Corte costituzionale

Sentenza n. 284/1994

Questione dichiarata infondata · depositata il 06/07/1994 · relatore Mauro Ferri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 468, primo

comma, 567, secondo comma, e 495, terzo comma, del codice di

procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 30 aprile 1993 dal

Pretore di Padova nei procedimenti penali riuniti a carico di

Falaguasta Ferdinando, iscritta al n. 125 del registro ordinanze 1994

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima

serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di costituzione di Falaguasta Ferdinando nonché

l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 7 giugno 1994 il Giudice relatore

Mauro Ferri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Pretore di Padova ha ritenuto rilevante, e non

manifestamente infondata in relazione agli artt. 3 e 24, secondo

comma della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 468, primo comma, 567, secondo comma e 495, terzo comma

del codice di procedura penale: il primo (art. 468, primo comma)

nella parte in cui non prevede le locuzioni "o l'ammissione dei

documenti", dopo il termine "consulenti tecnici" e "e dei documenti",

dopo il termine "esame"; il secondo (art. 567, secondo comma) nella

parte in cui non prevede la locuzione "e dei documenti", dopo

l'indicazione dell'art. "468"; il terzo (art. 495, terzo comma) nel

suo insieme.

2. - Nel corso di un giudizio per violazione delle norme sulla

tutela delle acque pubbliche ed altri reati connessi, la parte civile

ha chiesto, subito dopo la dichiarazione di apertura del

dibattimento, l'ammissione come documenti di ulteriori analisi e

relazioni eseguite da un laboratorio privato. Il Pretore, nel

ritenere l'ammissibilità di detti documenti, si è posto il problema

della legittimità della norma da applicare per provvedere in merito:

l'art. 567, secondo comma, e le disposizioni ad esso connesse (art.

495, terzo comma e 468 del codice di procedura penale). Osserva il

remittente che l'attuale disciplina sulle modalità di introduzione

di documenti in giudizio prevede che essi siano presentati

direttamente al dibattimento ai sensi dell'art. 493 (o 567, nel caso

di giudizio pretorile) senza che sia stato previsto, per essi, uno

"sbarramento" di ammissibilità ex art. 468, come per gli altri mezzi

di prova. Ad avviso del remittente, il legislatore, in tal modo,

avrebbe attribuito alle parti la facoltà di esaminare i documenti di

cui è chiesta l'ammissione quando esse sono ormai decadute sia dalla

possibilità di allargare il tema di prova in relazione al contenuto

dei documenti producendi, sia dalla possibilità di operare scelte

processuali fondamentali (quale quella dell'applicazione della pena

su richiesta ex art. 444). Ciò comporterebbe una disparità di

trattamento che appare particolarmente evidente nel caso in cui la

produzione documentale provenga dalle parti private: mentre i

documenti utilizzabili del pubblico ministero sono in gran parte noti

alle altre parti, essendo già contenuti nel suo fascicolo,

dell'esistenza dei documenti in possesso delle parti private si può

venire a conoscenza solo dopo che esse, ex art. 493, secondo comma,

ne abbiano chiesto l'ammissione. L'effetto di detta disciplina è, ad

avviso del Pretore di Padova, che l'esercizio della facoltà

riconosciuta dal terzo comma dell'art. 495, di esaminare i documenti

dei quali viene chiesta l'ammissione, risulterebbe meramente formale

risolvendosi solo nella "possibilità di improvvisare una

contestazione di ammissibilità non già nella possibilità di

adeguatamente difendersi". Tutto ciò violerebbe il principio di

eguaglianza e (quando la cosa si risolva in un pregiudizio per la

difesa) anche quello di cui all'art. 24, secondo comma, della

Costituzione.

Il remittente conclude auspicando una estensione della disciplina

prevista nell'art. 468 (per la citazione di testimoni, periti e

consulenti tecnici) anche al regime di ammissione in giudizio di

documenti. Detto risultato andrebbe conseguito mediante una

declaratoria di illegittimità di tutto il terzo comma dell'art. 495,

dell'art. 468 primo comma (nella parte in cui non prevede le

locuzioni "o l'ammissione dei documenti" dopo il termine "consulenti

tecnici", e "e dei documenti" dopo il termine "esame"), e dell'art.

567 secondo comma nella parte in cui non contiene la locuzione "e dei

documenti" dopo le parole "articolo 468".

3. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato,

concludendo per l'infondatezza della questione.

Rileva la difesa del Governo che indubbiamente la normativa

disciplina in modo diverso la procedura di ammissibilità della prova

per testimoni, periti e consulenti tecnici rispetto a quella

documentale. Nel primo caso l'art. 468 impone alle parti che

intendono chiedere l'ammissione di quei mezzi di prova di

formalizzare detto intento, a pena di inammissibilità, depositando

la lista almeno sette giorni prima della data fissata per il

dibattimento, specificando le circostanze sulle quali i testi

dovranno essere sentiti. Il codice non detta, invece, una disciplina

specifica per le produzioni documentali. La giurisprudenza e la

dottrina sembrano concordi nel ritenere che, non essendo i documenti

ricompresi nella previsione dell'art. 468, il primo momento utile nel

quale richiederne l' ammissione vada individuato in quello in cui,

subito dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento, ciascuna

parte formula le proprie richieste di prova (art. 493).

Successivamente (art. 495, primo comma), il giudice decide

sull'ammissibilità delle richieste. Anche in questo caso la

disciplina è generica, ed è solo nel terzo comma dello stesso

articolo che il legislatore si occupa della produzione documentale

prevedendo, per le parti diverse da quella che ha chiesto

l'ammissione del documento, la facoltà di interloquire.

La diversità di disciplina fra la prova per testimoni e quella

documentale sarebbe quindi evidente. Tuttavia, ad avviso

dell'Avvocatura, non può essere questo solo dato a legittimare dubbi

di costituzionalità.

Per quanto attiene al profilo della violazione dell'art. 3 della

Costituzione, l'Avvocatura rammenta che questa Corte in numerose

pronunce ha affermato che il principio di uguaglianza postula

l'omogeneità delle situazioni giuridiche messe a confronto, e non

può essere invocato né quando si tratti di situazioni

intrinsecamente eterogenee, né quando le situazioni a confronto

abbiano delle affinità, purché la diversa normativa non risulti

irragionevolmente discriminatoria.

Nel caso in esame, ad avviso dell'Avvocatura, la diversità della

disciplina inciderebbe su situazioni affini ma distinte e, anzi, la

diversificazione risulterebbe giustificata da un'intrinseca

razionalità.

L'imposizione alle parti di un termine anticipato per la

presentazione della lista di testimoni periti e consulenti tecnici,

con relativa indicazione specifica delle circostanze sulle quali tali

soggetti saranno chiamati a deporre, risponde perfettamente, secondo

la difesa del Governo, ai principi ispiratori del nuovo codice in

ordine alla piena dialettica processuale fra le parti. Il fatto che

ciò avvenga solo per taluni mezzi di prova (e non anche per le prove

documentali) trova idonea motivazione nella stessa diversità

ontologica dei mezzi di prova a confronto (l'una basata su testimoni,

l'altra su documenti).

4. - Ha depositato atto di costituzione in giudizio Falaguasta

Ferdinando, imputato nel giudizio a quo , limitandosi a dedurre

anch'egli l'illegittimità costituzionale delle norme medesime. Considerato in diritto

1. - Il Pretore di Padova solleva questione di legittimità

costituzionale degli artt. 468, primo comma, 567, secondo comma, e

495, terzo comma, del codice di procedura penale:" il primo (art.

468, primo comma) nella parte in cui non prevede la locuzione "o

l'ammissione dei documenti", dopo il termine "consulenti tecnici", e

"e dei documenti", dopo il termine "esame"; il secondo (art. 567,

secondo comma) nella parte in cui non prevede la locuzione "e dei

documenti" dopo l'indicazione dell'art. "468"; il terzo (art. 495,

terzo comma) nel suo insieme".

2. - In sintesi il giudice remittente ritiene che la disciplina

risultante dalle norme impugnate, in quanto non prevede che anche la

richiesta di ammissione di documenti segua il medesimo regime

previsto dall'art. 468 del codice di procedura penale (o dall'art.

567 per il giudizio pretorile), per la richiesta di esame di

testimoni, periti e consulenti, (e cioè mediante il deposito della

lista dei documenti di cui si richiede l'ammissione almeno sette

giorni - o due, ex art. 567 - prima della data fissata per il

dibattimento) contrasti:

con l'art. 3 della Costituzione: per irragionevole disparità di

trattamento tra mezzi di prova di eguale valenza; nonché per

violazione del principio di eguaglianza tra le parti (mentre le parti

private conoscono il contenuto del fascicolo del pubblico ministero,

non altrettanto il pubblico ministero conosce della documentazione in

possesso di queste);

con l'art. 24, secondo comma, della Costituzione: per

l'impossibilità di valutare compiutamente tutte le scelte difensive

a fronte di una prova documentale introdotta senza preavviso (con

particolare riferimento alla possibilità di richiedere il

patteggiamento o di opporsi all'ammissibilità della prova).

3. - La questione non è fondata.

Occorre premettere che è stata già sottoposta al giudizio della

Corte, e decisa con la sentenza n. 203/1992, analoga fattispecie

processuale riguardante la posizione di eventuale svantaggio in cui

può trovarsi chi vede ammessa l'acquisizione di prove richieste da

altra parte per la prima volta in sede dibattimentale (art. 493,

terzo comma: "quando la parte che le richiede dimostra di non averle

potute indicare tempestivamente") senza avere la possibilità di

usufruire di un termine per esaminare le deduzioni avversarie ed

approntare un'idonea linea difensiva o accusatoria.

La citata decisione ha chiaramente affermato che l'esigenza di

esaminare adeguatamente le prove indicate dalle altre parti, al fine

di opporsi all'ammissione delle stesse o di dedurre prova contraria,

integra senz'altro una di quelle "ragioni di assoluta necessità" che

abilita il giudice a disporre, ai sensi dell'art. 477, secondo comma,

del codice di procedura penale, la sospensione del dibattimento per

il tempo occorrente a soddisfare adeguatamente, caso per caso,

l'esigenza stessa.

Non vi sono motivi perché, anche nel caso in esame, l'allegata

difficoltà di esaminare le prove documentali di cui è chiesta

l'ammissione non possa essere agevolmente superata dalla concessione

di un termine ex art. 477, secondo comma, nei sensi indicati dalla

citata sentenza n. 203/1992.

4. - Anche la lamentata impossibilità per l'imputato di scegliere

un rito alternativo (ad es.: patteggiamento) ove, di fronte ad un

documento a sorpresa, debba ravvisarne la convenienza, deve ritenersi

censura inconsistente: la Corte ha già espresso il principio che

spetta all'imputato valutare la convenienza per un rito alternativo o

per il dibattimento "onde egli non ha che da addebitare a sé

medesimo la conseguenza della propria scelta" (sentenza n. 316/1992;

cfr. anche sentenza n. 129/1993). Ed è in questa valutazione che

egli dovrà considerare l'eventualità che in dibattimento possano

emergere fisiologicamente nuove contestazioni o, come nel caso, nuove

prove.

5. - Del pari inconsistente è il rilievo sull'allegata disparità

di trattamento (mentre le parti private conoscono il contenuto del

fascicolo del pubblico ministero, non altrettanto quest'ultimo può

conoscere della documentazione in possesso di queste); per quanto si

è ora esposto, una volta garantito per tutte le parti in giudizio il

diritto alla controprova (art. 495, secondo comma, e art. 468, quarto

comma) ed un congruo termine per esercitarlo, la preventiva

conoscenza da parte dell'imputato del contenuto del fascicolo del

pubblico ministero, lungi dal costituire un privilegio, rappresenta

una elementare garanzia dell'esercizio del diritto di difesa; né

può dirsi che la prova testimoniale non abbia, rispetto alla prova

documentale, delle peculiari caratteristiche tali da giustificare una

presentazione delle relative liste prima del dibattimento: si tratta

infatti di indicare non solo i nomi dei testi ma anche le circostanze

di fatto prospettate, di modo che la controparte, per difendersi

adeguatamente, sia posta in grado di reperire e chiedere la citazione

a prova contraria di altri testi, e questo proprio in funzione

dell'attività che dovrà essere svolta davanti al giudice per

l'assunzione delle prove.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 468, primo comma, 567, secondo comma, e 495, terzo comma,

del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt.

3 e 24 della Costituzione dal Pretore di Padova con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, 23 giugno 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 6 luglio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:284 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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