Corte costituzionale

Sentenza n. 131/1979

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 21/11/1979 · relatore Alberto Malagugini

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 136 del

codice penale e 586 del codice di procedura penale promosso con

ordinanza emessa il 1 marzo 1975 dal pretore di Napoli-Barra, nel

procedimento di esecuzione penale nei confronti di Sorrentino Vincenzo

ed altri, iscritta al n. 724 del registro ordinanze 1976 e pubblicata

nella Gazzetta Ulliciale della Repubblica n. 24 del 26 gennaio 1977.

Udito nella camera di consiglio del 4 maggio 1979 il Giudice

relatore Alberto Malagugini.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Il pretore di Napoli-Barra, dovendo provvedere alla conversione ex

art. 136 cod. pen. per accertata insolvibilità dei condannati, di

numerose pene pecuniarie (da un minimo di L.2.000 di ammenda ad un

massimo di L.150.000 di multa) con ordinanza in data 1 marzo 1975 ha

sollevato d'ufficio questione di legittimità costituzionale del citato

art. 136 cod. pen. in relazione agli artt. 3 e 27 Cost., nonché

dell'art. 586 cod. proc. pen., in relazione all'art. 24 della

Costituzione.

La conversione della pena pecuniaria in detentiva, per

insolvibilità del condannato, determinerebbe secondo il giudice a quo

una arbitraria situazione di diseguaglianza in danno del non

possidente, in quanto dalla sua condizione economica - e solo da essa -

si fa derivare un aggravamento sostanziale della pena già irrogatagli,

stante la maggior gravità della pena detentiva rispetto alla pena

pecuniaria, per l'incidenza sulla libertà personale e su tutti i

rapporti di vita del cittadino. Di qui il ritenuto contrasto dell'art.

136 cod. pen. con l'art. 3 Cost., nella parte in cui afferma

l'eguaglianza davanti alla legge senza distinzione di condizioni

personali e sociali.

Il pretore prende atto che analoga questione è stata respinta

dalla Corte costituzionale con sentenza n. 29/62, sulla base della

rilevanza costituzionale del principio di inderogabilità della pena.

Ritiene tuttavia che tale posizione vada riesaminata, sopratutto dopo

che, con la sentenza n. 149 del 1971, il principio d'inderogabilità ha

ricevuto una sia pur limitata deroga nei confronti del fallito,

condannato a pena pecuniaria per reati commessi in epoca anteriore alla

dichiarazione di fallimento (la citata sentenza ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale dello stesso art. 136, primo comma,

cod. pen., nella parte in cui, nell'ipotesi sopraindicata, ammette la

conversione della pena pecuniaria in pena detentiva prima della

chiusura della procedura fallimentare). Ad avviso del pretore,

l'inderogabilità della pena non sarebbe fra i "cardini costituzionali"

del sistema punitivo, ma solo una scelta discrezionale del legislatore,

come tale modificabile. D'altra parte, con riferimento alle pene

pecuniarie, la conversione in pena detentiva per insolvibilità non

sarebbe l'unico modo per tenere ferma la funzione preventiva e

repressiva della minaccia penale: già il codice Zanardelli, ed alcune

legislazioni straniere, prevedono meccanismi diversi (rateazioni,

limiti alla conversione, prestazioni d'opera sostitutive).

Rispetto a simili discipline, l'indiscriminata conversione in pena

detentiva appare anche contraria alla finalità rieducativa della pena,

prevista dall'art. 27 Cost. La soggezione a una pena detentiva,

qualitativamente diversa e più grave di quella irrogata con la

sentenza di condanna, con l'esclusione del condannato dalla società

tende a ingenerare in costui l'opinione, tutt'altro che "rieducativa",

che il non abbiente, oltre a non avere adeguata difesa nel processo,

paga con una carcerazione non meritata ciò che altri soddisfano col

denaro. In tal caso la pena, lungi dall'assolvere ad una funzione

rieducativa. si presenta come affermazione fine a se stessa della

autorità dello Stato, in contrasto con la stessa scelta del

giudicante, e con prevedibili conseguenze criminogene.

Costituzionalmente illegittima, infine, appare al giudice a quo la

procedura prevista per la "conversione" della pena dall'art. 586 cod.

proc. pen.. La conversione della pena pecuniaria in detentiva, una

volta accertata l'insolvibilità del condannato, è fatta dal P.M. o

dal pretore competente per l'esecuzione al di fuori di qualsiasi

contraddittorio con il condannato. Di qui la violazione del diritto di

difesa, garantito dall'art. 24 Cost. "in ogni stato e grado del

procedimento". Non sarebbe infatti adeguata tutela, secondo il giudice

a quo, la possibilità di sollevare incidente di esecuzione, posto che

esso non ha effetto sospensivo, ed il suo esito (a fronte della minima

durata delle pene da espiare, nella maggior parte dei casi di

conversione) rischierebbe di essere tardivo.

L'ordinanza è stata ritualmente notificata, comunicata e

pubblicata.

Nel procedimento avanti alla Corte costituzionale non vi è stata

costituzione di parti. Considerato in diritto :

1. - Il giudice a quo ha sottoposto all'esame della Corte un

duplice ordine di questioni.

a) In primo luogo, egli dubita che la disposizione dell'art. 136,

primo comma, del codice penale, per cui "le pene della multa e

dell'ammenda, non eseguite per insolvibilità del condannato, si

convertono rispettivamente nella reclusione per non oltre tre anni e

nell'arresto per non oltre due anni", contrasti:

- con l'art. 3 Cost., in quanto determina una disparità di

trattamento fondata sulle sole condizioni economiche del condannato;

- con l'art. 27, terzo comma, Cost., in quanto prevede per il

condannato a pena pecuniaria, che risulti insolvibile, un trattamento

incompatibile con la funzione rieducativa della pena.

b) In secondo luogo, il pretore di Napoli-Barra dubita che l'art.

586, ultimo comma, del codice di procedura penale, contrasti con l'art.

24, secondo comma, Cost., perché non prevede, per la conversione delle

pene pecuniarie in pene detentive, un procedimento in contraddittorio

con il condannato.

2. - La questione di legittimità costituzionale dell'art. 136

(nonché dell'art. 135) del codice penale, sollevata con riferimento

agli artt. 2, 3 e 13, primo comma, Cost., è stata dichiarata non

fondata da questa Corte con la sentenza n. 29 del 22 marzo 1962, alla

quale hanno fatto seguito le ordinanze di manifesta infondatezza n. 59

del 1962 e n. 127 del 1971.

Con successiva sentenza n. 149 del 1971, la medesima Corte ha

dichiarato la illegittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 3

Cost., dello stesso art. 136 del codice penale, nella parte in cui

ammette per i reati commessi dal fallito in epoca anteriore alla

dichiarazione di fallimento la conversione della pena pecuniaria in

pena detentiva prima della chiusura della procedura fallimentare.

Dalle sopra citate sentenze di questa Corte (nonché da altre

sempre in tema di pene pecuniarie: sent. n. 12 del 1966 e n. 104 del

1968), tenuto conto della innovazione introdotta con la legge 26 luglio

1975, n. 354 (sull'ordinamento penitenziario, che ha reso obbligatorio

il regime di semilibertà per l'espiazione delle pene detentive

derivanti dalla conversione di pene pecuniarie), occorre prendere le

mosse per riconsiderare la questione ora nuovamente proposta.

3. - Le pene pecuniarie, della multa e dell'ammenda, nel nostro

come in altri ordinamenti, costituiscono una delle due specie di pene

principali comminate da sole, alternativamente o congiuntamente alla

pena detentiva, per i delitti e per le contravvenzioni (artt. 17 e 18,

24 e 26 del codice penale).

Esse consistono entrambe nel pagamento allo Stato di una somma di

denaro, che può essere fissa o proporzionale (art. 27 cod. pen.) entro

i limiti minimo e massimo stabiliti dalla legge, salva la facoltà del

giudice, quando per le condizioni economiche del reo la pena pecuniaria

stabilita dalla legge può presumersi inefficace, anche se applicata

nel massimo, di aumentarla fino al triplo (artt. 24, ultimo comma, e

26, ultimo comma, del codice penale). Inoltre, per i delitti

determinati da motivi di lucro, se la legge prevede soltanto la pena

della reclusione, il giudice può aggiungere la multa da lire duemila a

lire ottocentomila (art. 24, secondo comma, c.p.).

Alla esecuzione della pena pecuniaria (cioè alla riscossione della

somma dovuta), quando il condannato o chi per esso non abbia

ottemperato all'ordine di pagamento, si procede mediante espropriazione

forzata dei di lui beni mobili e immobili.

Il pagamento della pena pecuniaria può essere effettuato (per

conto e nell'interesse del condannato) anche da un terzo, non soltanto

perché così specificatamente prevede l'art. 221 del r.d. 23 dicembre

1865, n. 2701 (la cosiddetta "Tariffa Penale"), ma in linea generale,

per la natura di prestazione pecuniaria propria di questa specie di

pena.

Il condannato può ottenere una dilazione o l'autorizzazione ad

eseguire il pagamento a rate da stabilirsi, ma soltanto se dimostri la

propria "solvibilità con certificati di catasto e d'ipoteche" ovvero

presenti "una persona garante e notoriamente conosciuta come solvibile

e residente nel mandamento" che si obbliga a "soddisfare in proprio al

debito e alle spese quando non fosse accordata dilazione, o che dal

debitore principale si lasciasse trascorrere il termine prefisso" (art.

237 Tariffa Penale).

Quando esistono immobili ipotecati o mobili sequestrati di

pertinenza del condannato, ovvero somme versate a titolo di cauzione e

non devolute alla cassa delle ammende, l'ordine dei crediti con quei

mezzi garantiti vede al sesto ed ultimo posto "le pene pecuniarie ed

ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato" (art. 191 c.p.).

Quando sono accertate la mancanza di pagamento della pena

pecuniaria e l'insolvibilità del condannato - con i certificati delle

autorità menzionate dall'art. 40 delle disposizioni di attuazione del

codice di procedura penale (r.d. 28 maggio 1931, n. 602), ovvero per la

notorietà del fatto (art. 115 d.p.r. 15 dicembre 1959, n. 1229 -

ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali

giudiziari) - e, se ne è il caso, della persona civilmente obbligata

per l'ammenda, si procede alla conversione della pena pecuniaria in

pena detentiva art. 586, quarto comma, c.p.p.). A tale effetto, si

calcolano cinquemila lire o frazioni di cinquemila lire per ogni giorno

di detenzione (art. 135 c.p. nel testo modificato dalla legge 12 luglio

1961, n. 603).

La pena detentiva risultante dalla conversione della pena

pecuniaria non può superare i quattro anni di reclusione ed i tre anni

di arresto (artt. 136 e 78 c.p.) e anche in caso di pagamento parziale

della pena pecuniaria la conversione in pena detentiva si attua per il

residuo dovuto dal condannato, interamente nei limiti suindicati. È,

ovviamente, in facoltà del condannato stesso far cessare la pena

sostitutiva pagando la multa o l'ammenda, dedotta la somma

corrispondente alla durata della pena detentiva già sofferta (art.

136, ultimo comma, c.p.).

Per effetto della legge 26 luglio 1975, n. 354 (norme

sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure

privative e limitative della libertà), le pene detentive derivanti

dalla conversione di pene pecuniarie, sempreché il condannato non sia

affidato in prova al servizio sociale o non sia ammesso al lavoro alle

dipendenze di enti pubblici, sono espiate in regime di semilibertà

(ivi, art. 49).

4. - La normativa vigente in tema di conversione di pene pecuniarie

in pene detentive è stata oggetto di valutazioni, prevalentemente

critiche, da parte degli studiosi della materia, pur nella diffusa

convinzione della bontà della scelta di politica criminale che ha

visto affermarsi la pena pecuniaria come efficace alternativa alla pena

detentiva di breve e anche media durata.

Non sono mancate nello stesso Parlamento della Repubblica voci

dubbiose della legittimità costituzionale del sistema attuale di

conversione, fin da quando, nell'ormai remoto 1961, discutendosi il

disegno di legge, poi divenuto la legge 12 luglio 1961, n. 603, che

determina, tra l'altro, il nuovo indice di ragguaglio tra pene

pecuniarie e pene detentive, il relatore al Senato ebbe ad affermare

che "non può osservare il principio fondamentale della" " legge uguale

per tutti " "una norma che faccia derivare la perdita della libertà

dal possesso o meno di beni sufficienti a pagare una pena pecuniaria".

Con la legge 25 luglio 1975, n. 354, stabilendosi l'obbligatorietà

del sistema di semilibertà per l'espiazione delle pene detentive

derivanti dalla conversione delle pene pecuniarie, così da attenuare

l'impatto con il sistema carcerario, si è offerta dal legislatore una

ulteriore prova di sensibilità per un problema la cui soluzione

normativa si avvertiva inappagante. Di particolare rilievo, nella legge

citata, è l'apertura alla possibilità di sostituire, in sede di

conversione, alla pena detentiva il lavoro da prestarsi alle dipendenze

di enti pubblici, anche se la disposizione, al pari di quella di

identico contenuto del codice del 1889 (art. 19) è rimasta sin qui

totalmente inattuata per mancanza dei necessari supporti organizzativi.

Da ultimo, con il disegno di legge n. 1799 (modifiche al sistema

penale) approvato dalla Camera dei deputati il 25 ottobre 1978 e poi

decaduto per la fine anticipata della settima legislatura, si era

previsto (all'art. 49) il pagamento rateale della multa e dell'ammenda

da disporsi eventualmente dal giudice con la sentenza di condanna,

mentre, nei casi di mancato pagamento e di insolvibilità del

condannato, si attuava la conversione, per la pena convertita non

superiore a tre mesi, nella misura della libertà controllata, ferma,

per la pena convertita superiore a tre mesi, l'ammissione al regime di

semilibertà. Contestualmente si è venuto affermando il processo di

depenalizzazione di numerose fattispecie, con l'effetto di escludere la

conversione della sanzione (amministrativa) pecuniaria per categorie

d'illeciti sempre più ampie e certamente non di poca importanza. In

tale prospettiva, vengono in rilievo istituti diversi dalla

conversione, che senza fuoriuscire dal terreno della prestazione

pecuniaria tendono a garantirne l'adempimento imponendo un obbligo

solidale (art. 4 del d.d.l. n. 1799) a carico delle persone munite

d'autorità, direzione o vigilanza sul trasgressore, o delle persone

giuridiche od enti nel cui "ambito il trasgressore abbia agito; in ciò

sviluppando una linea già presente nel codice penale, con l'istituto

del civilmente obbligato per l'ammenda (artt. 196 e 197 cod. pen.).

Dalle esperienze di diritto comparato, riconosciuto che il successo

della pena pecuniaria dipende essenzialmente dalle condizioni

economiche e sociali dei singoli Paesi, in relazione ai livelli

occupazionali ed al reddito medio dei cittadini, si può desumere la

tendenza ad un adeguamento delle pene pecuniarie e delle loro modalità

di pagamento alle condizioni economiche del condannato verificate dal

giudice al momento della condanna (ad esempio, adottando il sistema dei

tassi giornalieri), così da tendere ad una uguaglianza sostanziale

della pena pecuniaria perché proporzionale alle risorse del condannato

stesso e da configurarne il mancato pagamento (dal quale deriva la

conversione) come la conseguenza di un comportamento colpevole e non di

una impossibilità in cui senza colpa versi il condannato.

La pena convertita è normalmente detentiva; non mancano però,

suggerimenti all'adozione di misure diverse, non limitative della

libertà personale del condannato, ma dirette, invece, a creare od

accrescere le sue capacità di pagamento, mediante ad esempio

l'ammissione al lavoro libero presso enti pubblici, anche per le sole

giornate o periodi festivi.

5. - In effetti, il complesso normativo sopra riassunto al n. 3,

disciplinante le pene pecuniarie e la loro esecuzione, presenta una

serie di disarmonie che rendono arduo configurarne la piena aderenza

alle norme costituzionali cui deve conformarsi il diritto penale.

Anzitutto, il contenuto stesso della pena pecuniaria consente

l'adempimento della obbligazione pecuniaria verso lo Stato, in che essa

consiste, anche ad opera di un terzo, che può sostituirsi al

condannato nel pagamento ovvero fornirgliene i mezzi, e ciò in ogni

caso, anche a prescindere dalla esistenza di un soggetto civilmente

responsabile per l'ammenda o dal ricorrere della ipotesi prevista

dall'art 237 della "Tariffa Penale". Appare così scalfito il principio

della personalità della responsabilità penale.

6. - In secondo luogo, nel momento in cui, esclusivamente per la

accertata insolvibilità del condannato, si deve procedere, in sede di

esecuzione, indifferibilmente ed in modo automatico, alla conversione

della pena pecuniaria in pena detentiva, viene a prospettarsi una

lesione del principio di eguaglianza in materia penale.

La conversione comporta, infatti e senza dubbio, un aggravamento

della pena inflitta dal giudice ed altera, perciò, il rapporto di

proporzionalità tra la gravità del reato e la capacità a delinquere

del colpevole, da un lato, e la specie e quantità della pena irrogata,

dall'altro, quale determinato discrezionalmente, nei limiti e secondo i

parametri di legge, dal giudice stesso. Con il risultato di far

derivare, per effetto delle condizioni economiche del condannato,

disuguali conseguenze sanzionatorie da responsabilità ritenute di pari

intensità nella violazione della medesima norma incriminatrice, sino a

far scontare al condannato insolvibile, quando i fatti di reato siano

punibili con la sola pena pecuniaria, una pena di specie diversa e più

grave di quella comminata nella previsione generale ed astratta del

legislatore.

Osservare che la conversione della pena pecuniaria in pena

detentiva, essendo prevista dalla legge, è, perciò, da ritenersi

implicita nella sentenza di condanna, prospettabile, quindi, per questo

aspetto, come condizionatamente alternativa, non rileva - e giustamente

lo afferma la sentenza n. 29 del 1962 - per la soluzione della

questione proposta, ma conduce soltanto ad una diversa formulazione di

essa.

7. - Né a giustificare la disciplina vigente della conversione

della pena pecuniaria in pena detentiva vale richiamarsi alla

inderogabilità della pena che, in quanto sanzione criminale, deve

poter essere eseguita a carico di tutti i destinatari.

Sotto il profilo qui considerato, occorre anzitutto evitare di

confondere il concetto di inderogabilità della pena con quelli della

sua materiale ineseguibilità ovvero della sua differibilità in

presenza di situazioni che appaiono meritevoli di considerazione.

L'esecuzione della pena detentiva, che non cessa per questo di

essere inderogabile, non può che arrestarsi tutte le volte che non si

riesce a disporre del soggetto chiamato ad espiarla, e il legislatore

ha previsto ipotesi, negli artt. 146, 147 e 148 del codice penale,

nelle quali si deve o si può rinviarla o sospenderla.

Così anche per la pena pecuniaria l'esecuzione può essere

dilazionata (art. 237 della "Tariffa penale", ma questo sostanziale

beneficio è discrezionalmente concedibile, con provvedimento

amministrativo dell'Intendente di finanza o del superiore Ministro

(cioè di soggetti estranei alla giurisdizione penale e preposti invece

alla tutela dell'interesse finanziario dello Stato), soltanto a chi

dimostri la propria solvibilità "con certificati di catasto o di

ipoteche" ovvero presenti un fidejussore.

Dalla pratica equiparazione di inderogabilità e indifferibilità

della pena deriva la valutazione statica ed immutabile della

insolvibilità, ancorata per di più ad una prospettazione ottocentesca

del patrimonio personale, propriamente tale soltanto se consistente in

beni immobili. In questa ottica, dalla incapacità del condannato,

verificata al momento dell'esecuzione, di pagare per intero la multa o

l'ammenda inflittagli sembra dedursi non già l'esistenza di una

situazione di fatto che arresta temporaneamente l'esecuzione stessa

(così come avviene nel caso di irreperibilità del condannato anche a

pena detentiva), ma addirittura una causa di estinzione della pena, il

che evidentemente non è.

8. - Vero è che la doverosa salvaguardia del fondamentale

interesse dello Stato ad una uguale possibilità di funzionamento del

sistema penale nei confronti di tutti i destinatari presuppone una

(tendenzialmente) uguale possibilità di applicazione della sanzione

prevista dalla legge a carico di tutti gli autori del medesimo

illecito, e, quindi, che la sanzione stessa sia di tal contenuto da

potersi attuare su di un bene sicuramente posseduto da tutti i

destinatari. Tale è la libertà personale, bene primario posseduto da

ogni essere vivente, a prescindere dalle diverse possibilità di

godimento, mentre il patrimonio (al pari del reddito) non inerisce

naturalmente alla persona umana, quanto meno in misura uguale. Perciò

la adozione di pene pecuniarie, accanto ad indubbi vantaggi - minore

incidenza sulla posizione ed inserimento sociali del condannato -

comporta l'inconveniente di una disuguale afflittività e al limite,

dell'impossibilità di applicarla, in funzione delle diverse condizioni

economiche dei soggetti condannati. Di qui la ricerca di rimedi, atti

a salvaguardare l'efficacia e la concreta uguaglianza dell'effetto

della pena pecuniaria, mediante meccanismi d'adeguamento alle concrete

condizioni economiche dei condannati. Nel codice penale vigente, tale

adeguamento è limitato alla previsione (artt. 24, ultimo comma, e 26,

ultimo comma, cod. pen.) dell'aumento fino al triplo, quando anche

l'applicazione del massimo edittale "può presumersi inefficace" "per

le condizioni economiche del reo". Proprio la previsione che taluno

dei destinatari della pena possa (quale ne sia la causa) versare in

condizioni di insolvibilità, che lo rendono incapace della prestazione

pecuniaria il cui adempimento costituisce l'esecuzione della pena

stessa, ha suggerito la convertibilità della pena pecuniaria in pena

detentiva negli ordinamenti che, per una fascia più o meno estesa di

reati hanno introdotto, via via allargandone il campo di applicazione,

la prima in sostituzione o in alternativa alla seconda, soprattutto per

le pene detentive di breve durata. La minaccia di conversione della

pena pecuniaria in pena detentiva è stata, cioè, ritenuta necessaria,

in considerazione della efficacia comparativamente maggiore della

seconda rispetto alla prima, a fine di prevenzione generale e speciale

ed anche per impedire che il condannato possa essere indotto a

precostituire volontariamente una situazione di insolvenza.

Mentre la previsione di un fatto diverso da quello per il quale è

comminata ed è stata irrogata la pena pecuniaria, potrebbe, se mai,

dare luogo ad una figura autonoma di reato (in analogia a quanto

disposto dall'art. 388 del codice penale - mancata esecuzione dolosa

di un provvedimento del giudice) si deve riconoscere che

l'argomentazione generalmente addotta, confortata dall'esperienza

maturata in numerosi Paesi, sarebbe certamente stringente al fine di

orientare libere scelte di politica criminale, quando si discutesse

della sempre opinabile giustizia o ingiustizia di un complesso

normativo, e dell'opportunità di accettare quelle che il Beccaria

chiamava "utili ingiustizie". Quando però, in un ordinamento vincolato

alla osservanza dei parametri costituzionali, l'alternativa tra pena

pecuniaria e pena detentiva si pone e si scioglie esclusivamente in

funzione della insolvibilità del condannato, accertata al momento

dell'esecuzione, appare insanabilmente contraddittorio pretendere di

fondare la soddisfazione del principio di uguaglianza di fronte al

reato e alla pena, proprio sul sacrificio dell'uguaglianza stessa,

introducendo una discriminazione determinata unicamente dalle

condizioni economiche del condannato.

Nella traslazione della pena dai beni alla persona del condannato

insolvibile è evidente il retaggio di concezioni arcaiche, basate

sulla fungibilità tra libertà e patrimonio personali.

Siffatte concezioni, esplicitamente proclamate fino alla

abrogazione della prigione per debiti, contrastano però seccamente con

la tavola dei valori costituzionali. Ciò non soltanto per la posizione

preminente ivi assicurata alla libertà personale, compresa tra quei

diritti inviolabili dell'uomo che la Repubblica riconosce e garantisce,

restandone così esclusa ogni possibilità di monetizzazione, ma anche

perché lo stato di insolvibilità, comunque motivato e normalmente

incolpevole, dal quale, nella fattispecie considerata, si fa derivare

la privazione della libertà personale, denuncia la persistenza di

ostacoli di ordine economico e sociale al conseguimento della

uguaglianza - nel caso, di fronte alla legge penale -; ostacoli che

però, lungi dal suggerire l'adozione di misure atte al loro

superamento, vengono assunti a causa esclusiva dell'innegabile

aggravamento della sanzione penale inflitta.

La conversione della pena pecuniaria in detentiva alla stregua

della normativa vigente, finisce infatti per attuarsi soltanto a carico

dei nullatenenti, dei soggetti, cioè, costretti alla solitudine di una

miseria che preclude anche ogni solidarietà economica, e reca, percio,

l'impronta inconfondibile di una discriminazione basata sulle

condizioni personali e sociali, la cui illegittimità è apertamente,

letteralmente, proclamata dall'art. 3 della Costituzione.

Con ciò non si vuole certamente escludere la possibilità di

garantire l'effettiva uguaglianza dei cittadini di fronte alla sanzione

penale, in particolare pecuniaria. Spetterà al legislatore

assicurarla, adottando, nella sua discrezionalità, gli opportuni

strumenti normativi, ad esempio secondo le linee di tendenza sopra

richiamate e che il legislatore stesso ha già dimostrato di voler

prendere in considerazione.

9. - Dalla dichiarazione d'illegittimità costituzionale dell'art.

136 cod. pen. deriva logicamente analoga dichiarazione, ex art. 27

della legge n. 87 del 1953, per l'art. 586, quarto comma, cod. proc.

pen., venendo in ciò assorbite le diverse censure di illegittimità

costituzionale prospettate dal giudice a quo. Il procedimento

disciplinato dal citato art. 586 c.p.p. serve infatti esclusivamente

alla conversione della pena per insolvibilità del condannato, il che

lega, inscindibilmente, la disposizione processuale all'istituto di

diritto sostanziale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 136 del

codice penale;

b) dichiara - in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo

1953, n. 87 -, l'illegittimità costituzionale dell'art. 586, quarto

comma, del codice di procedura penale.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 novembre 1979.

F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -

LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1979:131 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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