Corte costituzionale

8 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 375/1994

    Questione inammissibile
    27 ottobre 1994

    Manifesta inammissibilità della questione, essendo previsti dall'ordinamento mezzi ordinari e sufficienti (artt. 496 e segg. cod. proc. pen.) a compiere, nel caso, il richiesto accertamento, e non avendo il pretore per nulla chiarito, contraddicendo oltretutto l'avviso espresso in un precedente provvedimento, i motivi per cui solo l'esame di tutto il fascicolo del pubblico ministero potrebbe consentirgli di decidere sulla proposta eccezione di nullità. red.: S.P.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 431 c.p.p. · Art. 491 c.p.p.

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  • Sentenza n. 284/1994

    Questione infondata
    6 luglio 1994

    Come già ritenuto dalla Corte per l'ipotesi di ammissione di prove richieste per la prima volta nel dibattimento, anche nel caso di richiesta, ai sensi dell'art. 495, terzo comma, cod. proc. pen., di ammissione di prove documentali dalle parti private dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento - diversamente dalla disciplina delle altre prove che devono essere richieste, a pena di inammissibilità, almeno sette giorni prima del dibattimento, ai sensi dell'art. 468, primo comma, cod. proc. pen. -, l'eventuale difficoltà, per le altre parti, di esaminare tali prove documentali può essere agevolmente superata dalla concessione di un termine da parte del giudice, potendosi senz'altro ravvisare in tal caso una di quelle "ragioni di assoluta necessità" idonee a giustificare la sospensione del dibattimento ai sensi dell'art. 477, secondo comma, cod. proc. pen.. Oltre che per le peculiari caratteristiche della prova testimoniale, che giustificano una diversa disciplina al riguardo rispetto alla prova documentale, una volta garantito per tutte le parti il diritto alla controprova, è inconsistente il rilievo circa la disparità di trattamento che deriverebbe dal fatto che, mentre le parti private conoscono il contenuto del fascicolo del pubblico ministero, questi non può conoscere la documentazione in possesso delle parti private, anche perché la preventiva conoscenza da parte dell'imputato del contenuto del fascicolo del pubblico ministero, lungi dal costituire un privilegio, rappresenta una elementare garanzia dell'esercizio del diritto di difesa. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., degli artt. 468, primo comma, 567, secondo comma, e 495, terzo comma, cod. proc. pen.). - S. n. 203/1992. V. anche la seguente massima B. red.: F.S. rev.: S.P.

    Art. 468 c.p.p. · Art. 567 c.p.p. · Art. 495 c.p.p. · Art. 3 cost.

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  • Ordinanza n. 207/1993

    Questione inammissibile
    29 aprile 1993

    Per costante giurisprudenza costituzionale, è compito del giudice rimettente di individuare con esattezza l'oggetto della questione, motivare sulla rilevanza, effettuare la scelta interpretativa e quindi proporre il quesito di costituzionalità in modo non alternativo. Nella specie, invece, il giudice 'a quò ha proposto, in via alternativa, le questioni relative alle norme che consentono la verbalizzazione delle attività dibattimentali in forma riassuntiva, quando si tratti di atti semplici o di ritenuta limitata rilevanza o quando sussiste il consenso delle parti e la verbalizzazione integrale solo in forma manuale anziché con mezzi fonografici o similari, nonché alle disposizioni che comunque non impongono che la verbalizzazione sia integrale per tutti i dibattimenti, avanti qualunque giudice o corte, per qualunque imputazione ed imputato; e che precludono al giudicante di integrare le deposizioni già assunte e dalle quali si rilevi, in esito al dibattimento e alla discussione finale, l'imperfetta documentazione manuale. E poiché non può essere lasciato alla Corte costituzionale il compito di individuare la norma (o il complesso di norme) dalla quale, nel caso specifico deriverebbe l'inconveniente lamentato, indicativo del denunciato contrasto con i parametri costituzionali invocati e, cioè, il limite per il giudice del dibattimento (nella specie, il Pretore) circa la possibilità di integrare la prova pur ritenuta necessaria, le questioni così proposte sono manifestamente inammissibili. (Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 507, 140, primo comma, 567, terzo comma, del codice di procedura penale, e 2, primo comma, numero 8, della legge 16 febbraio 1987 n. 81, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 76 e 97 della Costituzione ed in relazione alle direttive nn. 1, 2, 8, 66, 73 e 103 della predetta legge di delega). - Nello stesso senso v. le sent. nn. 638/1988, 1091/1988, 1146/1988, 472/1989, 473/1989, 187/1992.

    Art. 507 c.p.p. · Art. 140 c.p.p. · Art. 567 c.p.p. · Art. 3 cost.

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 2 gennaio 2000

Confronto con la versione in vigore dal 4 luglio 1998 al 2 gennaio 2000. 156 parole tolte, 21 parole aggiunte.

tolto: Il dibattimento si svolge secondo le norme previste dai titoli II e III del libro VII, in quanto applicabili. Le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici di cui le parti intendono chiedere l'esame a norma dell'articolo 468 devono, a pena di inammissibilita', essere depositate in cancelleria almeno due giorni prima della data fissata per il dibattimento. Anche fuori dei casi previsti dall'articolo 140, il verbale di udienza e' redatto soltanto in forma riassuntiva se le parti vi consentono. Sull'accordo delle parti, l'esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle parti private puo' essere condotto dal giudice sulla base delle domande e contestazioni proposte dal pubblico ministero e dai difensori. Subito dopo la redazione e la sottoscrizione del dispositivo, il giudice redige anche la motivazione, a meno che questa non risulti di particolare complessita'. In caso di impedimento del giudice, la sentenza e' sottoscritta dal presidente del tribunale previa menzione della causa della sostituzione.aggiunto: LA L. 16 DICEMBRE 1999, N. 479 HA DISPOSTO LA SOSTITUZIONE DEL LIBRO VIII COMPRENDENTE GLI ARTICOLI DA 549 A 559

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art567 · fonte del testo

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