Corte costituzionale

7 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 38/1996

    Questione inammissibile
    12 febbraio 1996

    Manifesta inammissibilità della questione, in quanto l'intervento richiesto dal giudice 'a quò rientra nella esclusiva sfera della discrezionalità legislativa. red.: G. Leo

    Art. 560 c.p.p. · Art. 561 c.p.p. · Art. 562 c.p.p. · Art. 3 cost.

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  • Ordinanza n. 101/1994

    Questione inammissibile
    24 marzo 1994

    Il risultato perseguito dal giudice 'a quò col sollevare questione di legittimità costituzionale, in riferimento al principio di eguaglianza e al diritto di difesa, nei confronti degli artt. 438, 439, 440, 442, 560, 561 e 562 cod. proc. pen., in quanto non consentirebbero, nel procedimento innanzi al pretore, ne' di applicare la riduzione di pena all'esito del dibattimento -qualora il giudice ritenga che il processo poteva essere definito allo stato degli atti dal giudice per le indagini preliminari sulla richiesta dell'imputato e con il consenso del pubblico ministero- ne' di annullare il provvedimento che dispone il giudizio, deve ritenersi già assicurato dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale, con sent. n. 23 del 1992, della mancata previsione di tali poteri del giudice nel combinato disposto dei primi quattro dei su indicati articoli. Contrariamente a quanto si sostiene nella ordinanza di rimessione, infatti, ne' il fatto che la richiamata sentenza sia stata pronunciata in relazione ad un giudizio pendente in corte di Assise, ne' la mancata inclusione tra le norme con essa dichiarate costituzionalmente illegittime in via conseguenziale dell'ora impugnato art. 562, valgono ad impedire l'applicazione della stessa nel caso di specie. Le norme del codice che regolano il giudizio abbreviato hanno una portata generale e sono presupposte anche nell'ambito del giudizio dinanzi al pretore, la cui disciplina fa ad esse integrale rinvio, e pertanto va riconosciuto che le statuizioni della sentenza n. 23 del 1922 concernono il giudizio abbreviato qualunque sia l'organo giudiziario dinanzi al quale detto rito speciale è esperibile. (Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., degli artt. 438, 439, 440, 442, 560, 561 e 562 cod. proc. pen.). - Cfr., oltre S. n. 23/1992, S. n. 81/1991. red.: E.M. rev.: S.P.

    Art. 438 c.p.p. · Art. 439 c.p.p. · Art. 440 c.p.p. · Art. 442 c.p.p.

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  • Sentenza n. 93/1992

    Questione inammissibile
    9 marzo 1992

    È irrilevante, in entrambi i giudizi abbreviati in limine ai quali è stata sollevata, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 560 cod. proc. pen., nella parte in cui non consente al giudice per le indagini preliminari nei procedimenti pretorili, di sentire i coimputati, in caso di concorso nel medesimo reato, prima di procedere alla separazione dei relativi procedimenti finalizzata alla definizione con rito alternativo di alcuni soltanto di essi. Nel caso, infatti, presupposto delle censure formulate è l'interesse del coimputato, che non abbia scelto il rito alternativo, alla trattazione unitaria del processo, ma tale interesse è insuscettibile di considerazione nei due giudizi, concernenti le posizioni degli altri imputati, che sono le sole devolute alla cognizione del giudice a quo. E ciò a prescindere dalla considerazione che, anche secondo la disciplina generale in materia di separazione dei processi - e salva la specificità correlata alle modalità di introduzione dei riti alternativi - non è l'interesse del coimputato, ma l'assoluta necessità della riunione per l'accertamento dei fatti che può impedire la separazione. (Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 560 cod.proc.pen., in parte qua, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 101 Cost.).

    Art. 560 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 101 cost.

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Che cosa è cambiato dal 2 gennaio 2000

Confronto con la versione in vigore dal 24 ottobre 1988 al 2 gennaio 2000. 137 parole tolte, 21 parole aggiunte.

tolto: Nel corso delle indagini preliminari ovvero nel termine di quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione a giudizio, l'imputato puo' formulare richiesta di giudizio abbreviato. Sulla richiesta formulata nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero provvede entro cinque giorni e, se presta il consenso, emette decreto di citazione a giudizio e trasmette gli atti al giudice per le indagini preliminari. Il decreto di citazione a giudizio contiene le indicazioni previste dall'articolo 555 comma 1 lettere a), b), c), f), g), h), nonche' l'indicazione del giudice per le indagini preliminari competente per il giudizio e del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione. Il decreto di citazione e' notificato all'imputato e alla persona offesa almeno cinque giorni prima della data fissata per l'udienza. Entro il medesimo termine, e' notificato al difensore dell'imputato avviso della data dell'udienza.aggiunto: LA L. 16 DICEMBRE 1999, N. 479 HA DISPOSTO LA SOSTITUZIONE DEL LIBRO VIII COMPRENDENTE GLI ARTICOLI DA 549 A 559

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art560 · fonte del testo

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