Art. 373 — Risarcimento del danno
[2]Nel giudizio per il risarcimento e la liquidazione del danno, promosso o proseguito dopo che la sentenza di condanna penale e' divenuta irrevocabile questa ha autorita' di cosa giudicata quanto alla sussistenza del fatto e al titolo del risarcimento. Tuttavia, il giudice civile puo' conoscere anche degli effetti dannosi posteriori alla sentenza.
[3]Rimane impregiudicata la questione, se, a norma delle leggi civili, la persona civilmente responsabile debba rispondere per l'imputato del danno cagionato dal reato.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
22La Corte Costituzionale, con sentenza 22 febbraio - 3 marzo 1989, n. 78 (in G.U. 1a s.s. 8/3/1989, n. 10), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 1 del presente articolo e, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale del comma 2 del presente articolo "nella parte in cui non prevede che, dinanzi al giudice civile competente, venga proposta la domanda relativa alle restituzioni ed al risarcimento del danno".
Testo vigente dal 9 marzo 1989
