Art. 566 c.p.p.
LA L. 16 DICEMBRE 1999, N. 479 HA DISPOSTO LA SOSTITUZIONE DEL LIBRO VIII COMPRENDENTE GLI ARTICOLI DA 549 A 559
Testo vigente dal 2 gennaio 2000
LA L. 16 DICEMBRE 1999, N. 479 HA DISPOSTO LA SOSTITUZIONE DEL LIBRO VIII COMPRENDENTE GLI ARTICOLI DA 549 A 559
Testo vigente dal 2 gennaio 2000
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
L'esclusione, ex art. 566, nono comma, cod. proc. pen., della facoltà del pubblico ministero di procedere, anche davanti al pretore - così come previsto, dall'art. 449, quarto comma, per il processo innanzi al tribunale - con giudizio direttissimo entro quindici giorni dall'arresto già convalidato, non trova giustificazione - contro quanto si afferma nei lavori preparatori - nel principio di speditezza. Al contrario, l'estensione di tale disciplina al rito pretorile, mentre non altera il carattere normale dell'ipotesi di cui al sesto comma dello stesso art. 566 (giudizio direttissimo contestuale alla convalida dell'arresto), consente di recuperare alla forma più celere del giudizio quelle particolari situazioni nelle quali il pubblico ministero, rilevando - solo dopo la convalida dell'arresto in flagranza - la completezza delle indagini svolte, ritenga che sia possibile procedere senza ulteriori ritardi alla celebrazione del dibattimento. Pertanto per la irragionevole disparità che ne deriva, tra identiche situazioni processuali, assorbito il profilo di censura relativo all'art. 24 Cost., l'art. 566, nono comma, cod. proc. pen. va dichiarato illegittimo nella parte in cui esclude l'applicabilità al rito pretorile dell'art. 449, quarto comma, stesso codice.
Art. 566 c.p.p.
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 566, nono comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui esclude l'applicabilità dell'art. 449, quinto comma, dello stesso codice. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 1991. Il Presidente: GALLO Il redattore: FERRI Il cancelliere: MINELLI Depositata in…
Art. 566 c.p.p.
È manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 25, primo comma, e 27, secondo comma, Cost., nei confronti degli artt. 34, 431, 565 cod. proc. pen. e 138 del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, nella parte in cui, riguardo al giudizio davanti al pretore, non prescrivono che, in seguito ad arresto in flagranza, la relazione dell'ufficiale o dell'agente di polizia giudiziaria procedente e le dichiarazioni dell'arrestato vengano assunte, in sede di convalida dell'arresto, nel rispetto delle forme dettate per la testimonianza e per l'esame dell'imputato nel dibattimento, nonché nella parte in cui non prevedono l'inserimento di tali atti, acquisiti nelle forme suddette, nel fascicolo per i dibattimento. La questione è stata infatti sollevata nel corso del dibattimento, dopo che il giudice 'a quò, avendo già provveduto sia sulla convalida dell'arresto, sia sulla richiesta di applicazione della misura cautelare, aveva ormai esaurito, sul punto, la sua cognizione. - Nello stesso senso, su analoghe questioni, O. nn. 301/1997, 401/1997, 59/1998 e 171/1998.
Art. 34 c.p.p. · Art. 431 c.p.p. · Art. 566 c.p.p. · Art. 3 cost.
È manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 34, 431, 566 cod. proc. pen. e dell'art. 138 d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie cod. proc. pen.) - nella parte in cui non prescrivono che la relazione dell'ufficiale o dell'agente di p.g. procedente e le dichiarazioni dell'imputato vengano assunte, in sede di convalida dell'arresto, nel rispetto delle forme dettate per la testimonianza e per l'esame dell'imputato nel dibattimento, nonché nella parte in cui non prevedono l'inserimento di tali atti, acquisiti nelle forme indicate, nel fascicolo del dibattimento - sollevata con riferimento agli artt. 3, comma primo, 24, comma secondo, 25, comma primo, e 27, comma secondo, Cost., in quanto la questione medesima è stata sollevata dopo che il giudice "a quo" aveva già provveduto sulla convalida dell'arresto e sulla richiesta di misura cautelare, ed aveva già avuto inizio il dibattimento. - O. nn. 301/1997, 401/1997, 59 e 171/1998. red.: S. Di Palma
Art. 34 c.p.p. · Art. 431 c.p.p. · Art. 566 c.p.p. · Art. 3 cost.
Manifesta inammissibilità della questione, già dichiarata manifestamente inammissibile con l'ordinanza n. 301 del 1997 - e, successivamente, con le ordinanze n. 401 del 1997 e 59 del 1998 - per difetto di rilevanza in relazione al giudizio di merito nell'ambito del quale, ancorché 'in liminè, era stata sollevata. (La questione era stata sollevata - come quella oggetto del caso in esame - nel corso del dibattimento, dopo che il giudice 'a quò aveva già provveduto sulla convalida dell'arresto e sulla richiesta di misura cautelare). red.: G. Leo
Art. 34 c.p.p. · Art. 431 c.p.p. · Art. 566 c.p.p. · Art. 3 cost.
Manifesta inammissibilità della questione, già dichiarata manifestamente inammissibile con l'ordinanza n. 301 del 1997 - e, successivamente, con l'ordinanza n. 401 del 1997 - per difetto di rilevanza in relazione al giudizio di merito nell'ambito del quale, ancorché 'in liminè, era stata sollevata. (La questione era stata sollevata - come quella oggetto del caso di specie - nel corso del dibattimento, dopo che il giudice 'a quò aveva già provveduto sulla convalida dell'arresto e sulla richiesta di misura cautelare). red.: G. Leo
Art. 34 c.p.p. · Art. 431 c.p.p. · Art. 566 c.p.p. · Art. 3 cost.
Manifesta inammissibilità della questione per difetto di rilevanza, essendo stata la stessa sollevata dopo che il giudice 'a quò aveva già provveduto sulla convalida dell'arresto e sulla richiesta di misura cautelare ed aveva già avuto inizio il dibattimento. - V. O. n. 301/1997, con la quale è già stata dichiarata manifestamente inammissibile una questione identica a quella oggetto del presente giudizio. In particolare, nella motivazione della predetta ordinanza si è osservato che, poiché <<la questione è stata sollevata quando il rimettente aveva già provveduto sulla convalida dell'arresto e sulla richiesta di misura cautelare, ed aveva già avuto inizio il dibattimento>>, la medesima, <<essendo volta a modificare le modalità di assunzione degli atti raccolti durante la fase della convalida dell'arresto, rispetto alla quale il giudice 'a quò aveva ormai esaurito la sua cognizione, difettava di rilevanza in relazione al giudizio di merito nell'ambito del quale, ancorché 'in liminè, era stata sollevata>>. red.: G. Leo
Art. 34 c.p.p. · Art. 431 c.p.p. · Art. 566 c.p.p. · Art. 3 cost.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, riferita agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 25, primo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, degli artt. 34, 431 e 566 cod. proc. pen., e 138 disp. att. cod. proc. pen., in quanto avendo ad oggetto norme attinenti ad una fase del giudizio ormai esaurito, difetta di pregiudizialità e di rilevanza in relazione al giudizio di merito nell'ambito del quale è stata sollevata (nella specie, la questione di costituzionalità, che censura la norma impugnata nella parte in cui non prescrivono che in sede di convalida, la relazione dell'ufficiale o dell'agente di P.G. e le dichiarazioni dell'imputato vengano assunte nel rispetto della forma richiesta per la testimonianza e per l'esame dell'imputato nel dibattimento, è stata sollevata dopo che i giudici rimettenti hanno già provveduto sulla convalida e sulla applicazione delle misure cautelari). - V. sent. n. 3/1996; ord. nn. 46/1996, 432/1991 e 148/1997. red.: F. Mangano
Art. 34 c.p.p. · Art. 431 c.p.p. · Art. 566 c.p.p. · Art. 3 cost.
Manifesta infondatezza della questione, in quanto - posto che nel giudizio direttissimo, delineato dall'art. 566 c.p.p., il pretore, al quale è presentato l'imputato per il giudizio, si pronuncia pregiudizialmente, con la convalida dell'arresto, sull'esistenza dei presupposti che gli consentono di procedere immediatamente al giudizio ed è competente ad adottare incidentalmente misure cautelari - non può essere configurata una menomazione dell'imparzialità del giudice il quale, nell'ambito del giudizio con rito direttissimo dinanzi al pretore, adotti decisioni preordinate al proprio giudizio o incidentali rispetto ad esso, ne' una violazione del principio di eguaglianza, essendo tale situazione diversa da quella, presa in considerazione dalla sentenza n. 432 del 1995, del giudice del dibattimento, che in precedenza, quale giudice per le indagini preliminari, abbia adottato una misura restrittiva della libertà personale. red.: G. Leo
Art. 566 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 34 c.p.p.
Nel giudizio direttissimo davanti al pretore (art. 566 cod.proc.pen.) la richiesta, da parte del giudicabile, subito dopo l'udienza di convalida dell'arresto, di un termine per preparare la difesa, comportando, a norma dell'art. 451, sesto comma, cod.proc.pen., la sospensione del dibattimento - non ancora aperto - fino all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine, non gli impedisce di formulare la richiesta di applicazione della pena, potendo questa essere avanzata, anche nell'ipotesi in questione - come la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha riconosciuto - fino al normale termine previsto dall'art. 446 cod.proc.pen., e cioè fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento. Il contrario assunto del giudice 'a quò, secondo il quale la richiesta del termine di difesa subito dopo l'udienza di convalida precluderebbe la possibilità di chiedere i riti alternativi, si basa infatti su una errata interpretazione dell'art. 566, ottavo comma, cod.proc.pen., letto come se dicesse che l'imputato "debba" - laddove dice solo che "può" - formulare tale richiesta subito dopo l'udienza di convalida, cadendo di conseguenza le censure di violazione del principio di eguaglianza e del diritto di difesa avanzate in proposito. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 566, ottavo comma, cod.proc.pen.).
Art. 566 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 444 c.p.p.
In base all'art. 566, sesto comma,, cod. proc. pen. l'instaurazione del rito direttissimo è condizionata alla presenza di un provvedimento giudiziale, cioè alla convalida dell'arresto da parte del giudice, il che esclude l'esistenza di una scelta insindacabile del pubblico ministero in ordine al rito ed al giudice del dibattimento e, quindi, la possibilità di una sottrazione dell'imputato al suo giudice naturale (v. massima A) quale garanzia di imparzialità dell'organo giudiziario. Pertanto il fatto che nessuna norma preveda che la mancata applicazione di misure coercitive da parte del giudice adito con le forme del procedimento direttissimo comporti la trasformazione del rito con restituzione degli atti al pubblico ministero perché proceda con il rito ordinario, non comporta violazione dell'art. 25 Cost. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 566, quinto e sesto comma, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento all'art. 25 della Costituzione).
Art. 566 c.p.p. · Art. 25 cost. · Art. 121 Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 566, secondo comma, del codice di procedura penale del 1930, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte di assise d'appello di Venezia con ordinanza del 22 dicembre 1990. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo de…
Art. 566 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 452, secondo comma, del codice di procedura penale, già dichiarato costituzionalmente illegittimo, con sentenza n. 183 del 1990, nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, quando non consente alla richiesta di trasformazione del giudizio direttissimo in giudizio abbreviato,…
Art. 452 c.p.p. · Art. 566 c.p.p. · Art. 442 c.p.p. · Art. 25 cost.
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 452, secondo comma, del codice di procedura penale, già dichiarato costituzionalmente illegittimo, con sentenza n.183 del 1990, nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, quando non consente alla richiesta di trasformazione del giudizio direttissimo in giudizio abbreviato,…
Art. 452 c.p.p. · Art. 566 c.p.p. · Art. 542 c.p.p. · Art. 3 cost.
Questione concernente norma già dichiarata costituzionalmente illegittima. - S. n. 183/1990.
Art. 452 c.p.p. · Art. 566 c.p.p. · Art. 442 c.p.p. · Art. 3 cost.
Manifesta inammissibilità della questione per essere stata impugnata erroneamente una norma non applicabile al caso di specie (art. 566, ottavo comma, invece dell'art. 452, secondo comma, c.p.p., peraltro, già dichiarato costituzionalmente illegittimo). - S. n. 183/1990.
Art. 566 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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7 versioni dal 1988
Confronto con la versione in vigore dal 4 luglio 1998 al 2 gennaio 2000. 372 parole tolte, 21 parole aggiunte.
tolto: Gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto in flagranza o che hanno avuto in consegna l'arrestato lo conducono direttamente davanti al giudice del dibattimento per la convalida dell'arresto e il contestuale giudizio, sulla base della imputazione formulata dal pubblico ministero. In tal caso citano anche oralmente la persona offesa e i testimoni e avvisano il difensore di fiducia o, in mancanza, quello designato di ufficio a norma dell'articolo 97 comma 3. Quando il giudice non tiene udienza, gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o che hanno avuto in consegna l'arrestato, gliene danno immediata notizia e presentano l'arrestato all'udienza che il giudice fissa entro quarantotto ore dall'arresto. Non si applica la disposizione prevista dall'articolo 386 comma 4. Il giudice al quale viene presentato l'arrestato autorizza l'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria a una relazione orale e quindi sente l'arrestato per la convalida dell'arresto. Se il pubblico ministero ordina che l'arrestato in flagranza sia posto a sua disposizione a norma dell'articolo 386, lo puo' presentare direttamente all'udienza, in stato di arresto, per la convalida e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore dall'arresto. Se il giudice non tiene udienza, la fissa, a richiesta del pubblico ministero, al piu' presto e comunque entro le successive quarantotto ore. Si applicano al giudizio di convalida le disposizioni dell'articolo 391, in quanto compatibili. Se l'arresto non e' convalidato, il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero. Il giudice procede tuttavia a giudizio direttissimo quando l'imputato e il pubblico ministero vi consentono. Se l'arresto e' convalidato a norma dei commi precedenti, si precede immediatamente al giudizio. L'imputato ha facolta' di chiedere un termine per preparare la difesa non superiore a cinque giorni. Quando l'imputato si avvale di tale facolta', il dibattimento e' sospeso fino all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine. Subito dopo l'udienza di convalida, l'imputato puo' formulare richiesta di giudizio abbreviato ovvero di applicazione della pena a norma dell'articolo 444. In tal caso, se vi e' consenso del pubblico ministero, il giudizio si svolge davanti allo stesso giudice del dibattimento. Si applicano le disposizioni dell'articolo 452 comma 2. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, il pubblico ministero procede a norma del titolo II del presente libro.aggiunto: LA L. 16 DICEMBRE 1999, N. 479 HA DISPOSTO LA SOSTITUZIONE DEL LIBRO VIII COMPRENDENTE GLI ARTICOLI DA 549 A 559
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art566 · fonte del testo
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