Codice penale

Art. 136 c.p. — Conversione delle pene pecuniarie non eseguite

((Le pene principali della multa e dell'ammenda, non eseguite entro il termine di cui all'articolo 660 del codice di procedura penale indicato nell'ordine di esecuzione, si convertono a norma degli articoli 102 e 103 della legge 24 novembre 1981, n. 689. La pena pecuniaria sostitutiva della reclusione o dell'arresto, non eseguita entro lo stesso termine, si converte a norma dell'articolo 71 della legge 24 novembre 1981, n. 689.)).

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

55

La Corte Costituzionale con sentenza 18-30 giugno 1971, n. 149 (in G.U. 1ª s.s. 07/07/1971, n. 170) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 136, primo comma, del codice penale, nella parte in cui ammette, per i reati commessi dal fallito in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento, la conversione della pena pecuniaria in pena detentiva, prima della chiusura della procedura fallimentare".

Corte Costituzionale

84

La Corte Costituzionale con sentenza 16-21 novembre 1979, n. 131 (in G.U. 1ª s.s. 28/11/1979, n. 325) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 136 del codice penale".

Testo vigente dal 30 dicembre 2022

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 131/1979

    Ha colpito questo articolo
    21 novembre 1979

    Configura una lesione del principio di eguaglianza in materia penale l'automatica ed indifferibile conversione - dovuta all'accertata insolvibilità del condannato - della pena pecuniaria in pena detentiva. Pertanto, è costituzionalmente illegittimo, in riferimento all'art. 3 Cost., l'art. 136 c.p.

    Art. 136 c.p. · Art. 586 c.p.p. · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 149/1971

    Ha colpito questo articolo
    30 giugno 1971

    L'art. 136, primo comma, del cod. pen., nella parte in cui ammette, per i reati commessi dal fallito in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento, la conversione della pena pecuniaria in pena detentiva, prima della chiusura della procedura fallimentare, viola l'art. 3 della Costituzione, in quanto equipara due situazioni del tutto diverse, quali sono l'insolvibilità richiesta dalla norma denunziata per la conversione e l'insolvenza, che, invece, essendo una situazione contingente, condizionata e provvisoria, espone il condannato a subire a torto la pena detentiva, se il fallimento venga in seguito revocato. Deve, per altro, aversi riguardo all'impossibilità giuridica sopravvenuta e, pertanto, contenersi il divieto di conversione alle condanne a pena pecuniaria anteriori alla dichiarazione di fallimento. Sarebbe, infatti, irrazionale che l'inderogabilità della pena trovasse un correttivo a favore di chi, essendo in istato di fallimento, commetta dei reati per i quali riporti condanna alla multa e all'ammenda. La declaratoria di parziale illegittimità dell'art. 136, primo comma, del codice penale esaurisce la materia del contendere, dato che l'accolta eccezione di insolvibilità si trasferisce automaticamente nell'art. 586, quarto comma, cod. proc. penale.

    Art. 136 c.p. · Art. 586 c.p.p. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 295/1987

    Questione infondata
    28 luglio 1987

    In tema di conversione della pena pecuniaria, l'insolvibilita` del condannato e` concetto distinto dalla insolvenza, sicche` la conversione puo` essere differita in presenza di situazioni di mera insolvenza ovvero di sopravvenute difficolta` meritevoli di considerazione; e cio` anche in relazione alla specifica ipotesi di pena pecuniaria (pur se rateizzata) non pagata da chi sia stato dichiarato fallito successivamente alla sentenza di condanna. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 136 cod.pen. - nel testo sostituito con l'art. 101 della L. 24 novembre 1981 n. 689 - nella parte in cui ammette, per i reati commessi dal fallito prima della dichiarazione di fallimento, la conversione della pena pecuniaria prima della chiusura della procedura fallimentare). - cfr. S.n. 108/87.

    Art. 136 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 586 c.p.p. · Art. 101 Modifiche al sistema penale

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (5)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 30 dicembre 2022

Confronto con la versione in vigore dal 15 dicembre 1981 al 30 dicembre 2022. 6 parole tolte, 56 parole aggiunte.

Le pene aggiunto: principali della multa e dell'ammenda, non eseguite tolto: per insolvibilita' del condannato aggiunto: entro il termine di cui all'articolo 660 del codice di procedura penale indicato nell'ordine di esecuzione, si convertono a norma tolto: di legge aggiunto: degli articoli 102 e 103 della legge 24 novembre 1981, n. 689. La pena pecuniaria sostitutiva della reclusione o dell'arresto, non eseguita entro lo stesso termine, si converte a norma dell'articolo 71 della legge 24 novembre 1981, n. 689..

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art136 · fonte del testo

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