del cancelliere. E del resto, la legittimità del

provvedimento comporta anche accertamenti di ordine diverso, quali ad

es. quelli relativi all'eventuale estinzione del reato o della pena

pecuniaria o all'eventuale computo della pena presofferta a titolo

diverso.

Tutto ciò da un lato dà ragione del già rilevato carattere

decisorio del provvedimento (cfr. par. 3), del resto confermato dal

suo assoggettamento al rito degli incidenti di esecuzione (art. 586,

ult. comma); dall'altro concorre a far ritenere - secondo quanto

sostenuto dalla più recente dottrina - che ad esso debba assegnarsi

natura giurisdizionale: conclusione, questa, che trova conferma non

tanto nel fatto che dalle suesposte considerazioni discende che il

provvedimento deve essere motivato (e che esso assume, quindi, la

forma dell'ordinanza); quanto, soprattutto, nell'assorbente rilievo

che trattasi di provvedimento dell'autorità giudiziaria limitativo

della libertà personale.

All'anzidetta natura del provvedimento di conversione si connette,

d'altra parte, un'ulteriore precisazione in ordine al potere-dovere

dell'organo dell'esecuzione, visto, questa volta, alla luce del

principio d'inderogabilità della pena. Poiché questo impone,

innanzitutto, che si dia esecuzione alla pena normativamente prevista

e concretamente irrogata, e che alla pena sostitutiva si faccia luogo

solo ove ciò risulti effettivamente impossibile per insolvibilità

del condannato, è chiaro che deve ritenersi demandata a tale organo

- preposto all'applicazione della legge - e non certo all'organo

ausiliario, l'indagine sul se di insolvibilità reale si tratti,

ovvero se per avventura essa non sia simulata e fraudolenta. La

rilevante differenza rispetto alla passata disciplina in termini sia

di afflittività delle misure sostitutive, sia di parametri di

ragguaglio tra queste e la pena pecuniaria, sia di limiti massimi

delle misure medesime rendono concreto il pericolo che, in certi casi

(si pensi a talune ipotesi di pene proporzionali), il condannato

possa ritenere preferibile soggiacere alla pena sostitutiva piuttosto

che a quella pecuniaria. Il problema è stato considerato dal

legislatore del 1981, che ha all'uopo configurato la nuova

fattispecie criminosa di cui all'art. 388 ter c.p.; ma ciò, lungi

dall'attenuare l'esigenza di siffatte indagini, pone in risalto la

necessità che ad esse si addivenga prima della conversione, onde

impedire che siano frustrate le esigenze di effettiva esecuzione

della pena primaria irrogata e di integrale soddisfazione del

conseguente credito erariale.

11. - Tanto precisato in riferimento alla censura concernente

l'automatismo della conversione, deve ancora rilevarsi che non meno

importanti sono i riflessi che la nuova normativa induce in relazione

alla dedotta indifferibilità della conversione.

Al riguardo, nella sentenza n. 131/1979 si è precisato che

occorre "evitare di confondere il concetto di inderogabilità della

pena" con quello "della sua differibilità in presenza di situazioni

che appaiono meritevoli di considerazione", concetti dalla cui

"pratica equiparazione" "deriva la valutazione statica ed immutabile

dell'insolvibilità".

Rispetto alla situazione normativa allora considerata dalla Corte,

il legislatore del 1981 ha introdotto una rilevante modificazione,

consentendo al giudice di cognizione di disporre il pagamento rateale

(da tre a trenta mesi) della pena pecuniaria: con ciò correggendo,

in questa fase, la staticità della valutazione dell'insolvibilità

ed introducendo l'opposto criterio - ispirato al principio di

uguaglianza - della distinzione tra insolvibilità e temporanea

difficoltà di pagamento.

Analoga distinzione il legislatore non ha ritenuto di prevedere

espressamente per quanto attiene alla fase esecutiva. Ma ha mantenuto

in vita una norma (art. 237 della Tariffa penale: r.d. 23 dicembre

1865, n. 1701) che consente all'Intendenza di Finanza - su parere

dell'organo dell'esecuzione (Procuratore della Repubblica o Pretore)

- ovvero al Ministro - ove l'Intendente dissenta da tale parere - di

dilazionare o rateizzare (fino a sei anni) il pagamento della pena

pecuniaria, sia pur soltanto in favore di chi dimostri la propria

solvibilità "con certificati di catasto o di ipoteche" ovvero

presenti un fideiussore.

Trattasi evidentemente - come si osservò nella sentenza n.

131/1979 - di norma ancorata "ad una prospettazione ottocentesca del

patrimonio personale, propriamente tale solo se consistente in beni

immobili"; ed è bene ricordare che essa fu a suo tempo impugnata, in

riferimento all'art. 3 Cost., proprio in quanto richiedeva tali

garanzie immobiliari o personali; senza che peraltro questa Corte

potesse pronunciarsi nel merito, in ragione della natura

amministrativa del procedimento e della carenza di potere decisorio

dell'organo dell'esecuzione rimettente, ivi chiamato ad esprimere un

parere (sent. n. 81/1970).

Che tale disposizione sia stata mantenuta nel sistema è

significativo segno dell'intenzione del legislatore di consentire che

il pagamento della pena pecuniaria sia dilazionato nella fase

esecutiva e di non porre ciò in alternativa rispetto alla

rateizzazione prevista in fase di cognizione; e d'altra parte, è

verosimile che la sua mancata modifica sia almeno in parte frutto

dell'allora prevalente concezione del procedimento di conversione

della pena pecuniaria come procedimento amministrativo e meramente

esecutivo, con il quale poteva dunque ritenersi armonizzabile la

procedura testé descritta.

Il problema va ora riesaminato in chiave sistematica, alla luce

della già chiarita presenza di elementi di giurisdizionalità nel

procedimento di conversione, della natura giurisdizionale del

relativo provvedimento conclusivo e del sopraenunciato criterio -

discendente dal principio d'uguaglianza - che impone di agevolare

l'adempimento della pena pecuniaria onde circoscrivere nella massima

misura possibile l'area di concreta operatività della conversione

(cfr. par. 7).

La permanenza nel sistema del principio - deducibile dal citato

art. 237 - della concedibilità di dilazioni o rateizzazioni di

pagamento nella fase esecutiva comporta che il concetto

d'insolvibilità di cui all'art. 586, sesto comma, c.p.p. vada

interpretato come distinto da quello di temporanea difficoltà di

pagamento - sulla scorta, del resto, di quanto già precisato, a

proposito dell'analoga distinzione tra insolvibilità e insolvenza,

nella sentenza n. 149 del 1971 - e che, quindi, la conversione possa

essere differita in presenza di situazioni di mera insolvenza che

appaiano meritevoli di considerazione. Le esigenze di coordinamento

con la rateizzabilità in fase di cognizione comportano,

naturalmente, che deve trattarsi di difficoltà insorte

successivamente alla pronuncia di condanna e da questa non

considerate; e tale facoltà va - naturalmente - riconosciuta

all'organo dell'esecuzione nei limiti risultanti dai criteri ora

enunciati. Ma sarebbe evidentemente irragionevole che una facoltà

riconosciuta ad un organo amministrativo sia negata all'autorità

giudiziaria investita di potere decisorio in materia di conversione.

Anzi, proprio questa circostanza comporta che tale potere non possa

ritenersi assoggettato alle condizioni (prestazione di garanzie reali

o personali) che circoscrivono quello del primo.

La conclusione cui in tal modo si perviene è coerente ad un

indirizzo già altre volte affermato, a diverso proposito, da questa

Corte (cfr. sentt. nn. 139/1982 e 249/1983): che cioè, laddove si

verifichino variazioni significative delle condizioni essenziali

valutate nella fase di cognizione e poste a base della relativa

pronuncia, occorre che esse siano riconsiderate nella fase successiva

affinché la sanzione irrogata risulti adeguata al modello legale nel

momento in cui vi si dà effettiva esecuzione: il che comporta che,

entro i limiti posti dal principio di legalità, debbano ritenersi

consentite - anzi, imposte - quelle modificazioni o quegli

adattamenti idonei a soddisfare in concreto l'esigenza di

individualizzazione della pena (art. 27, terzo comma, Cost.).

Alla stregua delle suesposte considerazioni, le censure mosse al

sesto comma dell'art. 586 c.p.p. in punto di automaticità ed

indifferibilità della conversione vanno dichiarate infondate.

12. - A diversa conclusione deve invece pervenirsi in ordine al

settimo comma dell'art. 586 c.p.p., il quale prevede - con una

formula rimasta inalterata rispetto al testo previgente - che avverso

il provvedimento di conversione l'interessato possa proporre

opposizione secondo il rito degli incidenti di esecuzione, senza che

però essa abbia effetto sospensivo.

L'esclusione - in deroga alle regole generali - dell'effetto

sospensivo dell'opposizione è la manifestazione estrema della rigida

e meccanicistica concezione del principio di inderogabilità della

pena tipico dell'ordinamento previgente, principio che

dall'insolvibilità fa discendere in modo automatico ed immediato non

solo la conversione ma anche l'esecutività immediata di essa, in

coerenza, del resto, con l'allora ritenuto carattere amministrativo

ed esecutivo del provvedimento. Riproducendola pedissequamente, il

legislatore del 1981 ha, per questa parte, contraddetto i principi

ispiratori della riforma, quali discendevano dalle enunciazioni della

sentenza n. 131/1979 e che si sono più sopra precisati: non

avvertendo, oltretutto, l'incongruenza di prevedere il contemporaneo

svolgimento di due procedimenti dagli esiti potenzialmente opposti,

l'uno davanti al giudice degli incidenti di esecuzione e l'altro

davanti al magistrato di sorveglianza, con la conseguenza che la

pronuncia resa nell'uno può vanificare quella adottata nell'altro.

La discriminazione cui la disposizione dà luogo non appare

sorretta da alcuna apprezzabile ragione: innanzitutto, perché nessun

serio pregiudizio alla realizzazione della pretesa punitiva dello

Stato può derivare dalla dilazione conseguente all'incidente; in

secondo luogo, perché il contorto richiamo alla relativa procedura

operato attraverso il rinvio all'art. 582 c.p.p. appare diretto a

scoraggiare l'opposizione con la minaccia - di certo grave per chi

versi in disagiate condizioni economiche - dell'irrogazione di una

(ulteriore) sanzione pecuniaria nel caso in cui l'incidente appaia

manifestamente infondato (cfr. il terzo comma, ultima parte,

dell'art. cit.); in terzo luogo, e soprattutto, perché i tempi

tecnici di definizione della procedura incidentale possono avere

effetti irreparabilmente pregiudizievoli per l'interessato laddove -

come spesso accade - la pena sostitutiva da espiare sia di breve

durata: il che è tanto più grave, in quanto è nell'incidente che

il condannato può per la prima volta esporre le proprie ragioni.

Il settimo comma dell'art. 586 c.p.p. deve perciò essere

dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui esclude

che l'opposizione al provvedimento di conversione della pena

pecuniaria abbia effetto sospensivo.

13. - Deve ora esaminarsi la questione di legittimità

costituzionale del quinto comma del medesimo art. 586 c.p.p. (nel

testo sostituito con l'art. 106 l. n. 689/1981) sollevata in

riferimento all'art. 3 Cost. dal Pretore di Prato con ordinanza del

22 novembre 1984 (r.o. 12/85).

La nuova disciplina, come già si è accennato, ha introdotto

nell'ordinamento il nuovo istituto del pagamento rateale delle pene

pecuniarie, che può essere disposto dal giudice della cognizione "in

relazione alle condizioni economiche del condannato". Le rate possono

essere da tre a trenta, ma ciascuna non inferiore a lire trentamila

(art. 133 ter c.p.p.). In relazione a tale ipotesi, il nuovo testo

dell'art. 586 c.p.p. prevede, al secondo comma, che le vigenti

disposizioni nell'esecuzione delle pene pecuniarie si osservino solo

"in quanto applicabili" e che l'avviso di pagamento ed il precetto

contengano anche l'indicazione dell'importo e della scadenza delle

singole rate; ed al quarto comma, che, nel caso in cui la pena

pecuniaria rateizzata sia applicata con decreto, il precetto dovrà

ingiungere di pagare entro cinque giorni dalla scadenza di ogni

singola rata. Il precetto è quindi unico, e non deve essere ripetuto

per ogni singola rata.

Il quinto comma della disposizione prevede poi che, "quando sia

decorso inutilmente il tempo fissato per il pagamento della pena

rateale, il pubblico ministero od il pretore ordina la conversione

della pena pecuniaria per la parte corrispondente".

Secondo quanto è stato rilevato in dottrina, quest'ultima norma,

anche in collegamento con la riserva contenuta nel secondo comma,

comporta:

a) che alla conversione si proceda senza previo esperimento

della procedura di esecuzione forzata;

b) che la conversione segua al mancato pagamento di ogni singola

rata mensile e limitatamente a questa, sicché l'eventuale

conversione dell'intero è disposta con più provvedimenti

successivi;

c) che, in deroga alle regole generali (artt. 136 e 586, sesto

comma, c.p.p.), la conversione, in questo caso, non presuppone

l'insolvibilità del condannato ed avviene quindi a prescindere

dall'accertamento di essa, sulla sola base del mancato pagamento.

In altri termini, qui presupposto della conversione non è più

l'insolvibilità ma l'insolvenza.

14. - Questa Corte, con la sentenza n. 149 del 1971, ha escluso

che possano legittimamente equipararsi, essendo "situazioni del tutto

diverse", "l'insolvibilità - che è un dato di fatto oggettivo" - "e

l'insolvenza - mera situazione contingente, condizionata e, talvolta,

provvisoria": ed ha perciò statuito che, nei confronti di chi, come

il fallito, si trovi nell'impossibilità giuridica di pagare, la

conversione non può operare prima della chiusura del fallimento.

La Corte ha osservato, al riguardo, che la conversione sarebbe

subi'ta a torto se il fallimento venisse in seguito revocato; e che

in varie ipotesi - chiusura rapida del fallimento, concordato,

possibilità di pagare grazie ai guadagni conseguiti in pendenza del

fallimento - la dilazionata convertibilità "consentirebbe allo Stato

di realizzare quanto dovutogli, sia pure con qualche ritardo".

In riferimento ad una fattispecie di omesso pagamento di una rata

di pena pecuniaria da parte di persona fallita in epoca successiva

alla condanna, il Pretore di Prato dubita che il citato quinto comma

dell'art. 586 c.p.p. violi il principio di uguaglianza in quanto

"impone la pronuncia di ordinanza di conversione della pena

pecuniaria automaticamente di seguito dell'omissione del pagamento

nel termine rateale"; e ciò - osserva il Pretore - anche nel caso di

sopravvenuta impossibilità giuridica di pagare, conseguente a

fallimento, il che comporta un'ingiustificata discriminazione

rispetto a chi si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena

pecuniaria rateizzata.

La questione, così come prospettata, solo apparentemente si

incentra su quest'ultimo profilo. Ponendo un problema di accertamento

delle cause del mancato pagamento (per impossibilità giuridica, od

altro), il giudice a quo contesta che ad esso possa seguire

"automaticamente" la conversione; e nel contempo, rappresentando la

particolare situazione di chi sia fallito successivamente alla

condanna, pone in questione l'indifferibilità della conversione che

a quell'automatismo necessariamente consegue nel congegno predisposto

dalla norma impugnata; e, correlativamente, prospetta in positivo

l'esigenza che si possa far luogo a dilazioni di pagamento in

relazione a situazioni meritevoli di tutela (nel caso, il fallimento)

intervenute dopo la pronuncia di condanna.

In definitiva, l'ordinanza pone il quesito se anche per le pene

rateizzate non debba richiedersi l'accertamento, oltre che del

mancato pagamento, anche dell'insolvibilità e se pur in tal caso

l'insolvibilità non debba essere distinta dalla temporanea

difficoltà al pagamento; se, quindi, la disciplina della conversione

delle pene pecuniarie rateali non debba essere ricondotta nell'ambito

della regola generale dettata dal sesto comma dell'art. 586 c.p.p.,

secondo il significato di questo più sopra precisato.

15. - La questione, così prospettata, è fondata.

Questa Corte è consapevole che la disciplina della conversione

della pena pecuniaria rateale risponde all'esigenza di evitare

appesantimenti delle relative procedure: ciò è comprensibile, ma

non è sufficiente a giustificare che si prescinda in tal caso

dall'accertamento dell'effettiva insolvibilità.

La rateizzazione, invero, è un meccanismo necessario per

individualizzare la pena pecuniaria sì da adeguarne l'esecuzione al

principio generale d'uguaglianza: non, quindi, un beneficio che possa

trovare una sorta di compensazione in una disciplina processuale

deteriore per chi versi in disagiate condizioni economiche.

Né può ritenersi che l'accertamento dell'insolvibilità sia da

omettere in quanto già effettuato dal giudice di cognizione per il

fatto stesso di aver disposto la rateizzazione, giacché questa, al

contrario, presuppone che il condannato si trovi in difficoltà

economiche ma non sia insolvibile.

D'altra parte, stante la già rilevata necessità di distinguere

tra insolvibilità ed insolvenza, tra insolvibilità e temporanea

difficoltà sopravvenuta di adempimento, è del tutto irragionevole

che di ciò si tenga conto nei confronti di chi all'epoca della

condanna risultava solvibile - e non abbia perciò fruito della

rateizzazione - e non anche nei confronti di chi già allora si

trovava in precarie condizioni economiche, e abbia perciò avuto

frazionata l'esecuzione della pena.

Il disporre proprio nei confronti di questi una conversione

immediata, automatica ed indifferibile contraddice palesemente al

principio di uguaglianza.

Il quinto comma dell'art. 586 c.p.p. va perciò dichiarato

costituzionalmente illegittimo, e conseguentemente la disciplina

della conversione della pena rateale va ricondotta nella regola

generale dettata nel comma successivo, con ciò restando assorbita la

più specifica questione concernente la conversione nei confronti del

fallito pure prospettata dal Pretore di Prato.

16. - La Corte è consapevole che, pur a seguito della presente

sentenza, nella disciplina processuale della conversione permangono

difetti che la rendono non pienamente adeguata ai principi

costituzionali in materia, e che possono indirettamente frenare un

più ampio ricorso alla pena pecuniaria, da molti auspicato: basti

pensare, oltre a quanto già osservato, all'incongruenza, giustamente

rilevata in dottrina, di una distinzione delle fasi della conversione

- provvedimento di conversione e determinazione delle modalità

esecutive di essa - demandate ad organi diversi, in cui la garanzia

del contraddittorio è inversamente proporzionale all'incidenza dei

provvedimenti da adottare sui diritti soggettivi del condannato; il

che non sembra in armonia con la tendenza ad una piena

giurisdizionalizzazione della fase esecutiva che emerge dai più

recenti indirizzi legislativi (cfr. legge 10 ottobre 1986, n. 663).

Una revisione in tal senso dell'attuale disciplina esula però dai

limiti del presente giudizio incidentale, rientrando nella sfera di

competenza del legislatore.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 107 della legge 24 novembre 1981, n. 689

(Modifiche al sistema penale), sollevata in riferimento all'art. 3

Cost. dal magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Firenze

con ordinanza del 3 luglio 1982 (r.o. 593/82);

2) dichiara non fondate le questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 136 c.p., 102, 103, 105 e 107 della legge

24 novembre 1981, n. 689 - il primo nel testo sostituito con l'art.

101 di detta legge - nonché dei primi quattro commi dell'art. 586

c.p.p., nel testo sostituito con l'art. 106 della medesima legge,

sollevate in riferimento all'art. 3 Cost. dal Pretore di Foligno con

ordinanza del 14 dicembre 1982 (r.o. 112/83);

3) dichiara la illegittimità costituzionale del quinto comma

dell'art. 586 c.p.p., nella parte in cui non prevede che la

conversione della pena pecuniaria rateale ivi disciplinata avvenga

previo accertamento dell'insolvibilità del condannato e, se ne è il

caso, della persona civilmente obbligata per l'ammenda;

4) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la

questione di legittimità costituzionale del sesto comma dell' art.

586 c.p.p., sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dal Pretore di

Foligno con la predetta ordinanza;

5) dichiara la illegittimità costituzionale del settimo comma

dell'art. 586 c.p.p., nella parte in cui esclude che l'opposizione

promossa avverso il provvedimento che ordina la conversione della

pena pecuniaria abbia effetto sospensivo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 marzo 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: SPAGNOLI

Depositata in cancelleria il 7 aprile 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

ECLI:IT:COST:1987:108 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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