Corte costituzionale

Ordinanza n. 284/1992

Questione dichiarata infondata · depositata il 17/06/1992 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 134, comma

secondo, 140, comma primo, 567, comma terzo del codice di procedura

penale, nonché dell'articolo 2, numero 8, della legge delega del 16

febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica

per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale), promosso con

ordinanza emessa il 15 maggio 1991 dal Pretore di Lecce - sezione

distaccata di Nardò - nel procedimento penale a carico di Fiorino

Oronzo, iscritta al n. 709 del registro ordinanze del 1991 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima

serie speciale dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 18 marzo 1992 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che, nel corso di un procedimento penale, il Pretore di

Nardò, con ordinanza in data 15 maggio 1991, ha sollevato, in

riferimento agli artt. 24, 76, 101 e segg. della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale degli artt. 134 secondo

comma, 140 primo comma, e 567 terzo comma, del codice di procedura

penale, nonché, in via subordinata, della direttiva n. 8, art. 2,

della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81, anche in relazione al

criterio di ragionevolezza (art. 3 Cost., non espressamente

indicato):

che, nel giudizio a quo, le parti non avevano prestato il

consenso affinché il verbale di udienza, ai sensi dell'art. 567

terzo comma, fosse redatto in forma soltanto riassuntiva ed il

giudice, non ravvisando la ricorrenza delle condizioni previste

dall'art. 140, primo comma, ha ritenuto di dover applicare l'art.

134, secondo comma, in base al quale, il verbale in forma

riassuntiva, nell'impossibilità di utilizzare la stenotipia o altro

strumento meccanico, è redatto con la scrittura manuale;

che, ad avviso del giudice remittente, l'art. 134, secondo

comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede la

verbalizzazione in forma riassuntiva e l'eventuale utilizzazione

della scrittura manuale, violerebbe l'art. 76 della Costituzione, non

conformandosi alle specifiche previsioni della direttiva n. 8, e

ponendosi altresì in contrasto con i seguenti altri criteri di cui

all'art. 2 della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81: a) massima

semplificazione nello svolgimento del processo (n. 1); b) adozione

del metodo orale (n. 2); c) immediatezza e concentrazione del

dibattimento (n. 66); d) esame diretto dell'imputato, dei testimoni,

e dei periti da parte del P.M. e dei difensori con garanzie idonee ad

assicurare la lealtà dell'esame, la genuinità delle risposte, (n.

73);

che l'art. 140, primo comma, del codice di procedura penale è

censurato nella parte in cui, prescrivendo che il giudice, in deroga

a quanto prevede il precedente art. 134, comma 3, possa disporre la

redazione del verbale in forma soltanto riassuntiva quando gli atti

da documentare siano di contenuto semplice o di limitata rilevanza,

violerebbe i suindicati principi della legge-delega, di cui all'art.

2, nn. 1, 2, 66 e 73, determinando, tra l'altro, l'eventualità di

un'alternarsi di forme di verbalizzazione diverse nello stesso

processo;

che la medesima disposizione, in relazione alla ipotesi della

sussistenza di una contigente indisponibilità di strumenti di

riproduzione o di ausiliari tecnici, è ritenuta in contrasto con il

principio della legge-delega di cui all'art. 2 n. 8 in quanto, non

menzionando in alcun modo i limiti utili ad accertare la sussistenza

o meno della "contingente indisponibilità", consentirebbe che la

stessa possa di fatto tradursi in una persistente ed indeterminata

indisponibilità;

che l'art. 567, terzo comma, del codice di procedura penale, è

impugnato nella parte in cui prevede che, anche al di fuori delle

ipotesi di cui all'art. 140, il verbale di udienza, sia redatto

soltanto in forma riassuntiva, se le parti vi consentono, assumendosi

che esso si porrebbe in tal modo in contrasto:

a) con l'art. 76 della Costituzione, violando il principio

contenuto nell'art. 2 n. 8, della legge-delega che affida

esclusivamente al giudice, senza alcun condizionamento, la scelta di

una documentazione degli atti processuali diversa da quella

normalmente prevista;

b) con gli artt. 101 e seguenti della Costituzione,

determinando la scelta della forma riassuntiva in base a circostanze

che operano al di fuori del principio di esclusiva soggezione del

giudice alla legge;

che, peraltro, le tre disposizioni denunciate, prevedendo la

possibilità di una verbalizzazione in forma riassuntiva o soltanto

riassuntiva, e l'eventuale ricorso alla scrittura manuale,

violerebbero anche l'art. 24 della Costituzione in quanto,

ostacolando la realizzazione di un'effettiva dialettica processuale,

inciderebbero negativamente sulla garanzia del contraddittorio e sul

diritto di difesa;

che, nell'eventualità in cui la Corte - ribadendo

l'interpretazione secondo cui la verbalizzazione in forma riassuntiva

è prevista dalla direttiva n. 8 dell'art. 2 della legge di delega n.

81 del 1987 - ritenga infondate le precedenti questioni, il giudice a

quo impugna anche la predetta disposizione, nella parte in cui

prevede appunto la possibilità di una verbalizzazione in forma

riassuntiva, ritenendola in contrasto:

a) con l'art. 24 della Costituzione in quanto, ostacolando la

realizzazione di un'effettiva dialettica processuale, inciderebbe

negativamente sulla garanzia del contraddittorio e sul diritto di

difesa;

b) con l'art. 76 della Costituzione risultando irragionevole

la previsione di una forma di verbalizzazione incompatibile con altre

direttive della legge delega, e, segnatamente, con quelle che

impongono: a) l'oralità del dibattimento (n. 2); b) l'immediatezza e

concentrazione del dibattimento (n. 66); c) l'esame diretto

dell'imputato, dei testimoni ecc .. (n 73); d) la realizzazione del

sistema accusatorio, attraverso un "processo di parti", la

"formazione della prova nel dibattimento" e la "partecipazione della

accusa e della difesa su basi di parità in ogni stato e grado del

procedimento";

c) con l'art. 3 della Costituzione (il parametro non è però

indicato in modo espresso), apparendo irragionevole la mancanza di

un'espressa indicazione delle ipotesi in cui le condizioni prescritte

per la verbalizzazione in forma riassuntiva si possano ritenere

effettivamente sussistenti;

che nel giudizio così promosso ha spiegato intervento

l'Avvocatura generale dello Stato chiedendo che le questioni vengano

dichiarate inammissibili o comunque infondate;

Considerato che, come è già stato affermato da questa Corte

(sent. n. 529 del 1990), il punto 8 dell'art. 2 della legge di delega

al Governo, per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale

(legge 16 febbraio 1987, n. 81) prevede come forme fra loro alternative di verbalizzazione quella integrale e quella riassuntiva (vedi

anche ord. n. 77 del 1991) rimettendo alla valutazione del giudice

l'adozione della seconda, in relazione alla semplicità o limitata

rilevanza degli atti processuali ovvero alla contingente

indisponibilità degli strumenti e degli ausiliari tecnici,

presupposti, questi, che, essendo sufficientemente precisi, non

richiedono necessariamente, in sede di attuazione della delega,

ulteriori specificazioni:

che, pertanto, la questione riguardante gli artt.134, secondo

comma, e 140, primo comma, del codice di procedura penale, tendente a

contestare in radice, in riferimento all'art. 76 della Costituzione,

il procedimento di documentazione degli atti dibattimentali mediante

la verbalizzazione in forma riassuntiva, è manifestamente infondata;

che, peraltro, essendo la verbalizzazione in forma riassuntiva

prevista dall'art. 2, punto 8, della legge di delega, è ininfluente

- come già affermato da questa Corte (ord. n. 77 del 1991) - che "le

norme del codice di procedura penale che consentono la forma

riassuntiva possano eventualmente contrastare con altri criteri e

principi della stessa legge, che, ad avviso del giudice a quo,

osterebbero a tale forma di verbalizzazione, essendo evidente che i

criteri e i principi della delega devono essere fra loro armonizzati,

dando prevalenza a quelli che riguardano specificamente le parti

della disciplina presa in considerazione";

che, per quanto riguarda la questione attinente all'art. 567,

terzo comma, del codice di procedura penale, censurato nell'assunto

che il consenso delle parti vincolerebbe il giudice nella scelta

della forma di verbalizzazione, va rilevato che, nella fattispecie,

non avendo le parti manifestato il loro accordo nel consentire la

redazione del verbale soltanto in forma riassuntiva, nessun vincolo

può derivare per il giudice, che, pur in presenza di un eventuale

accordo delle parti, è comunque libero di applicare la norma che

prevede l'alternativa fra la redazione integrale e la redazione

riassuntiva (art. 134) nonché la norma che, in presenza di

determinati presupposti, lo facoltizza ad adottare la seconda anche a

prescindere dalla riproduzione fonografica (art. 140);

che, pertanto anche tale questione appare manifestamente

infondata;

che ad identiche conclusioni deve pervenirsi in relazione

all'ultima censura riguardante la direttiva di cui all'art. 2, punto

8, della legge di delega n.81 del 1987, censurato nella parte in cui

prevede appunto la possibilità della verbalizzazione in forma

riassuntiva, sia perché tale forma è meramente alternativa rispetto

all'altra principale e che il legislatore delegante ha mostrato di

preferire (vedi sent. n. 529 del 1990), cioè quella della

verbalizzazione integrale, sia perché appare ragionevole prevedere

che, in alcune ipotesi, non sia essenziale, per garantire il

contraddittorio ed il diritto di difesa, assicurare la pedissequa

corrispondenza della documentazione agli atti che essa riproduce, sia

perché, infine, non può ravvisarsi alcun contrasto con gli altri

invocati principi contenuti nella legge delega, i quali non possono

essere intesi in senso assoluto ma vanno invece considerati nel

complessivo ambito generale della disciplina concreta nella quale si

traducono, con le deroghe e le eccezioni, cioè, che il legislatore

pone, suscettibili di censura solo se idonei a privare di contenuto i

predetti principi;

Visti gli artt.26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 134, secondo comma, 140, primo comma, 567,

terzo comma, del codice di procedura penale, nonché dell'art. 2 n. 8

della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al

Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di

procedura penale), sollevate, in riferimento agli artt. 24, 76, 101 e

seguenti della Costituzione, dal Pretore di Lecce - sezione

distaccata di Nardò - con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 17 giugno 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:284 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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