Art. 560 c.p.p.
LA L. 16 DICEMBRE 1999, N. 479 HA DISPOSTO LA SOSTITUZIONE DEL LIBRO VIII COMPRENDENTE GLI ARTICOLI DA 549 A 559
Testo vigente dal 2 gennaio 2000
LA L. 16 DICEMBRE 1999, N. 479 HA DISPOSTO LA SOSTITUZIONE DEL LIBRO VIII COMPRENDENTE GLI ARTICOLI DA 549 A 559
Testo vigente dal 2 gennaio 2000
7 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Manifesta inammissibilità della questione, in quanto l'intervento richiesto dal giudice 'a quò rientra nella esclusiva sfera della discrezionalità legislativa. red.: G. Leo
Art. 560 c.p.p. · Art. 561 c.p.p. · Art. 562 c.p.p. · Art. 3 cost.
Il risultato perseguito dal giudice 'a quò col sollevare questione di legittimità costituzionale, in riferimento al principio di eguaglianza e al diritto di difesa, nei confronti degli artt. 438, 439, 440, 442, 560, 561 e 562 cod. proc. pen., in quanto non consentirebbero, nel procedimento innanzi al pretore, ne' di applicare la riduzione di pena all'esito del dibattimento -qualora il giudice ritenga che il processo poteva essere definito allo stato degli atti dal giudice per le indagini preliminari sulla richiesta dell'imputato e con il consenso del pubblico ministero- ne' di annullare il provvedimento che dispone il giudizio, deve ritenersi già assicurato dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale, con sent. n. 23 del 1992, della mancata previsione di tali poteri del giudice nel combinato disposto dei primi quattro dei su indicati articoli. Contrariamente a quanto si sostiene nella ordinanza di rimessione, infatti, ne' il fatto che la richiamata sentenza sia stata pronunciata in relazione ad un giudizio pendente in corte di Assise, ne' la mancata inclusione tra le norme con essa dichiarate costituzionalmente illegittime in via conseguenziale dell'ora impugnato art. 562, valgono ad impedire l'applicazione della stessa nel caso di specie. Le norme del codice che regolano il giudizio abbreviato hanno una portata generale e sono presupposte anche nell'ambito del giudizio dinanzi al pretore, la cui disciplina fa ad esse integrale rinvio, e pertanto va riconosciuto che le statuizioni della sentenza n. 23 del 1922 concernono il giudizio abbreviato qualunque sia l'organo giudiziario dinanzi al quale detto rito speciale è esperibile. (Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., degli artt. 438, 439, 440, 442, 560, 561 e 562 cod. proc. pen.). - Cfr., oltre S. n. 23/1992, S. n. 81/1991. red.: E.M. rev.: S.P.
Art. 438 c.p.p. · Art. 439 c.p.p. · Art. 440 c.p.p. · Art. 442 c.p.p.
È irrilevante, in entrambi i giudizi abbreviati in limine ai quali è stata sollevata, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 560 cod. proc. pen., nella parte in cui non consente al giudice per le indagini preliminari nei procedimenti pretorili, di sentire i coimputati, in caso di concorso nel medesimo reato, prima di procedere alla separazione dei relativi procedimenti finalizzata alla definizione con rito alternativo di alcuni soltanto di essi. Nel caso, infatti, presupposto delle censure formulate è l'interesse del coimputato, che non abbia scelto il rito alternativo, alla trattazione unitaria del processo, ma tale interesse è insuscettibile di considerazione nei due giudizi, concernenti le posizioni degli altri imputati, che sono le sole devolute alla cognizione del giudice a quo. E ciò a prescindere dalla considerazione che, anche secondo la disciplina generale in materia di separazione dei processi - e salva la specificità correlata alle modalità di introduzione dei riti alternativi - non è l'interesse del coimputato, ma l'assoluta necessità della riunione per l'accertamento dei fatti che può impedire la separazione. (Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 560 cod.proc.pen., in parte qua, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 101 Cost.).
Art. 560 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 101 cost.
Non vi è lesione di nessuno degli invocati precetti costituzionali, quando la perdita della possibilità di far ricorso al giudizio abbreviato e di usufruire della riduzione di un terzo della pena dipende unicamente dal fatto, addebitabile all'imputato, di non aver inoltrato nei termini la relativa richiesta. Non sussiste, infatti, ne' irrazionalità della norma ne' discriminazione tra l'imputato più diligente e quello inerte, così come non sussiste lesione del diritto di difesa, mentre al pericolo di condanna a una pena più lunga l'imputato può ovviare facendo ricorso al c.d. patteggiamento che consente la riduzione della pena. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 560 del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 della Costituzione). - Su analoghe questioni circa il termine cui è soggetta la richiesta del rito abbreviato: S. n. 593/1990 e O. n. 320/1991.
Art. 560 c.p.p. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.
La previsione del termine di giorni 15 dalla notifica del decreto di citazione a giudizio avanti al Pretore entro il quale l'imputato può formulare la richiesta di giudizio abbreviato non viola gli artt. 76 e 77 della Costituzione in quanto detto termine è attuativo delle esigenze di speditezza e di semplificazione del procedimento pretorile che la direttiva n. 103 della legge delega ha imposto al legislatore delegato, ne' è violato il diritto di difesa dell'imputato perché l'onere imposto non è gravoso ne' complesso, anche perché il detto termine si correla a quello di quarantacinque giorni precedenti la data fissata per il giudizio previsto per la notifica del decreto di citazione che, tra l'altro, può contenere l'indicazione, da parte del P.M. all'imputato, della possibilità di usufruire del giudizio abbreviato. Ne' infine, sussiste la paventata disparità di trattamento tra il termine per il giudizio abbreviato e il c.d. patteggiamento sulla pena, attesa la diversità dei due istituti, e considerato che l'imputato ha la possibilità di chiedere il patteggiamento sulla pena fino al dibattimento, usufruendo della prevista riduzione della pena con evidente compensazione della perdita del beneficio accordato con il giudizio abbreviato, al quale egli non può fare più ricorso per la inosservanza del termine di decadenza stabilito. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, 76 e 77 Cost, dell'art. 560, primo comma, cod. proc. pen.). - v., in tema di attribuziome di ampia discrezionalità al legislatore delegato in ordine alle modalità di funzionamento del procedimento avanti al pretore, l'ord. n. 208/1991; - v., anche sulla diversità tra gli istituti del rito abbreviato e del c.d. patteggiamento, le sentt. nn. 66/1990 e 320/1990.
Art. 560 c.p.p. · Art. 76 cost. · Art. 77 cost. · Art. 24 cost.
La fissazione del termine di quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione a giudizio come ultima data entro la quale l'imputato può nel procedimento pretorile chiedere il giudizio abbreviato, è del tutto coerente ed inscindibilmente connessa alla logica dell'istituto. L'interesse dell'imputato a beneficiare dei vantaggi che discendono dall'instaurazione di tale rito speciale (riduzione della pena di un terzo, preclusione per il P.M. ad effettuare contestazioni nuove o suppletive) trova infatti tutela solo in quanto la sua condotta consenta l'effettiva adozione di una sequenza procedimentale che permetta di raggiungere quell'obiettivo di rapida definizione del processo che il legislatore ha inteso perseguire. Se tale scopo non può essere raggiunto, perché si è già pervenuti alla fase dibattimentale, nell'inammissibilità del rito speciale non può ravvisarsi alcuna violazione del diritto di difesa, dato che questo nel dibattimento ordinario è pienamente garantito e non incontra, anzi, i limiti propri del giudizio abbreviato. Ne' la possibilità del P.M. di effettuare in tale fase contestazioni nuove o suppletive può dirsi violatrice del principio di lealtà e correttezza nell'esercizio dell'azione penale. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 24 Cost., degli artt. 560, primo comma, e 517 cod. proc. pen.). - S. n. 277/1980 e O. nn. 361/1990 e 477/1990.
Art. 560 c.p.p. · Art. 517 c.p.p. · Art. 24 cost.
L'art. 112 Cost. impone al pubblico ministero l'obbligo di esercitare l'azione penale, ma poiché nulla stabilisce - e non potrebbe essere altrimenti - circa i tempi ed i modi nei quali l'azione debba essere espletata, la relativa regolamentazione è rimessa al legislatore ordinario. Non si può pertanto non ritenere che l'azione penale sia effettivamente esercitata allorché il pubblico ministero, consentendo alla richiesta del giudizio abbreviato formulata nel corso delle indagini preliminari dalla persona ad esse sottoposta, emette, a norma dell'art. 560, comma secondo, cod. proc. pen. del 1988, il decreto di citazione a giudizio e trasmissione degli atti al giudice per le indagini preliminari, essendo sufficiente rilevare in proposito che tale decreto contiene fra l'altro l'imputazione, la cui formulazione implica esercizio dell'azione penale. Il potere del pubblico ministero di consentire che essa possa sfociare nel nuovo tipo di giudizio denominato abbreviato rientra così nel quadro delle sue funzioni e delle sue responsabilità. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 560, comma secondo, cod. proc. pen. del 1988, sollevata in riferimento all'art. 112 Cost.).
Art. 442 c.p.p. · Art. 561 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 560 c.p.p.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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2 versioni dal 1988
Confronto con la versione in vigore dal 24 ottobre 1988 al 2 gennaio 2000. 137 parole tolte, 21 parole aggiunte.
tolto: Nel corso delle indagini preliminari ovvero nel termine di quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione a giudizio, l'imputato puo' formulare richiesta di giudizio abbreviato. Sulla richiesta formulata nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero provvede entro cinque giorni e, se presta il consenso, emette decreto di citazione a giudizio e trasmette gli atti al giudice per le indagini preliminari. Il decreto di citazione a giudizio contiene le indicazioni previste dall'articolo 555 comma 1 lettere a), b), c), f), g), h), nonche' l'indicazione del giudice per le indagini preliminari competente per il giudizio e del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione. Il decreto di citazione e' notificato all'imputato e alla persona offesa almeno cinque giorni prima della data fissata per l'udienza. Entro il medesimo termine, e' notificato al difensore dell'imputato avviso della data dell'udienza.aggiunto: LA L. 16 DICEMBRE 1999, N. 479 HA DISPOSTO LA SOSTITUZIONE DEL LIBRO VIII COMPRENDENTE GLI ARTICOLI DA 549 A 559
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art560 · fonte del testo
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