Art. 562 c.p.p.
LA L. 16 DICEMBRE 1999, N. 479 HA DISPOSTO LA SOSTITUZIONE DEL LIBRO VIII COMPRENDENTE GLI ARTICOLI DA 549 A 559
Testo vigente dal 2 gennaio 2000
LA L. 16 DICEMBRE 1999, N. 479 HA DISPOSTO LA SOSTITUZIONE DEL LIBRO VIII COMPRENDENTE GLI ARTICOLI DA 549 A 559
Testo vigente dal 2 gennaio 2000
5 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Manifesta inammissibilità della questione, in quanto l'intervento richiesto dal giudice 'a quò rientra nella esclusiva sfera della discrezionalità legislativa. red.: G. Leo
Art. 560 c.p.p. · Art. 561 c.p.p. · Art. 562 c.p.p. · Art. 3 cost.
La legittimità costituzionale della disposizione dell'art. 562, primo e secondo comma, cod. proc. pen., secondo la quale, in seguito alla trasmissione degli atti disposta dal giudice per le indagini preliminari per essere il fatto risultato diverso da come descritto nel decreto che ha disposto il giudizio, il nuovo decreto di citazione da emettersi dal pubblico ministero non deve contenere l'avviso -richiesto invece per quello precedente dall'art. 555, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.- che, ricorrendone i presupposti, l'imputato può richiedere il giudizio abbreviato, non può essere utilmente contestata, nel dibattimento aperto con il nuovo decreto emesso in conformità a tale norma, attraverso l'impugnativa della stessa, se nell'impugnativa non venga coinvolta anche la disposizione dell'art. 555, comma 2, laddove, tra le ipotesi di nullità del decreto di citazione a giudizio, non comprende anche la mancanza di tale indicazione. Cosicché, nella specie, non essendo ciò avvenuto, anche in caso di accoglimento, la questione -formulata com'è nei confronti del solo art. 562- non potrebbe avere comunque alcuna rilevanza nella fase in cui si trova il giudizio 'a quò. (Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 Cost., dell'art. 562, commi 1 e 2, cod. proc. pen.). red.: E.M. rev.: S.P.
Art. 562 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 25 cost.
Il risultato perseguito dal giudice 'a quò col sollevare questione di legittimità costituzionale, in riferimento al principio di eguaglianza e al diritto di difesa, nei confronti degli artt. 438, 439, 440, 442, 560, 561 e 562 cod. proc. pen., in quanto non consentirebbero, nel procedimento innanzi al pretore, ne' di applicare la riduzione di pena all'esito del dibattimento -qualora il giudice ritenga che il processo poteva essere definito allo stato degli atti dal giudice per le indagini preliminari sulla richiesta dell'imputato e con il consenso del pubblico ministero- ne' di annullare il provvedimento che dispone il giudizio, deve ritenersi già assicurato dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale, con sent. n. 23 del 1992, della mancata previsione di tali poteri del giudice nel combinato disposto dei primi quattro dei su indicati articoli. Contrariamente a quanto si sostiene nella ordinanza di rimessione, infatti, ne' il fatto che la richiamata sentenza sia stata pronunciata in relazione ad un giudizio pendente in corte di Assise, ne' la mancata inclusione tra le norme con essa dichiarate costituzionalmente illegittime in via conseguenziale dell'ora impugnato art. 562, valgono ad impedire l'applicazione della stessa nel caso di specie. Le norme del codice che regolano il giudizio abbreviato hanno una portata generale e sono presupposte anche nell'ambito del giudizio dinanzi al pretore, la cui disciplina fa ad esse integrale rinvio, e pertanto va riconosciuto che le statuizioni della sentenza n. 23 del 1922 concernono il giudizio abbreviato qualunque sia l'organo giudiziario dinanzi al quale detto rito speciale è esperibile. (Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., degli artt. 438, 439, 440, 442, 560, 561 e 562 cod. proc. pen.). - Cfr., oltre S. n. 23/1992, S. n. 81/1991. red.: E.M. rev.: S.P.
Art. 438 c.p.p. · Art. 439 c.p.p. · Art. 440 c.p.p. · Art. 442 c.p.p.
Il procedimento pretorile è caratterizzato dall'assenza dell'udienza preliminare proprio in attuazione della direttiva prevista dall'art. 2, n. 103 della legge 18 febbraio 1987, n. 81; invece, lo strumento di integrazione probatoria previsto dall'art. 422 cod.proc.pen. è tipico dell'udienza preliminare ed è in funzione esclusiva della decisione circa il rinvio a giudizio ovvero la pronuncia di non luogo a procedere e, quindi, del provvedimento conclusivo di tale udienza. Non può perciò sostenersi come, nel caso, dal giudice a quo - che la utilizzazione dello strumento della "integrazione probatoria" - (in base al disposto dell'art. 441, primo comma, cod.proc.pen., del tutto estraneo anche allo schema del giudizio abbreviato ordinario) sia non incompatibile con la mancanza dell'udienza preliminare nel processo pretorile, e cade quindi la censura di incostituzionalità, per la mancata previsione di tale utilizzazione.
Art. 562 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 107 cost.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale; Dichiara la manifesta inammissibilità, della questione di legittimità costituzionale degli artt. 563, primo e terzo comma, 444, primo e secondo comma, 445, 447 primo comma, 448, primo e secondo comma, 555 primo comma, le…
Art. 3 cost. · Art. 13 cost. · Art. 24 cost. · Art. 25 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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4 versioni dal 1988
Confronto con la versione in vigore dal 4 luglio 1998 al 2 gennaio 2000. 95 parole tolte, 21 parole aggiunte.
tolto: Nel corso dell'udienza, il giudice, se ritiene di non potere decidere allo stato degli atti, li restituisce al pubblico ministero, il quale contestualmente emette altro decreto di citazione a giudizio, fissando l'udienza davanti al giudice del dibattimento per una data non successiva a venti giorni da quella della restituzione degli atti. Il decreto di citazione non contiene le indicazioni previste dall'articolo 555 comma 1 lettere e), f) e g). La lettura del decreto equivale a notificazione per le parti presenti. Il decreto e' notificato alle parti non presenti almeno cinque giorni prima della data dell'udienza.aggiunto: LA L. 16 DICEMBRE 1999, N. 479 HA DISPOSTO LA SOSTITUZIONE DEL LIBRO VIII COMPRENDENTE GLI ARTICOLI DA 549 A 559
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art562 · fonte del testo
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