Art. 567 c.p.p.
LA L. 16 DICEMBRE 1999, N. 479 HA DISPOSTO LA SOSTITUZIONE DEL LIBRO VIII COMPRENDENTE GLI ARTICOLI DA 549 A 559
Testo vigente dal 2 gennaio 2000
LA L. 16 DICEMBRE 1999, N. 479 HA DISPOSTO LA SOSTITUZIONE DEL LIBRO VIII COMPRENDENTE GLI ARTICOLI DA 549 A 559
Testo vigente dal 2 gennaio 2000
8 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Manifesta inammissibilità della questione, essendo previsti dall'ordinamento mezzi ordinari e sufficienti (artt. 496 e segg. cod. proc. pen.) a compiere, nel caso, il richiesto accertamento, e non avendo il pretore per nulla chiarito, contraddicendo oltretutto l'avviso espresso in un precedente provvedimento, i motivi per cui solo l'esame di tutto il fascicolo del pubblico ministero potrebbe consentirgli di decidere sulla proposta eccezione di nullità. red.: S.P.
Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 431 c.p.p. · Art. 491 c.p.p.
Come già ritenuto dalla Corte per l'ipotesi di ammissione di prove richieste per la prima volta nel dibattimento, anche nel caso di richiesta, ai sensi dell'art. 495, terzo comma, cod. proc. pen., di ammissione di prove documentali dalle parti private dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento - diversamente dalla disciplina delle altre prove che devono essere richieste, a pena di inammissibilità, almeno sette giorni prima del dibattimento, ai sensi dell'art. 468, primo comma, cod. proc. pen. -, l'eventuale difficoltà, per le altre parti, di esaminare tali prove documentali può essere agevolmente superata dalla concessione di un termine da parte del giudice, potendosi senz'altro ravvisare in tal caso una di quelle "ragioni di assoluta necessità" idonee a giustificare la sospensione del dibattimento ai sensi dell'art. 477, secondo comma, cod. proc. pen.. Oltre che per le peculiari caratteristiche della prova testimoniale, che giustificano una diversa disciplina al riguardo rispetto alla prova documentale, una volta garantito per tutte le parti il diritto alla controprova, è inconsistente il rilievo circa la disparità di trattamento che deriverebbe dal fatto che, mentre le parti private conoscono il contenuto del fascicolo del pubblico ministero, questi non può conoscere la documentazione in possesso delle parti private, anche perché la preventiva conoscenza da parte dell'imputato del contenuto del fascicolo del pubblico ministero, lungi dal costituire un privilegio, rappresenta una elementare garanzia dell'esercizio del diritto di difesa. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., degli artt. 468, primo comma, 567, secondo comma, e 495, terzo comma, cod. proc. pen.). - S. n. 203/1992. V. anche la seguente massima B. red.: F.S. rev.: S.P.
Art. 468 c.p.p. · Art. 567 c.p.p. · Art. 495 c.p.p. · Art. 3 cost.
Per costante giurisprudenza costituzionale, è compito del giudice rimettente di individuare con esattezza l'oggetto della questione, motivare sulla rilevanza, effettuare la scelta interpretativa e quindi proporre il quesito di costituzionalità in modo non alternativo. Nella specie, invece, il giudice 'a quò ha proposto, in via alternativa, le questioni relative alle norme che consentono la verbalizzazione delle attività dibattimentali in forma riassuntiva, quando si tratti di atti semplici o di ritenuta limitata rilevanza o quando sussiste il consenso delle parti e la verbalizzazione integrale solo in forma manuale anziché con mezzi fonografici o similari, nonché alle disposizioni che comunque non impongono che la verbalizzazione sia integrale per tutti i dibattimenti, avanti qualunque giudice o corte, per qualunque imputazione ed imputato; e che precludono al giudicante di integrare le deposizioni già assunte e dalle quali si rilevi, in esito al dibattimento e alla discussione finale, l'imperfetta documentazione manuale. E poiché non può essere lasciato alla Corte costituzionale il compito di individuare la norma (o il complesso di norme) dalla quale, nel caso specifico deriverebbe l'inconveniente lamentato, indicativo del denunciato contrasto con i parametri costituzionali invocati e, cioè, il limite per il giudice del dibattimento (nella specie, il Pretore) circa la possibilità di integrare la prova pur ritenuta necessaria, le questioni così proposte sono manifestamente inammissibili. (Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 507, 140, primo comma, 567, terzo comma, del codice di procedura penale, e 2, primo comma, numero 8, della legge 16 febbraio 1987 n. 81, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 76 e 97 della Costituzione ed in relazione alle direttive nn. 1, 2, 8, 66, 73 e 103 della predetta legge di delega). - Nello stesso senso v. le sent. nn. 638/1988, 1091/1988, 1146/1988, 472/1989, 473/1989, 187/1992.
Art. 507 c.p.p. · Art. 140 c.p.p. · Art. 567 c.p.p. · Art. 3 cost.
Manifesta infondatezza della questione per essere stata già disattesa dalla Corte in quanto dalla direttiva n. 8 dell'art. 2 della legge di delega si evince la preferenza per la verbalizzazione integrale che non costituisce, però, una regola assoluta, il che, in relazione alla ricorrenza o meno di certi presupposti, rende legittima, in sede di attuazione della delega, la possibilità di prevedere, come forme tra loro alternative di verbalizzazione quella integrale o quella riassuntiva. - V., nello stesso senso, la sent. n. 529/90 e le O. nn. 77/91 e 284/92.
Art. 3 cost. · Art. 76 cost. · Art. 97 cost. · Art. 24 cost.
La previsione dell'art. 567, terzo comma, cod. proc. pen., che, anche al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 140, cod. proc. pen., il verbale di udienza possa essere redatto solo in forma riassuntiva, se le parti vi consentono, non viola ne' la direttiva n. 8 della legge di delega, che affida esclusivamente al giudice, senza alcun condizionamento, la scelta di una documentazione degli atti processuali diversa da quella normalmente prevista, ne' il principio di soggezione del giudice soltanto alla legge in quanto il giudice, pur in presenza di un eventuale accordo delle parti, è comunque libero di applicare la norma che prevede l'alternativa fra la redazione integrale e la redazione riassuntiva (art. 134), nonché la norma che, in presenza di determinati presupposti, lo facoltizza ad adottare la seconda anche a prescindere dalla riproduzione fonografica (art. 140). (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 567, terzo comma, cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 24, 101 e seguenti, e 76 - in relazione all'art. 2, dir. n. 8, l. 16 febbraio 1987, n. 81 - Cost.).
Art. 134 c.p.p. · Art. 140 c.p.p. · Art. 567 c.p.p. · Art. 3 cost.
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 446, 516 e 519 del codice di procedura penale, come richiamati per il procedimento pretorile dagli artt. 563 e 567 dello stesso codice, nella parte in cui non prevedono, in caso di modifica dell'imputazione nel corso dell'istruttoria dibattimentale, la possibilità per l'imputato di richieder…
Art. 446 c.p.p. · Art. 516 c.p.p. · Art. 519 c.p.p. · Art. 3 cost.
Nel vigente codice di procedura penale sono nettamente distinti l'interrogatorio e l'esame dell'imputato. Il primo, regolato dagli artt. 64, 65, 66, 294, 363, 375 e 376, è reso nella fase delle indagini preliminari ed è considerato uno strumento di difesa che mira a garantire all'imputato l'esercizio effettivo del relativo diritto. L'esame dell'imputato, previsto nel dibattimento e regolato a sua volta, per i procedimenti innanzi al tribunale e per quelli innanzi al pretore, dagli artt. 567, 208, 503 e 506 cod. proc. pen., è considerato un mezzo di prova e, per questa sua natura, è subordinato alla richiesta o al consenso dello stesso imputato perché possa valutare la convenienza della sua scelta e le conseguenze che ne derivano. Una volta effettuata la richiesta o prestato il consenso, inoltre, l'imputato ha la facoltà di non rispondere a singole domande, ma della mancata risposta si fa menzione nel verbale per l'eventuale apprezzamento da parte del giudice. Secondo la logica del sistema accusatorio, l'iniziativa della prova spetta alle parti: il giudice ha solo un ruolo di controllo e di sussidiarietà, con la facoltà di indicare i temi nuovi e le lacune da colmare.
Art. 567 c.p.p. · Art. 208 c.p.p. · Art. 503 c.p.p. · Art. 506 c.p.p.
Manifesta inammissibilità delle questioni, in quanto, non avendo il giudice a quo preso posizione sulla revocabilità o irrevocabilità dell'accordo delle parti per la redazione del verbale di udienza in forma riassuntiva, risulta insuperabile la contraddizione tra la censura formulata nei confronti del solo art. 567, terzo comma, cod. proc. pen., in base all'assunto che verrebbe sottratto al giudice il potere di scegliere la forma di verbalizzazione da attuare, e la censura formulata nei confronti dello stesso art. 567, terzo comma, in relazione agli artt. 134, secondo e terzo comma, e 140, primo e secondo comma, sotto il profilo della mancanza di indicazione di criteri e di limiti condizionanti la scelta del giudice per l'una o per l'altra forma di verbalizzazione.
Art. 134 c.p.p. · Art. 140 c.p.p. · Art. 76 cost. · Art. 567 c.p.p.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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4 versioni dal 1988
Confronto con la versione in vigore dal 4 luglio 1998 al 2 gennaio 2000. 156 parole tolte, 21 parole aggiunte.
tolto: Il dibattimento si svolge secondo le norme previste dai titoli II e III del libro VII, in quanto applicabili. Le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici di cui le parti intendono chiedere l'esame a norma dell'articolo 468 devono, a pena di inammissibilita', essere depositate in cancelleria almeno due giorni prima della data fissata per il dibattimento. Anche fuori dei casi previsti dall'articolo 140, il verbale di udienza e' redatto soltanto in forma riassuntiva se le parti vi consentono. Sull'accordo delle parti, l'esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle parti private puo' essere condotto dal giudice sulla base delle domande e contestazioni proposte dal pubblico ministero e dai difensori. Subito dopo la redazione e la sottoscrizione del dispositivo, il giudice redige anche la motivazione, a meno che questa non risulti di particolare complessita'. In caso di impedimento del giudice, la sentenza e' sottoscritta dal presidente del tribunale previa menzione della causa della sostituzione.aggiunto: LA L. 16 DICEMBRE 1999, N. 479 HA DISPOSTO LA SOSTITUZIONE DEL LIBRO VIII COMPRENDENTE GLI ARTICOLI DA 549 A 559
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art567 · fonte del testo
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